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Numero d'incarto:
80.1997.192
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00192
Lugano
18 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 25 novembre 1997
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Notificando ai
coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1993/94, con
decisione del 13 gennaio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ __________
aggiungeva ai redditi da loro dichiarati un ulteriore reddito d’altra fonte di
fr. 100’000.– in media annua. La motivazione allegata spiegava che quest’ultimo
era stato determinato alla luce del calcolo del rapporto esistente fra le
disponibilità finanziarie e gli impegni finanziari assunti dai contribuenti nel
periodo di computo ed era comprensivo pure «di eventuali vantaggi economici
goduti nell’ambito della SA».
-
I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 24 gennaio 1997 all'Ufficio
di tassazione, chiedendo di essere convocati per meglio spiegare la loro
situazione finanziaria.
Nel corso di un’audizione,
tenutasi in data 27 ottobre 1997 presso l'Ufficio di tassazione, le parti
sottoscrivevano un verbale, del seguente tenore:
«Preso
atto della documentazione presentata e delle precisazioni fornite in questa
sede il reddito d’altra fonte del biennio 1993/94 viene fissato in fr. 25’000.–
annui e quello per il biennio 1995/96 viene stralciato. In particolare si
prende atto che il capitale totale ricavato dalla vendita di __________ (fr.
345’000.–) è andato a favore del contribuente. La madre ha rinunciato
all’usufrutto di __________ e il figlio ha accordato alla madre un diritto di
abitazione sull’appartamento occupato dall’ottobre 1992 a __________. L’autorità
fiscale verificherà se il passaggio del ricavato della vendita di __________ è
stato esaminato e imposto dall’UCISD.
Considerato
che il contribuente, oltre alla propria professione di gerente del grotto
__________, ha svolto pure una attività accessoria come cambio gomme si decide
l’imposizione di un reddito aziendale accessorio di fr. 5’000.– annui netti per
il biennio 1995/96.
Tutti
gli altri elementi delle tassazioni in esame restano invariati. Il presente
verbale vale quale motivazione per le rispettive decisioni dei reclami».
Con decisione del 24
novembre 1997, pertanto, l’autorità fiscale notificava ai contribuenti una
tassazione in cui il reddito d’altra fonte era ridotto a fr. 25’000.–; quale
motivazione della decisione, figurava l’indicazione «reclamo definito in sede
di audizione».
-
Con ricorso del 25
novembre 1997 all’Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso alla Camera
di diritto tributario per ragioni di competenza, i coniugi __________ chiedono
di ridurre il reddito d’altra fonte all’importo di fr. 5’000.–, che si
riferisce all’attività di cambio gomme. Quanto in particolare al calcolo del
dispendio su cui si fonda l’imposizione del rimanente reddito d’altra fonte,
spiegano che la casa di __________ venduta nel 1992 per fr. 350’000.–
apparteneva non solo al contribuente ma anche, per metà, alla di lui madre, la
quale beneficiava pure di un usufrutto sulla metà appartente al figlio. Per
poter finanziare l’acquisto e l’edificazione della casa di __________, il
signor __________ aveva quindi ipotecato la casa di __________ per ben fr.
345’000.–; per poterla poi vendere aveva dovuto ottenere dalla madre la
rinuncia all’usufrutto. Effettuata la vendita, aveva diviso il ricavo con la
madre, che gli avrebbe però concesso in prestito l’importo di fr. 66’000.–.
-
4.1.
Benché la legge tributaria
ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo (“Verständigung”), dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH StG,
vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108;
Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo
1995, p. 286).
L’accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op.
cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337; ASA 63
p. 670 consid. 5a). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi
in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è
possibile un accertamento esatto.
4.2.
Mentre, secondo la
dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e
come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (“behördliche Massnahme”;
cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7), che serve semplicemente a preparare
la successiva decisione di tassazione, la dottrina più recente, invece,
contesta la mera natura “procedurale” che si attribuisce in tal modo
all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione.
L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione
di volontà riferita ad un caso concreto: «Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich
vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss,
sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt
ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt,
bilden durch ihre Übereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit
einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist» (Rickli,
Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p.
103; Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta pertanto di un
vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la
dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica
della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia
od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono
di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando
avviene prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione
se segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.3.
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo,
qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero
di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il
contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità
fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso.
- All’udienza del 18
dicembre 1997 dinanzi alla Camera di diritto tributario, interpellato in merito
al significato ed alla portata del verbale sottoscritto in data 27 ottobre
1997, il contribuente ha dato atto che si trattava di una vera e propria
transazione con l’autorità fiscale ed ha pertanto ritirato il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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