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Numero d'incarto:
80.1998.229
Data decisione, Autorità:
07.04.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00229
Lugano
7 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 18 settembre 1998
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________, Ing. __________
__________ __________. __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nella tassazione IC
1993-94, che veniva definita dopo l’audizione della rappresentante del
contribuente, signora __________, avvenuta davanti all’UT di Mendrisio il 22
luglio 1997, l’Autorità fiscale esponeva al contribuente una sostanza a titolo
di “immobili negli altri comuni” di fr. 1'186'530.- (cfr. decisione su reclamo
del 10 agosto 1998);
-
che con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la sostanza espostagli a
titolo di “immobili in altri comuni”, argomentando che il valore di stima
sarebbe stato calcolato in modo erroneo, poiché basato su una superficie
edificabile maggiore di circa un terzo di quella reale;
-
che questa Camera ha
dapprima invitato il ricorrente a precisare se aveva interposto reclamo o
ricorso contro la decisione dell’autorità cantonale di stima in relazione alla
sostanza immobiliare il cui valore è oggetto di contestazione in questa sede;
-
che il 6 novembre 1998 il
ricorrente ha precisato di non aver potuto reclamare contro la stima ufficiale
poiché sarebbe venuto a conoscenza solo due mesi prima dell’opposizione
formulata dal Cantone al progetto di edificazione, affermando che la parte
urbanizzabile sarebbe stata di soli mq 2000 e non di mq 3126;
-
che in occasione
dell’udienza del 15 dicembre 1998 il giudice ha invitato il ricorrente a
ritirare il ricorso, preso atto che l' Ufficio di tassazione si è dichiarato
disposto a rivedere la tassazione, qualora l'Ufficio cantonale di stima avesse
riveduto la stima ufficiale rilevante per la tassazione in contestazione,
accogliendo la tesi del ricorrente secondo cui sarebbe incorso in errore,
ritenendo completamente edificabile il fondo, quando invece lo sarebbe stato
soltanto parzialmente;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che al ricorrente sono
state concesse ripetute proroghe per comunicare il ritiro del ricorso;
-
che nemmeno i ripetuti
contatti telefonici da parte della Cancelleria di questa Camera hanno
consentito di ottenere risposta;
-
che la sostanza imponibile
comprende la totalità dei beni mobiliari e immobiliari del contribuente (art.
50 LT 1976);
-
che essa è valutata al suo
valore venale, riservate le disposizioni degli art. 52 e ss. della LT 1976
(cfr. art. 51 LT 1976);
-
che l'art. 52 cpv. 1 LT
1976 stabilisce che gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore
di stima ufficiale:
-
che la decisione dell'
Ufficio di tassazione di esporre al contribuente il valore di stima ufficiale
appare del tutto corretta e conforme alla suddetta chiara normativa;
-
che qualora l'Ufficio
cantonale di stima dovesse rivedere la stima, dando atto ad __________
__________ dell'asserito errore di valutazione della superficie edificabile, il
contribuente potrà chiedere all' Ufficio di tassazione di Mendrisio la
revisione della propria tassazione, conformemente all'impegno assunto dall'autorità
fiscale in occasione dell'udienza del 15 dicembre 1998, come d'altronde
previsto dall'art. 232 cpv. 1 lett. a LT 1994;
-
che per altro il presente
ricorso risulta difficilmente compatibile con il principio che vieta di
rimettere in discussione un accordo tra autorità fiscale e contribuente (cfr.
verbale del 22 luglio 1998 tra Ufficio di tassazione e ricorrente, in cui si
fissano concordemente i termini della tassazione IC/IFD 1993-94), poiché non
soltanto ciò lederebbe la buona fede ("Treu und Glauben"), ma anche e
soprattutto perché all'accordo la dottrina più recente riconosce addirittura
valenza di vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e
contribuente, che la dottrina (Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108.; inoltre , per le
molte, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re G. T.; CDT n. 79-81 del
3 maggio 1993 in re R. K.).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 330.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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