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Numero d'incarto:
80.1998.228
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00228
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 16 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che l'Ufficio di
tassazione di Lugano-Città notificava con decisione del 16 marzo 1998 la
tassazione IC/IFD 1997/98 ai coniugi __________ e __________ __________;
-
che, non impugnata nel
termine di trenta giorni, la suddetta decisione passava in giudicato;
-
che, con scritto del 13
maggio 1998, __________ __________ dichiarava di interporre reclamo contro la
suddetta decisione, chiedendo di riesaminare la tassazione alla luce di una
circolare della __________ dell’11 maggio 1998 in merito ad un errore contenuto
nei certificati di salario;
-
che, con lettera del 20
maggio 1998, l'Ufficio di tassazione invitava il contribuente a giustificare il
ritardo nell’inoltro del reclamo, attribuendogli un termine fino al 15 giugno;
-
che il reclamante si
limitava a riferirsi nuovamente alla già citata lettera della __________;
-
che, con decisione del 13
luglio 1998, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il gravame, in quanto
tardivo;
-
che, con scritto del 16
luglio 1998, indirizzato all'Ufficio di tassazione e da quest’ultimo trasmesso
alla Camera di diritto tributario per essere trattato come ricorso, i coniugi
__________ contestano la tardività del reclamo, argomentando di essere venuti a
conoscenza dell’errore contenuto nel certificato di salario solo il 12 maggio
1998;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio
di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata;
-
che, infatti, se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono
essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre
in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che è pertanto
ineccepibile la decisione dell’autorità fiscale, di rifiutarsi di entrare nel
merito del reclamo, in considerazione della sopravvenuta res judicata
della notifica del16 marzo 1998, tanto più che i contribuenti non hanno
invocato alcun motivo di restituzione del termine;
-
che l’argomento dei ricorrenti,
secondo cui essi avrebbero avuto notizia dell’esistenza di un errore contenuto
nel certificato di salario rilasciato dalla __________ solo con la suddetta
circolare dell’11 maggio 1998, sembra peraltro indicare la loro intenzione di
invocare, più che una restituzione del termine, una revisione della decisione
passata in giudicato;
-
che, sia in materia di
imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi
di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza
cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza
(art. 232 cpv. 1 LT, art.
147 cpv. 1 LIFD);
-
che entrambe le
legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato
la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto
far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato
(art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD): l’istituto della revisione non è
dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso (cfr. in particolare Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436);
-
che di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen
rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451);
-
che l'art. 234 LT
attribuisce la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione
oggetto della domanda (cpv. 1), mentre la reiezione della domanda di revisione
e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi
giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (cpv. 3);
-
che, pur confermando, per
le ragioni che si sono dette, la decisione impugnata, questa Camera ritiene
quindi che gli atti debbano essere rinviati all’autorità di tassazione, perché
esamini la lettera dei contribuenti e la circolare allegata quale istanza di
revisione;
-
che, in considerazione
delle particolarità della fattispecie, si rinuncia a porre a carico dei
ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali, nonostante la soccombenza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto.
§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché esamini la lettera dei
contribuenti e la circolare allegata quale istanza di revisione.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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