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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.145
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00145
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 28 agosto 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, nella dichiarazione
fiscale per il periodo 1995/96, i coniugi __________ e __________ __________
indicavano i seguenti redditi del lavoro conseguiti nel biennio 1993/94: un
reddito dall’attività indipendente di gestione di un’osteria, per fr. 12’000.–
all’anno, e un reddito dall’agricoltura di fr. 5’500.– per il solo anno 1993;
-
che, notificando loro la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 12 febbraio 1996, l'Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 17’500.– in
media annua, pari alla somma del reddito dell’osteria e di quello agricolo;
-
che i contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 10 marzo 1996, adducendo di
non avere conseguito alcun reddito agricolo nel 1994, così come dichiarato, e
chiedendo altresì una riduzione del reddito proveniente dall’osteria;
-
che l’autorità fiscale
accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione dell’11 agosto 1997, nella
quale riduceva il reddito aziendale a fr. 14’750.– in media annua, per tener
conto della circostanza che non vi era stato più alcun reddito agricolo nel
1994;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula lo
stralcio del reddito agricolo, rilevando di non essere d’accordo con
l’imposizione, ai fini della tassazione 1995/96, di un reddito non più
percepito dopo il 1993;
-
che di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994);
-
che la tassazione biennale
praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla
presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano
essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA
38 p. 385);
-
che solo all'inizio dell'assoggettamento
e nei casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
il reddito è determinato:
a) per il periodo fiscale
in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT 1994);
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che appare pertanto
ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, che, conformandosi del resto
alla dichiarazione dei ricorrenti, ha commisurato il reddito proveniente dalla
gestione dell’osteria in fr. 12’000.–, pari alla media annua dei redditi
1993/94, ed il reddito agricolo in fr. 2’750.–, pari alla media annua dei
redditi del 1993 (fr. 5’500.–) e del 1994 (fr. 0.–);
-
che, del resto, la Camera
di diritto tributario aveva spiegato al ricorrente i criteri di calcolo su cui
si fonda la decisione impugnata, con una lettera del 17 settembre 1997, nella
quale gli aveva consigliato di ritirare il ricorso;
-
che, con scritto del 18
settembre 1997, il ricorrente ha invece dichiarato di mantenere la
contestazione, sostenendo che la regola della tassazione fondata sui redditi
del biennio precedente ha validità «solo se questo reddito si continua a
percepirlo, in quantità uguale o simile»;
-
che, nella stessa lettera
alla Camera, il ricorrente osserva pure che avrebbe potuto chiedere la
tassazione intermedia nel 1994, «per adattare l’imposta al reddito realmente
conseguito», ma conclude di non averlo fatto in considerazione dell’esiguità
dell’importo di cui si tratta;
-
che, come detto, la legge
non permette di derogare al criterio della tassazione praenumerando a
semplice discrezione dell’autorità fiscale, ammettendo per contro le sole
eccezioni rappresentate dall’inizio dell’assoggettamento e dalla tassazione
intermedia;
-
che, d’altronde, qualora
il ricorrente ritenesse di aver diritto ad una tassazione intermedia, la
relativa istanza dovrebbe però essere inoltrata all’Ufficio di tassazione;
-
che, comunque, si deve
ricordare al ricorrente che il presupposto per la tassazione intermedia non è
rappresentato solo dalla variazione del reddito, come lascia intendere la
spiegazione contenuta nella sua lettera del 18 settembre 1997, ma si richiede
pure la presenza di una delle condizioni qualitative seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte;
d) per
la sola imposta cantonale sul reddito, la modifica delle basi determinanti per
l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994);
- che il ricorso deve dunque
essere respinto e la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere
messe a carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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