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Numero d'incarto:
80.1997.54
Data decisione, Autorità:
03.09.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00054
Lugano
3 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 26 marzo 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Non avendo i coniugi
__________ e __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96, con
decisione del 14 settembre 1995 l'Ufficio di tassazione di __________
infliggeva loro una multa disciplinare di fr. 100.– e li diffidava nel contempo
ad adempiere i loro obblighi entro 10 giorni, avvertendoli che altrimenti
sarebbero stati sottoposti ad una procedura di tassazione d’ufficio.
Poiché neppure dopo tale
decisione i contribuenti avevano adempiuto i loro obblighi procedurali,
l’autorità di tassazione notificava loro, con decisione del 21 ottobre 1996, la
tassazione d’ufficio IC/IFD 1995/96. Il reddito del lavoro era stimato in fr.
50’000.– in media annua e il reddito imponibile in fr. 45’525.– per l’IC e in
fr. 51’725.– per l’IFD; quanto alla sostanza imponibile, essa era commisurata
in fr. 423’111.–.
- I coniugi __________
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 20 novembre 1996 (consegnato
alla posta il 25 novembre), affermando genericamente che la tassazione «deve
essere corretta». Ad uno scritto dell’autorità fiscale, con cui veniva
richiesto di giustificare la tardività del reclamo, i contribuenti non
reagivano.
Con decisione del 24
febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in
quanto inoltrato dopo la scadenza del termine di trenta giorni stabilito dalla
legge.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta di non avere
dato seguito all’invito dell'Ufficio di tassazione, con cui gli si chiedeva di
giustificare la tardività nell’invio del reclamo. Il signor __________ si sarebbe
invece presentato personalmente presso l'Ufficio di tassazione, il giorno
precedente la scadenza del termine assegnatogli per la presa di posizione, ed
avrebbe chiesto una proroga del termine per presentare la documentazione
necessaria ad una corretta tassazione. Avrebbe quindi trasmesso la
dichiarazione fiscale, corredata dei documenti richiesti, alla fine di gennaio
del 1997.
-
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
-
5.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT
1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre
reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30
giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD). È prevista una deroga
solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire
quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994 e 133 cpv. 3
LIFD).
5.2.
Per intimazione o notificazione
di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare
al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile
ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,
4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in
re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.). La tassazione si
considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al
momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione
entri nella sfera di potere (“Herrschaftsbereich”) del destinatario (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art.
74 DIFD, p. 33).
5.3.
L'autorità può notificare
un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova
circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art.
8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in
diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib
359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice,
l'accertamento del giorno della notifica – determinante per la decorrenza del
termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) – può risultare
difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la
conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la
data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre
all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una
comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali
controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, RTT
1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato
l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con
lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative
all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto
ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di
ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo
invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata
(DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi,
op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm,
in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n.
4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli
atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della
Legge di procedura per le cause amministrative; inoltre CDT n.
..__________ dell'11 ottobre 1996 in re G.P.).
5.4.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione
amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio
giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3
OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3). La
facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite
nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT
1989 n. 28 p. 87 consid. 5). Il destinatario di un'omessa o irregolare
notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la
scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a
piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non
appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl
95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid.
4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M.,
inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a
ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920).
- 6.1.
L'autorità di tassazione
si è rifiutata di entrare nel merito del reclamo del ricorrente, argomentando
che quest'ultimo ha presentato il reclamo contro la tassazione, intimatagli il
21 ottobre 1996, solo il 25 novembre 1996.
Certo il ricorrente, da
parte sua, non si è mai peritato di contestare la regolarità della notifica e
la data in cui la stessa sarebbe avvenuta. Richiesto di giustificare la tardività
del reclamo, non ha dato alcuna risposta entro il termine attribuitogli
dall'Ufficio di tassazione. Anche nel ricorso qui in esame, si limita ad
affermare di avere dato una risposta alla suddetta lettera dell'Ufficio di
tassazione, sia pure in forma verbale. Inoltre, sempre nel ricorso alla Camera
di diritto tributario, afferma di avere interposto reclamo il 25 novembre 1996
«contro la decisione notificatami il 21 ottobre 1996».
Ciò, tuttavia, non appare
decisivo. Neppure l’ultima affermazione citata deve essere interpretata come
riferimento preciso al giorno in cui il contribuente ha ricevuto nella sua
sfera di potere la tassazione contestata.
6.2.
Non vi è infatti la prova
che, come sostiene l'autorità fiscale, la decisione sia stata spedita il 21
ottobre e che sia stata ricevuta di conseguenza al più tardi il 24 ottobre
1996. È vero, infatti, che l'autorità fiscale procede all'invio delle sue
decisioni mediante la Posta B (cfr. Circolare interna del 26 febbraio
1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione «due o tre
giorni feriali dopo quello dell'impostazione» (cfr. art. 24 cpv. 1 Ordinanza
della legge sul servizio delle poste, RU 783.01), e che pertanto l'intimazione
avrebbe dovuto avvenire entro il 24 ottobre 1996; non è tuttavia possibile
escludere un errore di data nella decisione fiscale, una spedizione irregolare
o un disguido nella distribuzione della corrispondenza (cfr. la già citata DTF
99 Ib 362 consid. 3).
Se solo la decisione fosse
pervenuta con un giorno di ritardo, infatti, il termine risulterebbe
rispettato.
6.3.
L'autorità di tassazione
non dimostra, d'altronde, che il contribuente abbia avuto conoscenza
dell'esistenza della decisione, per esempio, ricevendo le polizze di versamento
del conguaglio di imposta, con l'indicazione della data di intimazione della
tassazione, oppure il richiamo e la diffida di pagamento.
6.4.
Poiché dunque l'onere
della prova dell'avvenuta intimazione della decisione compete all'autorità di
tassazione e, nella fattispecie, tale prova non è stata data, si deve
concludere che l'Ufficio di tassazione si è rifiutato a torto di entrare nel
merito del gravame.
La decisione impugnata
deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere rinviati all'Ufficio di
tassazione, perché si pronunci nel merito delle censure del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 febbraio 1997 è annullata e gli
atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione di __________ perché entri nel
merito del gravame.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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