-
che, in data 1° aprile
1995, l’Ufficio imposte alla fonte notificava alla __________ __________ un
rapporto di revisione, in cui, oltre ad apportare alcune rettifiche relative a
asseriti rimborsi spese, correggeva l’aliquota applicabile alla partita fiscale
del dipendente __________, e chiedeva il versamento di un importo di fr.
700.10, conteggiato a titolo di imposte trattenute ma non riversato al fisco;
-
che la __________
__________ presentava reclamo in tempo utile contestando solo la ripresa
relativa al dipendente __________;
-
che l’Ufficio imposte alla
fonte respingeva il reclamo con decisione del 3 maggio 1996, contro cui la
reclamante interponeva tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario;
-
che, con sentenza dell’11
ottobre 1996, la Camera accoglieva parzialmente il ricorso, riformando la
decisione su reclamo del 3 maggio 1996 nel senso che ai salari versati dalla
__________ __________ al dipendente __________ dovesse essere applicata
l'aliquota dell'8.1%, corrispondente al salario annuo di fr. 66'234.--;
-
che, ricevuto il nuovo
conteggio, da cui risultava un debito di fr. 4’556.–, la __________ __________
chiedeva all’autorità fiscale spiegazioni in merito al calcolo degli interessi
ed all’importo di fr. 700.10, corrispondente alla differenza fra imposta dovuta
e imposta conteggiata;
-
che, in seguito allo
scritto dell’Ufficio imposte alla fonte, in cui venivano fornite le spiegazioni
richieste, la __________ __________ contestava la ripresa di fr. 700.10,
osservando che, dall’esame delle schede contabili, aveva scoperto che «la differenza
di CHF 700.15 è dovuta ad un errore di riporto da parte del nostro “programma
stipendi”»;
-
che, dopo un ulteriore
scambio epistolare, in cui l’autorità fiscale faceva ripetutamente presente
alla debitrice d’imposta che il rapporto di revisione non poteva più essere
rimesso in discussione, essendo passato in giudicato con la sentenza della Camera
di diritto tributario, con decisione del 25 giugno 1997 l’Ufficio imposte alla
fonte negava l’esistenza di un motivo di revisione del rapporto in questione;
-
che un reclamo contro la
suddetta decisione veniva respinto dallo stesso Ufficio, in data 28 luglio
1997;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________ contesta la
decisione dell’autorità fiscale, adducendo di aver avuto conoscenza della
ripresa di fr. 700.10 solo dopo l’intimazione della sentenza della Camera e
lamentando la mancata informazione da parte dell’ispettore, nel corso della
procedura di revisione;
-
che il datore di lavoro,
quale debitore della prestazione, è tenuto, tra l'altro, a riscuotere
l'imposta, a specificare al lavoratore la percentuale di ritenuta applicata, a
trasmettere all'autorità fiscale i conteggi delle imposte trattenute, a fornire
tutte le informazioni richieste e a permettere i controlli esperiti
dall'autorità fiscale (cfr. art. 237 cpv. 1 LT 1976);
-
che, conformemente
all'art. 237 cpv. 2 LT 1976, il debitore della imposta alla fonte è
solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta
ed è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi
all'autorità fiscale;
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che, secondo l'art. 238
cpv. 1 LT 1976, se il debitore della prestazione imponibile non ha trattenuto o
ha operato una trattenuta insufficiente, I'Autorità di tassazione reclama
l'imposta non trattenuta, riservata la rivalsa del debitore contro il
contribuente;
-
che, nella fattispecie,
come detto, la revisione presso gli uffici della ricorrente, effettuata nel
1995, aveva permesso di rilevare una serie di errori sia nel calcolo delle
imposte da trattenere sia nel conteggio delle imposte trattenute;
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che, fra l’altro,
l’ispettore incaricato della revisione aveva segnalato una differenza tra il
totale delle imposte trattenute, registrato nella contabilità della ricorrente,
e il totale riportato nel conteggio annuale 1993, trasmesso all’autorità
fiscale, per complessivi fr. 700.10;
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che non deve essere
dimenticato che tale discrepanza è stata riscontrata nel corso di una revisione
presso gli stessi uffici della società ricorrente, alla presenza del contabile
sig. __________, che evidentemente nulla ha eccepito in merito all’asserito
errore di conteggio;
-
che, in simili
circostanze, mal si comprende come la ricorrente possa, a due anni dall’intimazione
di detto rapporto, rivolgersi all'autorità fiscale, contestando la ripresa in
questione, tanto più che nel frattempo si è svolta una lunga procedura di
reclamo prima e di ricorso poi, nella quale però è sempre stata contestata solo
la ripresa relativa alla posizione del dipendente __________ __________;
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che, infatti, la procedura
avviata con l’intimazione del rapporto di revisione equivale ad una vera e
propria procedura di tassazione nei confronti del debitore dell’imposta, il
quale ha pertanto la possibilità di far valere tutte le censure in merito alle
correzioni effettuate dall’autorità;
-
che l'unico rimedio
giuridico che potrebbe entrare in considerazione è allora quello della
revisione, che è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che
da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 196 cpv.
2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);
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che, in considerazione
della sua natura di rimedio giuridico straordinario, I'istituto della revisione
non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso;
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che, di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell'autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen
rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450‑451);
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che non sono dunque chiaramente
adempiuti i requisiti della revisione, essendo il preteso errore censurato
dalla ricorrente riconducibile a incongruenze esistenti nella propria
contabilità interna;
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che appare incomprensibile
che l’amministratrice unica della ricorrente possa lamentare una “violazione
dei principi essenziali della procedura”, per non essere stata personalmente
informata delle irregolarità riscontrate nel corso della revisione, alla luce
della circostanza che ella stessa ha avviato con il suo reclamo la procedura
scaturita nella sentenza di questa Camera, sentenza che è stata preceduta da
una fase istruttoria piuttosto lunga, nel corso della quale ella è pure stata
sentita personalmente, in contraddittorio con l’autorità fiscale;
-
che il ricorso deve
pertanto essere respinto;
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che, in considerazione
della sua soccombenza, la ricorrente è tenuta al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.