AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1998.142
Data decisione, Autorità:
27.10.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00142
Lugano
27 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 giugno 1998
in
materia di: IC 1995, 1996 - IFD 1995, 1996
presentato
da:
__________,
rappr.
da: __________ __________ & __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Sul Foglio Ufficiale del
16 settembre 1996 veniva pubblicato lo scioglimento della __________ __________
in __________ per fusione con la __________ __________ di __________, la quale
sulla base del contratto di fusione del 10 aprile 1996 aveva assunto a titolo
universale attivo e passivo della disciolta __________ __________ come da
bilancio di fusione del 31 dicembre 1995.
Va tuttavia precisato che
il contratto di fusione tra le due società, datato 16 aprile 1996, fa
riferimento al bilancio del 31 dicembre 1996 (e non 1995, come indicato nel
Foglio Ufficiale) e che la fusione ha effetto retroattivo al 1° gennaio 1996.
1.2.
Il 25 febbraio 1998 la
__________ __________ & __________ (__________) per conto della __________
__________ __________ inviava all' Ufficio di tassazione persone giuridiche
(Ufficio tassazione delle persone giuridiche) in Bellinzona la dichiarazione
fiscale IC 1995 e IFD 1995/2.
Con uno scritto del 30
aprile 1997 alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni di diversi
cantoni, tra cui il Canton Ticino, la __________ trasmetteva tra l'altro copia
di una circolare ai creditori della __________ __________, in cui si attirava
l'attenzione sul cambiamento di ragione sociale della __________ __________ in
__________ __________ e sul trasferimento formale della sede dal n. __________
della __________ al n. __________ del __________ di __________ presso la
__________ stessa, con l'invito a trasmettere tuttavia la corrispondenza alla
__________ di __________, __________ __________, all'attenzione della signora lic.
jur. __________.
Il 10 giugno 1997 l'UTPG
confermava alla __________ __________ presso il recapito basilese della
__________ d'aver preso conoscenza dello scritto del 30 aprile e dei relativi
allegati.
1.3.
Il 21 febbraio 1996 la
__________ __________ vendeva a __________ __________ n. __________ __________
la part. n. __________ di __________ al prezzo di tre milioni di franchi dietro
consegna dei titoli ipotecari che gravavano l'immobile per complessivi tre
milioni e mezzo di franchi all'avv. __________.
1.4.
Il 23 marzo 1998 l'UTPG
notificava alla __________ __________ la tassazione IC e la tassazione IFD
1995.
Nella tassazione IC alla
contribuente veniva richiesta l'imposta minima di fr. 4'126.25. Nella
tassazione IFD alla contribuente non veniva esposto alcun utile, ma unicamente
un'imposta sul capitale di fr. 278,40. Entrambe le tassazioni venivano spedite
alla __________ di __________ (____________________).
1.5.
In mancanza della
dichiarazione fiscale 1996 da parte della contribuente presso la __________,
sempre in data 23 marzo 1998, l'UTPG notificava alla __________ __________ la
tassazione IC e la tassazione IFD 1996. Per l'IC alla contribuente veniva esposto
un utile di fr. 1'375'000.- per un debito d'imposta di fr. 178'750.- oltre
all'imposta sul capitale per un importo di fr. 153.-. Per l'IFD l'utile veniva
determinato in fr. 9'289'000.- per un debito d'imposta, limitato pro rata temporis
a soli 53 giorni, di fr. 134'019,65; l'imposta sul capitale veniva stabilita,
sempre pro rata temporis, in fr. 41,20. Anche in questo caso entrambe le
tassazioni venivano spedite alla __________ di __________
(____________________).
- Il 27 aprile 1998 la
__________ __________, assistita dalla __________, presentava un reclamo
provvisorio contro le tassazioni IC 1995 e IC 1996 e contro la tassazione IFD
L'UTPG con quattro
distinte decisioni del 25 maggio 1998 respingeva il reclamo per tardività. Il
termine di ricorso sarebbe scaduto il 24 aprile 1998.
- Con il presente,
tempestivo ricorso la ricorrente chiede che le decisioni su reclamo del 25
maggio 1998 siano dichiarate nulle o subordinatamente annullate, con conseguente
rinvio degli atti all'autorità fiscale e, in via del tutto subordinata, che il
ricorso venga considerato come una domanda di revisione. Sostiene in
particolare che le dichiarazioni d’imposta 1995 e 1996 recano un’intestazione
completamente errata e che esse andavano notificate alla __________ __________.
