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che i coniugi __________ e __________
__________, precedentemente dimoranti a __________. __________,
sono illimitatamente imponibili nel Canton __________
dal 1° aprile 1997, data in cui si sono trasferiti dapprima a __________ __________
e quindi a __________;
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che, con decisione del 16
marzo 1998, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava loro la tassazione
IC 1997/98, per inizio assoggettamento, valida a partire dal 1° aprile 1997,
nella quale il reddito del lavoro era commisurato in fr. 95’655.– e il reddito
imponibile in fr. 61’662.–;
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che, in seguito a reclamo
dei contribuenti, l’autorità di tassazione, con decisione dell’11 maggio 1998,
riduceva il reddito imponibile a fr. 57’783, conformemente ad un nuovo calcolo
delle deduzioni, mentre confermava il reddito del lavoro, corrispondente alle
entrate lorde dell’assicurazione disoccupazione prima e del lavoro poi;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ contestano il calcolo del reddito del lavoro,
commisurato dall’autorità fiscale in fr. 95’655.– in media annua, e producono
la scheda salario del datore di lavoro dalla quale si evincerebbe che il
reddito effettivo è nettamente inferiore;
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che, mentre di regola il
reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile
precedente il periodo fiscale (art. 52 cpvv. 1 e 2 LT), all'inizio dell'assoggettamento
esso è tuttavia determinato, per il periodo fiscale in corso e per quello
successivo, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e
durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
e b LT);
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che, pertanto, l’autorità
di tassazione ha calcolato il reddito del lavoro riportando a dodici mesi le
entrate degli anni 1997 (da aprile) e 1998, come risulta chiaramente dal
conteggio allegato alla decisione impugnata;
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che la differenza fra il
calcolo proposto dai ricorrenti e quello dell’autorità fiscale è riconducibile
semplicemente al fatto che i primi considerano reddito del lavoro il solo
reddito netto (dopo la deduzione dei contributi AVS/AI/IPG/AD, cassa pensione,
assicurazioni malattia e infortuni), mentre l'Ufficio di tassazione prende in
considerazione il reddito del lavoro lordo;
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che quest’ultimo modo di
procedere è corretto, perché la legge prevede l’assoggettamento del reddito
lordo e la deduzione separata delle singole contribuzioni che vi si
riferiscono;
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che pertanto, l'Ufficio di
tassazione ha sommato l’indennità di disoccupazione di entrambi i coniugi e il
reddito del lavoro fino al 31.12.1997, aggiungendo infine il reddito del lavoro
del 1998 calcolato in proporzione a quello del 1998, e da tale importo ha
quindi dedotto, quali «contributi di legge», i premi AVS/AI/IPG/AD/AINP e quelli
del 2° Pilastro;
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che l’autorità fiscale ha
poi concesso la deduzione di fr. 5’520.– per premi dell’assicurazione malattia,
importo risultante dalla somma dei premi pagati dai coniugi nel corso del
biennio (fr. 230.40 al mese, secondo polizza agli atti), in media annua;
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che, nel suddetto calcolo
non risultano peraltro essere stati considerati i premi dell’assicurazione
malattia che il datore di lavoro ha dedotto dai salari dei ricorrenti;
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che questa Camera ha già
avuto modo di stabilire (cfr. sentenza CDT n. ..__________ dell'11 ottobre 1996 in re V.) che
non è ammessa la deduzione a titolo di contributi di legge dei premi per
l'assicurazione per la perdita di guadagno a causa di malattia, per il fatto
che quest'ultima assicurazione rientra infatti nel campo dell'assicurazione
malattia;
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che, infatti,
l'assicurazione per la perdita di guadagno dovuta a malattia non è obbligatoria,
ma, al contrario, rappresenta una mera eccezione alla regola, stabilita dal CO,
per cui il datore di lavoro è obbligato a retribuire il lavoratore impedito
senza colpa di lavorare (art. 324a cpv. 4 CO);
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che, per la stessa
ragione, si giustifica peraltro di ammetterne la deduzione quale premio di
assicurazione, nella misura in cui non si sia già raggiunto il limite massimo
previsto dalla legge a tal fine;
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che l’art. 32 cpv. 1 lett.
g LT prevede infatti che siano dedotti i versamenti, premi e contributi
per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa
sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a
risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede,
fino a concorrenza di una somma globale di 7’200.- franchi per i coniugi che
vivono in comunione domestica e di 3’600.- franchi per gli altri contribuenti;
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che dal reddito del lavoro
dei ricorrenti è trattenuto un importo mensile di fr. 45.25 per il marito e di
fr. 59.10 per la moglie a titolo di contributo per l’assicurazione malattia,
sicché si giustifica una ulteriore deduzione di fr. 1’163.–, che si aggiungono
ai 5’520.– già concessi a titolo di oneri assicurativi, in base al seguente
calcolo:
• marito fr. 294.10 per
il 1997 e fr. 588.25 per il 1998
• moglie fr. 384.15 per
il 1997 e fr. 768.30 per il 1998
• totale fr. 2’034.80
(per 21 mesi di assoggettamento)
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 maggio è riformata nel senso che
la deduzione degli “oneri assicurativi” è elevata da fr. 5’520 a fr. 6’683.–.
Non si assegnano
ripetibili.