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Numero d'incarto:
80.1997.7
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00007
Lugano
27 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 9 gennaio 1997
in
materia di: IC 93/94 int.
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 12 agosto 1996 l'
Ufficio di tassazione ha notificato a __________ la tassazione intermedia
IC/IFD 1993-94, esponendogli in via valutativa un reddito d'altra fonte di fr.
36'000.-- di media annua;
-
che con successiva
decisione del 16 dicembre 1996 ha respinto il reclamo, che il contribuente
affermava d'aver spedito in data 11 settembre, argomentando di non averlo mai
ricevuto;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione,
producendo la ricevuta postale relativa alla raccomandata spedita l' 11 settembre
1996 all' Ufficio di tassazione;
-
che, secondo gli
articoli 206 cpv. 1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD, è consentito interporre reclamo
scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni
dall'intimazione della stessa;
-
che l'onere della prova
circa l'effettivo invio del reclamo, spetta, in base alla regola generale posta
dall' art. 8 CCS (per tutte: DTF 114 III 54, 99 Ib 359; inoltre: CDT
n. ..__________ dell' 11 ottobre 1996 in re G. P.), al
contribuente;
-
che in sede di ricorso
il ricorrente ha prodotto la ricevuta dell'invio per lettera raccomandata
effettuato l' 11 settembre 1996;
-
che il reclamo risulta
essere stato spedito in tempo utile dal medesimo ufficio postale, dal quale per
altro il ricorrente ha spedito per lettera semplice, in data 13 novembre 1996,
anche la fotocopia del reclamo;
-
che, da quanto accertato
da questa Camera, la raccomandata in questione è anche effettivamente pervenuta
alla Messaggeria del Palazzo di giustizia, che serve anche gli Uffici di
tassazione di __________;
-
che verosimilmente per
un disguido non imputabile al reclamante il reclamo non è pervenuto all'
Ufficio competente;
-
che in simili condizioni
il reclamo deve essere considerato tempestivo;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 dicembre 1996 è annullata.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
la decisione di merito.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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