AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.143
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00143
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 agosto 1997
in
materia di: IC 94, 95 e IFD 95
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nel
1993 per l’IC la __________ __________, società anonima attiva nel campo della
consulenza e dell’assistenza alla fabbricazione ecc., è stata tassata d’ufficio
per mancata presentazione della dichiarazione sul capitale di fr. 50'000.- e su
un utile, stabilito per apprezzamento, di fr. 3'000.- (cfr. notifica di
tassazione del 10 aprile 1995).
Successivamente
la __________ ha nuovamente omesso di presentare la dichiarazione fiscale sia
per l’IC 1994 sia per l’IFD 1995/1. L’Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche è stato quindi nuovamente costretto a emettere una tassazione
d’ufficio, esponendo alla società il capitale di fr. 50'000.- e un utile valutato
di fr. 10'000.- per l’IC 1994 e di fr. 6'500.- per l’IFD 1995/1 (cfr. notifiche
di tassazione dell’11 giugno 1996). Entrambe le notifiche sono state
tempestivamente impugnate con due reclami del 15 luglio 1996.
- La
mancata presentazione della dichiarazione d’imposta si è ripetuta ancora nel periodo
successivo IC 1995 e IFD 1995/2. Ciò ha nuovamente indotto l’UTPG a emettere
delle tassazioni d’ufficio, in cui, accanto al capitale, veniva esposto un
utile valutato di fr. 20'000.-- (cfr. notifiche di tassazione IC 1995 e IFD
1995/2, entrambe del 5 maggio 1997). Le suddette tassazioni d’ufficio erano
state per altro precedute da due multe disciplinari per mancata presentazione
della dichiarazione d’imposta, la prima del 2 maggio 1996 e la seconda del 3
aprile 1997, quest’ultima confermata con decisione su reclamo del 22 maggio
1997, emanata dall’UT dopo aver sentito la contribuente il giorno precedente.
In quell’occasione la contribuente dichiarava a verbale la propria intenzione
di estendere il reclamo alle due recenti notifiche di tassazione IC 1995 e IFD
1995/2 del 5 maggio 1997. L’UT le assegnava pertanto un termine di grazia fino
al 5 giugno per produrre i bilanci e i conti perdite e profitti degli anni 1994
e 1995.
Con
quattro decisioni del 24 luglio 1997 l’UT respingeva tutti e quattro i reclami
pendenti, confermando le tassazioni IC 1994 e IC 1995, come pure le tassazioni
IFD 1995/1 e 1995/2. Anche questa volta la contribuente non aveva dato seguito
alla richiesta di produrre la documentazione necessaria.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, assistita dall’avv. Forni, chiede lo
stralcio dell’utile con conseguente retrocessione degli atti all’autorità
fiscale per nuova decisione. Argomenta che, non essendole stato possibile recuperare
un credito ormai prescritto, non era nemmeno più in grado di portare il suo capitale
a fr. 100’000.- e che l’Ufficio del registro di commercio avrebbe avviato la procedura
di cancellazione.
Lamenta, nel merito, la
violazione da parte dell’UTPG dei criteri relativi al potere d’apprezzamento.
Produce, per conoscenza, due attestati di carenza di beni.
L’Amministrazione federale
delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso, sostenendo che, di fronte
alla costante negligenza della ricorrente, l’UTPG non poteva fare altro. Di
medesimo avviso la Divisione cantonale delle contribuzioni.
- Diritto
applicabile
Con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, la legge tributaria del 28
settembre 1976 è stata abrogata (art. 324 cpv. 1 LT 1994), anche se rimane
applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti l'entrata in
vigore della nuova legge, con riserva peraltro delle disposizioni transitorie
(art. 324 cpv. 2 LT 1994).
Per quanto attiene ai
rimedi giuridici, vi è una disposizione transitoria, la quale prevede che
contro le tassazioni notificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge
sono applicabili i rimedi di diritto e la procedura del diritto precedente
(art. 317 LT 1994).
Nel diritto
amministrativo, d'altronde, vige il principio per cui in materia procedurale si
applicano a tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi
all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia
realizzata prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF 113 Ia 412).
- Nuovo diritto
(IC 1995 e IFD 1995/1 e 2)
4.1.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 132 cpv. 1 LIFD). Il
contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare
eventuali mezzi di prova (art. 132 cpv. 3 LIFD).
Analogamente, l'art. 206
cpv. 1 LT 1994 consente di reclamare contro la tassazione d'ufficio se è manifestamente
inesatta.
4.2.
Con una recentissima
decisione (dell’11 marzo 1996, in StE 1996 B 110 n. 6), cresciuta in
giudicato, la Commissione di ricorso in materia di IFD di Zurigo, ha stabilito
che la disposizione dell'art. 132 cpv. 3 LIFD, secondo cui il contribuente può
impugnare la tassazione d’ufficio solo perché essa è manifestamente inesatta,
rientra nel diritto materiale. La disciplina dell’onere della prova è infatti
una questione di diritto sostanziale e non procedurale, a prescindere dal fatto
che la relativa norma sia collocata nella parte della legge che regola la
procedura.
