-
che __________ __________ -,
domiciliata a __________ __________ (), è assoggettata all'imposta
alla fonte quale dipendente della __________ __________ di __________;
-
che, con scritto del 4
marzo 1997, la __________ __________ informava l'Ufficio imposte alla fonte
che, a causa della mancata comunicazione della cessazione dell'attività
lucrativa del marito, la contribuente era stata assoggettata all'imposta con
l'aliquota per i lavoratori con doppio reddito dal 3 febbraio 1993 alla fine
del 1996, e chiedeva il rimborso di fr. 787.95;
-
che, con decisione del 22
aprile 1997, I'Ufficio imposte alla fonte respingeva per tardività la domanda
di rimborso per gli anni 1993, 1994 e 1995 e si riservava di decidere nel
successivo mese di maggio in relazione all'anno 1996;
-
che, con reclamo del 5
maggio 1997, la contribuente chiedeva nuovamente il rimborso delle imposte
trattenute a torto, richiamandosi al termine di prescrizione quinquennale
previsto dalla legge tributaria del 1976;
-
che, con decisione del 4
giugno 1997, I'Ufficio imposte alla fonte respingeva il gravame, argomentando
che «per gli anni 1993 e 1994 il termine per un eventuale reclamo
scadeva dopo 30 glorni dall'invio del conteggio annuale da parte del datore di
lavoro, al più tardi però entro il 31 dicembre dell'anno che segue quello
dell'assoggeffamento»;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________
postula nuovamente il rimborso dell'imposta trattenuta per errore negli anni
1993 e 1994;
-
che, nelle sue
osservazioni del 26 giugno 1997,1'autorità di tassazione propone la reiezione
del ricorso;
-
che sono soggetti a
ritenuta di imposta aila fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente
esercitata nel cantone:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio! hanno il domicilio o la
dimora fiscale nel Cantone;
b. i
lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera,
risiedono nel Cantone per corti periodi, durante la settimana o come
frontalieri (cfr. art. 233 lett. a-b LT 1976);
-
che il datore di lavoro,
quale debitore della prestazione, è tenuto, tra l'altro, a riscuotere
l'imposta, a specificare al lavoratore la percentuale di ritenuta applicata, a
trasmettere all'autorità fiscale i conteggi delle imposte trattenute, a fornire
tutte le informazioni richieste e a permettere i controlli esperiti
dall'autorità fiscale (cfr. art. 237 cpv. 1 LT 1976);
-
che, conformemente
all'art. 237 cpv. 2 LT 1976, il debitore della imposta alla fonte è
solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta
ed è inoltre l'unico responsabile del successivo riversamento degli importi
all'autorità fiscale;
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che, secondo l'art. 238
cpv.1 LT 1976, se il debitore della prestazione imponibile non ha trattenuto o
ha operato una trattenuta insufficiente, I'Autorità di tassazione reclama
l'imposta non trattenuta, riservata la rivalsa del debitore contro il
contribuente;
-
che, come si vede, la
legge tributaria attribuisce al datore di lavoro, vale a dire al debitore
dell'imposta, un ruolo centrale, affidandogli compiti che in parte sono dell'autorità
fiscale (tant' è che questa funzione é retribuita conformemente all'art.
237 cpv. 3 LT) e in parte del soggetto fiscale, vale a dire del lavoratore imposto
alla fonte;
-
che il datore di lavoro
viene così a situarsi in una posizione intermedia, una sorta di funzione
fiduciaria tra soggetto fiscale e autorità di tassazione, che si traduce tra
l'altro nell'obbligo di trattenere e riversare l'imposta all'autorità fiscale,
da un lato, e nel dovere di informare il soggetto fiscale sulla trattenuta,
dall'altro (cfr. Richenberger, Die Quellebesteuerung von Erwerbseinkommen
in der Schweiz, in ZBI 70, p. 290; Zuppinger, Zur zürcherischen
Verordnung, in ZBI 59, p. 550);
-
che, nella misura in cui
il datore di lavoro è obbligato dalla legge a trattenere l'imposta, egli assume
connotazione di organo della amministrazione (cfr. Gilliéron, Le
détournement par l'employeur de l'impôt perçu à la source en droit fiscal vaudois,
in JdT1967 11, p. 74);
-
che, di conseguenza, se un
contribuente ritiene che l'imposta trattenuta dal datore di lavoro sia
eccessiva, in particolare perché è stata applicata l'aliquota errata, non ha
altro rimedio che quello di rivolgersi al datore di lavoro stesso, chiedendogli
una rettifica, mentre non si vede come possa entrare in considerazione una
domanda di rimborso indirizzata direttamente all'autorità fiscale;
-
che, tuttavia, nella
fattispecie, la ricorrente ammette di avere omesso ella stessa di informare il
datore di lavoro della sopravvenuta cessazione dell'attività del marito e di
domandare la conseguente rettifica dell'aliquota applicabile;
-
che, neppure ricevendo dal
proprio datore di lavoro la comunicazione circa l'aliquota applicata, la
ricorrente si è avveduta dell'errore;
-
che, in simili
circostanze, mal si comprende come ella possa, a tale distanza di tempo,
rivolgersi all'autorità fiscale per la restituzione di imposte pagate a torto
per sua stessa negligenza o disattenzione, tanto più che la legge tributaria
non prevede neppure una procedura di rimborso di tal genere;
-
che l'unico rimedio
giuridico che potrebbe entrare in considerazione è allora quello della
revisione, che è però esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che
da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 196 cpv.
2 LT 1976, art. 232 cpv. 2 LT 1994, art. 147 cpv. 2 LIFD);
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che, in considerazione
della sua natura di rimedio giuridico straordinario, I'istituto della revisione
non è dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso;
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che, di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito [l’errore di fatto o di diritto dell'autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen
rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA
61 pp. 450‑451 );
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che non sono dunque chiaramente
adempiuti i requisiti della revisione, essendo l'errore del datore di lavoro
direttamente dipendente dalla mancata informazione della ricorrente stessa;
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che il ricorso deve
pertanto essere respinto;
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che, in considerazione
della situazione economica della ricorrente, che guadagna circa 2'000 franchi
al mese, si ritiene tuttavia di poter aderire alla sua richiesta di essere
esentata dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994