Contesta inoltre come eccessivamente formale la decisione di considerare
scaduto il termine di reclamo, dato che lo stesso è stato superato di un sol
giorno. Degli argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
L’Amministrazione federale
delle contribuzioni propone la reiezione del ricorso e la modifica della durata
dell’assoggettamento fiscale della ricorrente fino a cancellazione dal Registro
di commercio. Rileva che i termini fissati dalla legge sono perentori e che
quindi l’UTPG ha dichiarato tardivo il reclamo a giusta ragione. Osserva
inoltre che, secondo giurisprudenza (ASA 65 558), la fusione non può avere
fiscalmente effetto retroattivo, ragion per cui la tassazione 1996 è da
estendere almeno fino alla richiesta di cancellazione dal registro di
commercio. Delle ulteriori argomentazioni dell’AFC verrà detto in seguito, per
quanto necessario.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni propone, a sua volta, di respingere il ricorso e di
riformare la tassazione IC 1996 a danno della ricorrente, estendendone
l’assoggettamento fino alla cancellazione dal Registro di commercio. Delle
ulteriori argomentazioni della Divisione delle contribuzioni verrà detto in
seguito, per quanto necessario.
- Tempestività
4.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT
1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge,
è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD).
Quando l'ultimo giorno del
termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto
festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art 133
cpv. 1 LIFD; art. 192 cpv. 2 LT; StE 1997 B 92.8 n. 6 = ASA 66
240
I termini stabiliti dalla
legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 LT; inoltre, per es., STF del 13
maggio 1986 in re T. SA in Sammlung BGE n. 649).
4.2.
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 471; Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen
des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144
del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re
K.B.; CDT n. ..__________ del 23 marzo 1998 in re C.
e A. F.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene
debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto.
Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (Herrschaftsbereich)
del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol.
III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).
4.3.
L'autorità può notificare
un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal
profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova
circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto
luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art.
8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in
diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib
359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice,
l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del
termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare
difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la
conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la
data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre
all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una
comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali
controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi,
Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in
RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi
attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii
con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative
all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto
ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di
ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo
invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata
(DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op.
cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm,
in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del
3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le
decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di
procedura per le cause amministrative).
4.4.
Quando la Posta (allora
PTT) ha introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato
il secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991
dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione "due o tre
giorni feriali dopo quello dell'impostazione" (cfr. art. 24 cpv. 1
Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01). Sono considerati
giorni feriali i giorni dal lunedì al venerdì (art. 24 cpv. 2 Ordinanza cit.)
(cfr. CDT n. 173 del 26 settembre 1994 in re T. A.).
4.5.
Nel caso in esame,
l'autorità di tassazione, vale a dire l’UTPG ha spedito tutte le tassazioni (IC
1995, IFD 1995/2, IC 1996, IFD 1996) il 23 marzo 1998. Tale è la data di
spedizione espressamente indicata su tutte le notifiche qui in discussione.
Nel suo reclamo la
ricorrente afferma d’aver ricevuto le notifiche in questione già mercoledì 25
marzo 1998 (cfr. reclamo, p. 2).
Indipendentemente da quale
sia stata la modalità d’intimazione scelta dall’UTPG, se la posta A o la posta
B, è questa la data d’intimazione dalla quale decorre il termine di reclamo di
trenta giorni, vale a dire la data dell’avvenuta consegna materiale delle
notifiche di tassazione.
Il termine di reclamo di
trenta giorni è così scaduto effettivamente già venerdì 24 aprile 1998, per il
che il reclamo, come correttamente calcolato dalla ricorrente medesima, è
tardivo, seppur di un sol giorno.
- Nullità /
annullabilità delle notifiche
5.1.
La ricorrente eccepisce
innanzi tutto la nullità della decisione, poiché per effetto della fusione con
la __________ __________ aveva cessato di esistere. La __________,
patrocinatrice della ricorrente, rileva inoltre di non aver ricevuto un mandato
né da parte della __________ __________ né da parte della __________ __________
per la dichiarazione dei redditi 1996. Lamenta inoltre l’insufficiente
indicazione dei rimedi giuridici, apposta in calce alle notifiche di tassazione
in luogo non facilmente visibile.
5.2.
La nullità, ossia
l'inefficacia assoluta di una decisione amministrativa può infatti essere
ammessa solo eccezionalmente e, meglio, solo se il difetto è specialmente grave
e evidente (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, p. 139 s. ).
Tipico è il caso dell'incompetenza dell'autorità che ha giudicato (cfr. Sammlung
BGE n.704, sentenza del Tribunale federale del 17 aprile 1989) o di una grave
violazione procedurale come, per es., nel caso di una nuova decisione
sostitutiva, qualificata dall'autorità fiscale "decisione su reclamo",
quando la notifica di tassazione era da lungo tempo cresciuta incontestata in
giudicato (CDT n. 348 del 21 dicembre 1992 in re R. W.) o quando nella
notifica mancano i fattori imponibili o l'importo dovuto a titolo d'imposta o
vengono imposte persone o entità che non sono soggetti fiscali (Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, Vol. III, p. 199). L'annullabilità, per contro, si
verifica in caso di violazione dei principi generali del diritto materiale e
procedurale, p. es. un'intimazione non corretta. Può inoltre derivare da
un'erronea o incompleta constatazione dei fatti rilevanti, come anche dal modo
con cui è stato utilizzato il potere di apprezzamento (Scolari, loc.
cit.; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 200).