Identica soluzione si
impone in materia di imposta cantonale, data l’analogia fra l’art. 132 cpv. 3
LIFD e l’art. 206 cpv. 1 LT 1994.
- Vecchio diritto
cantonale (IC 1994)
5.1.
L'art. 173 cpv. 1 LT 1976
consente la tassazione d'ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non ha
soddisfatto ai suoi obblighi procedurali o se i suoi elementi imponibili non
possono essere esattamente accertati in assenza di documenti attendibili. In
tale sede si può tener conto dei coefficienti sperimentali, dell'evoluzione
della sostanza e del tenore di vita del contribuente. Il cpv. 2 propone poi la
preclusione, già prevista dal DIFD, del diritto di reclamare, per gli elementi
che non sono aumentati in misura superiore al 20% rispetto all’ultima
tassazione definitiva.
5.2.
Quanto alle disposizioni
generali sui rimedi giuridici, il reclamo deve essere motivato in fatto e in
diritto, indicare le prove e contenere una proposta. Se un reclamo non soddisfa
questi requisiti, un termine ragionevole é impartito al reclamante per adeguarvisi,
con la comminatoria d'irricevibilità (cfr. art. 176 cpv. 1 LT). L'autorità
fiscale non può respingere un reclamo, adducendo l'assenza di documentazione,
senza aver soddisfatto questa norma procedurale (CDT del 4 settembre
1978 in re Ga.; inoltre CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
Scaduto infruttuoso il termine assegnato, il reclamo è dichiarato irricevibile.
Irrilevante è il fatto che il contribuente abbia prodotto la documentazione o
parte di essa dopo la scadenza del termine o dopo l'intimazione della decisione
su reclamo (CDT n. 16 del 29 gennaio 1981 in re G.D.).
5.3.
In una sentenza del 1993 (RDAT
I-1994 p. 336, confermata poi dalla successiva RDAT I-1995 p. 348) la
Camera di diritto tributario ha esteso i princìpi vigenti in materia di imposta
federale diretta anche all'imposta cantonale, affermando il principio per cui
il contribuente può riprendere la collaborazione anche in sede di ricorso.
Ciò impone di interpretare
la comminatoria di irricevibilità che l'autorità di tassazione inserisce nella
richiesta di documentazione che essa indirizza al contribuente, allorché
quest'ultimo interpone un reclamo contro la tassazione d'ufficio senza peraltro
indicare i mezzi di prova necessari, nel senso che la conseguenza, prospettata
per il caso in cui l'invito di produrre la documentazione richiesta venga
disatteso, consista non già nella vera e propria dichiarazione di irricevibilità
– che precluderebbe la facoltà di ricorrere alla Camera di diritto tributario –
bensì in una mera conferma della tassazione impugnata, senza ulteriori atti
istruttori. In tal modo, l'autorità di ricorso potrebbe entrare nel merito di
un eventuale successivo ricorso, accompagnato dalla produzione di mezzi di
prova atti a dimostrare l'inesattezza della tassazione d'ufficio.
- Venendo all’esame
della fattispecie concreta, la ricorrente è stata sottoposta a tassazione
d’ufficio, non avendo inoltrato, nonostante ripetute richieste e diffide, la documentazione
necessaria alla determinazione degli elementi imponibili, in particolare
dell’utile.
In sede di reclamo l’UT,
dopo aver sentito la contribuente, le aveva nuovamente assegnato un termine per
produrre i bilanci e i conti perdite e profitti necessari per l’allestimento
delle tassazioni 1994 e 1995.
Scaduto ampiamente anche
questo termine, con decisione del 24 luglio 1997 l’UT ha respinto tutti e
quattro i reclami in mancanza di documentazione atta a consentire una diversa
soluzione.
In sede di ricorso la
ricorrente ha prodotto unicamente due attestati di carenza di beni del 2 luglio
1997 e la comunicazione del 28 luglio 1997 dell’URC di Lugano relativa alla
messa in atto della procedura di cancellazione d’ufficio della società da parte
dell’URC. Non ha tuttavia prodotto, nemmeno in questa sede, la documentazione
richiesta.
Questa Camera non può
quindi che far proprie le argomentazioni dell’AFC, secondo la quale, in assenza
di qualsiasi indicazione sull’attività e l’andamento degli affari, l’UTPG non
poteva far a meno di valutare l’imponibile e la sua valutazione non può essere
definita frutto di un eccesso o di un abuso del potere d’apprezzamento in
mancanza di qualsiasi dato attendibile.
D’altra parte la
ricorrente non spiega per quale ragione l’UTPG avrebbe ecceduto a abusato del
proprio potere d’apprezzamento. Non basta a tale riguardo trincerarsi dietro
una tragica situazione societaria, senza documentarla, in particolare senza
spiegare la consistenza del credito, cui si accenna nel ricorso, le aspettative
che la società aveva ancora fino all’ultimo di poterlo recuperare e l’interesse
dovutole. Paradossalmente, proprio l’esistenza di un simile credito, se nota,
non avrebbe potuto indurle l’UTPG se non ad agire nel modo che ha adottato.
La reiterata in
inescusabile negligenza della ricorrente non consente altra soluzione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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