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che __________,
domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino, quale proprietario di immobili a __________, __________ e __________;
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che con decisione del 14
novembre 1994 l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la
tassazione IC 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.
4'145.--, accertando altresì l'inesistenza di sostanza imponibile;
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che, in data 16 ottobre
1996, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto
intercantonale del 26 settembre 1996 redatto dall'amministrazione delle
contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo lo stralcio del reddito
imponibile in Ticino, poiché tutti i redditi sarebbero già stati interamente
assoggettati nel Canton Zugo;
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che, con decisione del 25
novembre 1996, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in
quanto tardivo, rilevando che, in mancanza della tassazione definitiva del
Cantone di domicilio, il reclamo avrebbe dovuto essere tempestivamente
inoltrato con la riserva di trasmettere i dati definitivi al momento della loro
emissione;
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che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede l'annullamento
della suddetta decisione su reclamo, asserendo che è possibile fare ricorso in
qualsiasi cantone toccato, fintanto che vi è ancora una tassazione non
definitiva;
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che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a
torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la
decisione di merito;
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che l'art. 175 cpv. 1 LT
1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT
1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del
termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);
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che, in altre parole, la
restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa
alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II
173);
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che, nel presente caso,
nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che
d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva
ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di
domicilio;
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che, stando così le cose,
non può essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha
dichiarato irricevibile il gravame;
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che, inoltre, la norma
dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione,
ed invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di
limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se
un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto
lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per
quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht,
3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);
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che, pertanto, se, per
motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende
contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima
autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e
meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa
legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
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che comunque il ricorrente
ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2
Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF
111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT
1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn,
op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
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che, di fronte allo
scritto del ricorrente, ci si può domandare se lo stesso non configuri proprio
un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità
cantonale che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità
competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF
121 I 93);
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che, infatti, se lo
scritto del 16 ottobre 1996, indirizzato all'Ufficio di tassazione di
__________, fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe
osservato il termine di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG;
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che, pertanto, copia
della presente sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al
ricorso ed alla lettera del ricorrente del 16 ottobre 1996.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Copia al Tribunale
federale, con allegati citati.