5.3.
È certo, come sostiene la
ricorrente, che per effetto della fusione con l’allora __________ __________,
che ha assunto a titolo universale attivo e passivo della disciolta __________
__________ come da bilancio di fusione del 31 dicembre 1995, la __________ ha
cessato di esistere a tutti gli effetti con la pubblicazione della fusione sul
Foglio Ufficiale del __________ __________ 1996. Ma è altrettanto vero che gli
eventi che hanno generato le contestate notifiche di tassazione si sono
verificati quando la società estintasi per fusione era ancora in vita o quanto
meno, con riferimento alle tassazioni del periodo fiscale 1996, per effetto
della fusione stessa e del trasferimento immobiliare che ne è conseguito.
Sarebbe forse stato più
preciso e completo intestare le notifiche, per effetto della fusione, a
"__________ __________ ora __________ __________ ", ma tale imprecisione
non appare tanto grave o fuorviante da renderle nulle o anche soltanto annullabili.
A maggior ragione non appena si consideri che il formulario per la dichiarazione
d’imposta IC 1995 e IFD 1995/2, presentato il 25 febbraio 1998 - quindi ben
oltre un anno dalla radiazione della __________ __________ - dalla __________
che si qualificava espressamente rappresentante della __________ __________
(“____________________ __________ – __________. . __________
__________ & __________ ”), non aveva apportato alcuna modifica all’intestazione
della dichiarazione a nome della “ __________ a __________
__________ & __________, __________ __________, __________ __________
”, con l’ulteriore menzione “att. Dott. __________. __________ ”.
Eccepire ora la nullità
delle notifiche di tassazione o anche soltanto la loro annullabilità, quando
l’intestazione delle notifiche corrisponde esattamente al mittente indicato
nella dichiarazione d’imposta appare argomento che rasenta la temerarietà.
5.4.
Altrettanto inconferente è
l’ulteriore argomento ricorsuale, secondo cui l’__________ non avrebbe ricevuto
un mandato né da parte della __________ __________ né da parte della __________
__________ per la dichiarazione dei redditi 1996, poiché le tassazioni IC e IFD
1996 sono state allestite d’ufficio dall’autorità fiscale cantonale.
Né si vede come si possa
implicitamente rimproverare all’UTPG di aver notificato dette tassazioni con la
medesima intestazione e al medesimo indirizzo di quelle relative al periodo
fiscale IC 1995 e IFD 1995/2, dal momento che all’autorità fiscale non è stata
comunicata un’eventuale revoca o limitazione del mandato. Anzi, il senso dello
scritto del 30 aprile 1997 della __________, cui invitava le autorità fiscali
di diversi cantoni, tra cui il Ticino, a trasmetterle tutta la corrispondenza,
fa esplicito riferimento alla partita fiscale n. __________, ancora aperta, intestata
__________ __________.
Né va infine dimenticata
la connessione temporale delle diverse tassazioni a dipendenza della fusione.
Per quanto precede, la
notifica delle tassazioni IC 1996 e IFD 1996 appare quindi ineccepibile.
5.5.
Questa Camera non può
quindi che constatare che le decisioni impugnate sono tutte cresciute in
giudicato per decorrenza del termine di reclamo.
Così stando le cose
diviene priva d’oggetto la richiesta formulata dal Servizio giuridico
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni di riformare la tassazione
IFD 1996 a svantaggio della ricorrente, prolungandone l’assoggettamento fino
alla data della cancellazione della __________ __________ dal Registro di commercio
e quindi non soltanto fino al 23 febbraio 1996, bensì fino al 16 settembre
1996.
- Imposta comunale
Il presente ricorso non è ricevibile
nella misura in cui contesta anche l’imposta comunale. La stessa è infatti
prelevata in base alle classificazioni per l’imposta cantonale del medesimo
anno (art. 276 cpv. 1 LT). Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale
all’imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT).
In altre parole, i comuni
non hanno alcun potere autonomo in materia di accertamento dell’imponibile.
Fatte salve le materia di
esclusiva competenza comunale (imposta immobiliare secondo gli articoli 291 ss.
LT; tassa personale secondo l’art. 290 LT e riparto intercomunale secondo gli artt.
279 ss. LT), un ricorso in materia di imposta comunale è quindi ricevibile
unicamente nella misura in cui contesta il calcolo stesso dell’imposta comunale
(applicazione del moltiplicatore), ma non nella misura in cui si limita ad
assumere (senza errori di trascrizione) la classificazione dell’imposta cantonale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1'200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr.
1'280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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