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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.71
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00071
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 5 maggio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ __________ sono domiciliati a __________ dal 1° aprile 1993,
quando vi si sono trasferiti in provenienza da __________ (__________).
Con decisione del 24
febbraio 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ notificava loro
la tassazione IC/IFD 1995/96. I contribuenti impugnavano la suddetta
decisione, con reclamo del 24 marzo 1997, nel quale contestavano il reddito
della sostanza immobiliare, ed in particolare il valore locativo
dell’appartamento da loro occupato nell’abitazione situata sul mapp. n.
__________ RFP di __________. A loro avviso, non si giustificava il criterio di
calcolo adottato dall’autorità, consistente nel considerare il valore locativo
uguale alla pigione percepita per la locazione dell’altro appartamento ubicato
nello stesso stabile.
L’autorità di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 28 aprile 1997, così motivata:
«... A norma delle
disposizioni emanate dalla Divisione delle contribuzioni il valore locativo
viene stabilito tenendo conto della pigione che il contribuente dovrebbe pagare
per un bene equivalente.
«In caso di abitazioni
occupate dal proprietario in uno stabile bifamiliare, il valore locativo viene
determinato sulla base degli affitti pagati.
«Considerando che
l’appartamento occupato dal proprietario è simile a quello affittato,
l’autorità fiscale si riconferma nella decisione del 24.2.97».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
contestano sia il valore locativo del loro appartamento sia la deduzione per
spese di manutenzione.
Per quanto attiene al
primo aspetto, ripropongono in sostanza le considerazioni già alla base del
reclamo, adducendo di essere discriminati rispetto alla maggior parte dei
proprietari, il cui valore locativo è calcolato in base al valore di stima
ufficiale. Quanto invece alle deduzioni, ritengono che la percentuale
forfettaria del 15% del reddito, che si applica alle case nuove o riattate,
debba valere solo per la parte della loro casa che è stata oggetto dei lavori
di ristrutturazione; per la parte abitata dall’inquilino, chiedono per contro
l’applicazione del tasso del 25%.
- All’udienza del 23
settembre 1997, dopo discussione, esaminata la planimetria relativa alla
riattazione, le parti, con il consenso del Giudice delegato, hanno convenuto
quanto segue:
a) il valore locativo
della parte del mapp. n. __________ abitata dai ricorrenti viene commisurato in
fr. 16'000.– in media annua;
b) considerato che
l'abitazione nel corso del 1993 era in fase di riattazione, viene stralciato il
valore locativo relativo all'anno di computo 1993;
c) per l'anno 1993 viene
esposto il valore locativo del mappale n. __________, vale a dire del rustico
abitato durante la riattazione e venduto in seguito: esso viene fissato in fr.
3'500.–;
d) quanto alla sostanza,
viene aggiunto il valore di stima di fr. 73'720.–, relativo al rustico venduto
nel corso del 1995 e omesso per errore nella tassazione intermedia;
e) la deduzione
forfettaria per spese di manutenzione viene fissata per l'abitazione affittata
nella misura del 25%, poiché non è stata toccata dalla riattazione, e nella
misura del 15% per l'abitazione propria.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1997 è riformata conformemente
a quanto indicato al cons. 3.
§§ Gli
atti del procedimento vengono retrocessi all’Ufficio tassazione per l’emissione
di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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