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Numero d'incarto:
80.1998.242
Data decisione, Autorità:
04.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00242
Lugano
4 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 30 settembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1997-98 __________ __________ dichiarava un reddito aziendale
di fr. 37'950.- di media annua, che l' Ufficio di tassazione elevava nella
notifica di tassazione del 17 agosto 1998 a fr. 42'000.-, per poi fissarlo con
decisione su reclamo del 14 settembre successivo a fr. 40'000.-;
-
che a motivo dell'aumento
a fr. 40'000.- del reddito aziendale l'UT fa valere una certa qual
partecipazione privata alle voci "spese di viaggio",
"rappresentanza", "telecomunicazioni", rilevando inoltre la
scarsità dei prelevamenti privati rispetto alle necessità per far fronte al
fabbisogno quotidiano;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la ripresa effettuata
dall'UT; allegando le voci nelle quali l'UT avrebbe intravisto una certa qual
partecipazione privata, chiedendo che le specifichi dettagliatamente; contesta
infine che un importo mensile di quasi fr. 1'900.- non sia sufficiente per far
fronte al dispendio;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che in caso di attività
lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate (art. 26 cpv. 1 LT; art. 27 cpv. 1 LIFD);
-
che sono spese necessarie
per il conseguimento del reddito tutte le uscite finanziarie dal patrimonio
aziendale o tutti gli aumenti dei passivi aziendali che determinano una
diminuzione del patrimonio netto dell'azienda (Bernardoni/Duchini, La
fiscalità dell'azienda, II.a edizione, Agno 1998, p. 119);
-
che fiscalmente sono
deducibili solo le diminuzioni del patrimonio aziendale che rappresentano delle
spese direttamente in relazione con l'attività aziendale e che trovano la loro
origine in un rapporto di causa-effetto con la realizzazione dei ricavi
d'esercizio (Bernardoni/Duchini; op. cit., p. 120);
-
che dal reddito aziendale
non sono quindi deducibili le spese private, vale a dire le spese attinenti
all'economia domestica o alla vita privata del titolare, poiché non
costituiscono più spese per realizzare il reddito, ma uscite che ne comportano
la sua utilizzazione (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 193);
-
che l' Ufficio di
tassazione di __________ ha ravvisato nel conto economico del ricorrente alcune
posizioni che includono delle spese che per loro natura hanno carattere
privato, in particolare parte delle spese di telecomunicazione, delle spese di
viaggio e delle spese di rappresentanza;
-
che il ricorrente ha
allegato al ricorso il dettaglio delle spese di telecomunicazione e di quelle
di viaggio e di rappresentanza relative al 1996;
-
che gli atti dell'incarto
appaiono completi e consentono a questo giudice di decidere, anche se il
ricorrente, con scritto del 15 dicembre 1998, ha declinato l'invito a
un'udienza in contraddittorio, nel corso della quale il giudice avrebbe potuto
formulare, se ve ne fossero stati i presupposti, una proposta di accordo tra le
parti;
-
che dall'esame dei
dettagli forniti dal ricorrente emerge in modo assai evidente che un numero non
indifferente di spese di viaggio e di rappresentanza sono avvenute nei giorni
di venerdì, sabato e domenica o in altri giorni festivi nel Cantone;
-
che sussistono quindi
forti indizi che dette spese non abbiano carattere aziendale;
-
che in simili condizioni
l' Ufficio di tassazione era senz'altro legittimato a effettuare una ripresa in
via valutativa delle spese private;
-
che la ripresa di fr.
2'050.- di media annua appare tutto ben considerato prudenziale e non presta il
fianco a critiche.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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