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Numero d'incarto:
80.1998.221
Data decisione, Autorità:
15.03.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00221
Lugano
15 marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 9 settembre 1998
in
materia di: IC 89/90, 91/92
presentato
da:
__________, __________ __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
, nato nel 1937, domiciliato a __________ - (Canton
__________), è commerciante professionale di immobili dal 1970 ed à tassato nel
suo cantone di domicilio sul reddito aziendale proveniente da tale attività.
Nei
periodi di tassazione IC/IFD 1989-90 su un reddito di fr. 11'203.- e nel
successivo periodo 1991-92 su un reddito di fr. 5'662.- (cfr. decisioni di
riparto intercantonale del Canton __________ del 27 ottobre 1993, risp. del 29
novembre 1995).
Nella
notifica di tassazione IC 1989-89 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna
esponeva invece al contribuente un reddito aziendale (da commercio
professionale d’immobili) di fr. 277'331.- e un reddito della sostanza di fr.
268'884.-, dai quali deduceva fr. 2'905.- per spese di gestione e manutenzione
e fr. 228'268.- per interessi passivi (cfr. decisione su reclamo del 10 agosto
1998).
Nella
tassazione IC 1991-92 l’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna esponeva
invece al contribuente un reddito aziendale (da commercio professionale
d’immobili) di fr. 1'937.- e un reddito della sostanza di fr. 276'805.-, dai
quali deduceva fr. 2'905.- per spese di gestione e manutenzione e fr. 258'806.-
per interessi passivi (cfr. decisione su reclamo del 10 agosto 1998).
Nella
motivazione allegata ad entrambe le decisioni su reclamo si evince che l’UT ha
negato la deduzione delle perdite subite nel Cantone di domicilio e, più in
generale, in altri Cantoni, poiché nel caso dei commercianti professionali
d’immobili avrebbe vigore il principio della ripartizione degli attivi e dei
passivi come pure degli utili e delle perdite secondo il metodo oggettivo.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta le decisioni su
reclamo del 10 agosto 1998 dell’UT relative ai periodi fiscali IC 1989-90 e
1991-92, chiedendo la considerazione delle perdite subite nel Cantone di
domicilio sulla scorta del riparto intercantonale allestito dall’Autorità
fiscale del Canton __________.
Nel
merito il ricorrente lamenta l’asfissiante onere fiscale che gli deriverebbe
dal cumulo dell’imposta sul maggior valore immobiliare, già pagata in ragione
di fr. 660'015.-, con l’imposta ordinaria su un reddito virtuale da commercio
professionale d’immobili, calcolato senza tenere conto delle perdite avute in
altri cantoni. Lamentano la sostanziale violazione del divieto di doppia imposizione
e del suo corollario che vieta un trattamento discriminatorio (Schlechterstellungsverbot),
rilevando in particolare che se i criteri di assorbimento delle perdite
complessive trovano applicazione nel campo del reddito della sostanza
immobiliare, a maggior ragione devono trovarla nel campo del reddito del
commerciante professionale d’immobili.
- All’udienza
del 10 febbraio 1999 le parti hanno chiesto alla Camera di tenere in sospeso
l'esame del ricorso in vista di trovare una soluzione.
In
data 12 marzo 1999 le parti hanno dato comunicazione a questa Camera di aver
convenuto di definire per il periodo fiscale 1989/90 il reddito aziendale
(commercio professionale d'immobili) in fr. 1'82'289.-di media annua, con
conseguente definizione del reddito complessivo imponibile in Ticino in fr.
220'000.- di media annua.
Visto
l'accordo raggiunto tra le parti, questa Camera può quindi procedere all'evasione
del ricorso senza che sia necessario pronunciarsi sul merito delle questioni di
principio sollevate nel ricorso, facendo altresì astrazione dal prelevare spese
e tassa di giustizia.
- Per quanto precede,
il presente ricorso, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica
giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998,
può essere evaso dalla Camera di diritto tributario nella composizione del
giudice unico, non ponendo più questioni di principio.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è evaso a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10
agosto 1998 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio
di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente al consid. 3.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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