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Numero d'incarto:
80.1997.223
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00223
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 23 dicembre 1997
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Ai coniugi
__________ e __________ __________, rispettivamente commerciante e casalinga,
veniva notificata, con decisione su reclamo dell’8 settembre 1997, la
tassazione IC/IFD 1993/94. I redditi erano così commisurati (in media annua):
reddito del lavoro fr. 25’986
reddito aziendale fr. 22’357
reddito della sostanza fr. 8’338
reddito d’altra fonte fr. 65’000
Il reddito imponibile,
dopo le deduzioni previste dalla legge, ammontava a fr. 85’226.– per l’IC e a
fr. 93’776.– per l’IFD.
Con istanza del 17
settembre 1997, i coniugi __________ chiedevano all'Ufficio di tassazione di
__________ __________ l’emissione di un riparto degli elementi imponibili e
dell’imposta fra marito e moglie. L’autorità fiscale dava seguito alla richiesta,
con decisione del 22 ottobre 1997, nella quale, in particolare, ripartiva nel seguente
modo i redditi degli istanti:
reddito del lavoro al
marito
reddito d’altra fonte metà
al marito, metà alla moglie
reddito immobiliare alla
moglie
reddito aziendale al
marito.
- I contribuenti
impugnavano il suddetto riparto, con reclamo del 14 novembre 1997, contestando
l’attribuzione di metà del reddito d’altra fonte alla moglie, la quale nel
periodo di computo non aveva esercitato alcuna attività lucrativa.
L’autorità di tassazione
accoglieva solo in parte il reclamo, con decisione del 2 dicembre 1997, nella
quale attribuiva alla moglie anche la deduzione degli interessi passivi
relativi alla casa di abitazione di sua proprietà. Quanto, invece, al reddito
d’altra fonte, l'Ufficio di tassazione ne ribadiva la ripartizione fra marito e
moglie in ragione di un mezzo, argomentando che tale importo era stato aggiunto
ai redditi dichiarati dai contribuenti, in considerazione della mancanza di
disponibilità finanziarie della famiglia; si trattava pertanto di una correzione
che riguardava non solo il marito ma anche la moglie, che «pur non svolgendo
attività lucrativa e non avendo altri introiti, deve sopportare gli oneri della
sostanza immobiliare e le spese per il proprio sostentamento».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta
nuovamente l’attribuzione a lei del 50% del reddito d’altra fonte. Argomenta
che il reddito di fr. 65’000.– in questione non è un’entrata comprovata bensì
una valutazione ingiustificata dell’autorità fiscale; osserva inoltre che il
marito svolgeva un’attività indipendente nel settore immobiliare e non aveva
altri redditi se non quelli dichiarati e che, anzi, ha contratto debiti per
mantenere la sua attività e la famiglia; rileva infine che dal 1989 la crisi
del settore immobiliare ha reso la situazione finanziaria del marito tanto
precaria da comportare diversi pignoramenti di beni.
-
4.1.
L'art. 10 della legge
tributaria in vigore nel periodo di tassazione 1993/94 (LT 1976) prevede al suo
capoverso 3 che i coniugi rispondono solidalmente per l'imposta complessiva
dovuta dalla famiglia. La responsabilità solidale fra i coniugi decade, in particolare,
su richiesta scritta di uno di essi all'autorità di tassazione entro 30 giorni
dall'intimazione della tassazione. Le norme procedurali relative alla
tassazione ed al riparto intercantonale, ed i rimedi giuridici degli art. da
175 a 185 LT sono applicabili per analogia al riparto delle quote fra marito e
moglie.
Un’analoga disciplina
della responsabilità fra marito e moglie è ora prevista dall’art. 12 della
legge tributaria entrata in vigore il 1° gennaio 1995 (LT 1994).
4.2.
Per quanto concerne l'IFD,
l'art. 13 cpv. 2 DIFD dispone che la moglie risponda solidalmente col marito
per la sua quota all'imposta complessiva. Come nel caso del diritto cantonale,
anche nel caso del diritto federale essa ha diritto a ottenere la notifica di
una decisione di riparto contro cui possa esperire i rimedi giuridici ordinari
(cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea
1982, n. 10 ad art. 13 DIFD, p. 151).
4.3.
La decisione con cui
l’autorità di tassazione effettua il riparto del debito d’imposta fra i coniugi
è sì impugnabile con i rimedi ordinari, ma, in tale occasione, possono essere
contestati solo la misura della responsabilità del coniuge (quando il contribuente
argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui attribuito appartiene di
fatto all’altro coniuge) oppure il calcolo del debito d’imposta attribuito ad
un coniuge (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, p. 127; CDT n. 403 del 2 settembre 1983; CDT
n. 173/174 dell’11 giugno 1986). La tassazione degli elementi complessivi, su
cui si fonda il riparto in questione, è invece già passata in giudicato e non
può dunque essere rimessa in discussione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art. 13 LIFD, p.
49).
4.4.
Nella fattispecie, la
ricorrente sembra contestare anche la tassazione di base dei coniugi, su cui si
fonda il riparto impugnato. Definisce infatti immotivata l’aggiunta del reddito
d’altra fonte di 65’000 franchi e adduce che il marito non avrebbe conseguito
altri redditi se non quelli dichiarati, provenienti dall’attività immobiliare.
Come detto, non è tuttavia
ammissibile che si rimetta in discussione, al momento del riparto, un
accertamento dei redditi e della sostanza già intrapreso nell’ambito della
tassazione dei coniugi, nella misura in cui esso sia passato in giudicato. Alla
ricorrente si deve ricordare che la tassazione contro cui si indirizzano le sue
censure è stata definita nell’ambito di un’audizione tenutasi presso l'Ufficio
di tassazione il 24 luglio 1997, alla presenza di suo marito. Quest’ultimo ha
discusso con l’autorità di tassazione il calcolo dei redditi ed ha sottoscritto
una transazione, nella quale si determinava il reddito d’altra fonte in fr.
65’000.–. Del resto, né il marito né la ricorrente hanno interposto ricorso
alla Camera di diritto tributario contro la suddetta decisione su reclamo.
4.5.
Come ha spiegato
l’autorità di tassazione alla ricorrente, nella decisione impugnata,
l’imposizione del reddito d’altra fonte trova la sua giustificazione nella
sproporzione fra le spese sostenute dai coniugi nel corso del periodo di
computo ed i redditi dichiarati. Infatti, secondo l’art. 33 LT 1976 il reddito
di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle
persone, al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli
abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita, facendo capo al
consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT 1976).
Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo
integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino
a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi
dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re
R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
Proprio in considerazione
della natura del “reddito d’altra fonte” di cui si tratta, appare senz’altro
giustificata la sua ripartizione per metà fra marito e moglie. Per il fatto che
non si tratta di un reddito aziendale, che sarebbe come tale riconducibile
all’attività di commerciante di immobili esercitata dal marito, bensì di un
reddito fondato sul calcolo del dispendio della famiglia, non è possibile attribuirlo
più all’uno che all’altro coniuge.
Non può pertanto essere
censurato l’operato dell’autorità di tassazione, che ha attribuito alla
ricorrente la metà del reddito d’altra fonte.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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