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Numero d'incarto:
80.1998.249
Data decisione, Autorità:
15.12.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00249
Lugano
15 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 ottobre 1998
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 23 giugno 1998
l'Ufficio di tassazione di __________ notificava alla signora __________
__________ la tassazione IC 1997-98, in cui le esponeva per l'immobile di
__________, di cui è usufruttuaria in misura integrale, un reddito della sostanza
immobiliare di fr. 14'572.- di media annua, da cui defalcava un importo di fr.
7'320.- per interessi passivi e spese di manutenzione.
A seguito del reclamo
della contribuente l'UT, con decisione del 14 settembre 1998, riduceva il
reddito della sostanza a fr. 12'945.- di media annua ed elevava le deduzioni a
complessivi fr. 8'070.- (fr. 7'707.- dal reddito della sostanza e fr. 363.- per
oneri assicurativi).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso la ricorrente chiede che la decisione su reclamo
dell'Ufficio di tassazione venga riformata adeguandola alla decisione di
riparto del Canton __________ dell'8 dicembre 1997.
-
Secondo l'art. 20
cpv. 1 LT è imponibile il reddito della sostanza immobiliare, segnatamente i
proventi dalla locazione, dall'affitto, dall’usufrutto o da altro godimento
(lett. a), il valore locativo di immobili o parti di essi, che il contribuente
ha a disposizione 'per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di
un usufrutto ottenuto a titolo gratuito (lett. b).
-
Nel caso in esame,
il Comune di __________ nella decisione di riparto dell' 8 dicembre 1997 ha
attribuito al Canton Ticino un reddito lordo della sostanza immobiliare (Liegenschaftsertrag)
di fr. 8'403.- di media annua.
L'autorità fiscale
ticinese non può seguire tale decisione, poiché in manifesto contrasto con gli
atti. Nell’incarto fiscale ticinese figurano i conteggi degli anni 1995 e 1996
relativi alla Casa __________ allestiti dalla __________ __________ __________
di __________. Dagli stessi risulta che l'ammontare lordo degli affitti (Mietzins-Einnahmen)
era nel 1995 di fr. 17'256.- e nel 1966 di fr. 8'628.-, quindi fr. 12'942.- di
media annua.
Il dato assunto
dall'Autorità fiscale ticinese risulta quindi corretto e conforme ai conteggi
della fiduciaria che gestisce la sostanza immobiliare della ricorrente, quello
dell’Autorità fiscale argoviese risulta invece in manifesto contrasto con le
risultanze documentali. L'Ufficio fiscale comunale di __________ è
verosimilmente stato indotto in errore da altri documenti, segnatamente dai moduli
ufficiali relativi alla determinazione del reddito immobiliare prodotti dalla
ricorrente medesima, che danno valori diversi e, meglio, dimezzati da quelli
indicati dalla __________ __________ __________.
- 5.1.
L’UT ha d’altra parte
ammesso la deduzione degli interessi passivi proporzionalmente alla sostanza
immobiliare in Ticino e, meglio, in ragione del 27.14%, in misura superiore,
quindi, rispetto alla percentuale stabilita dall’autorità fiscale __________.
La decisione dell’UT, più
favorevole alla ricorrente per quanto concerne l’imposta dovuta al Cantone, è
per altro corretta. Il valore di stima ufficiale dell’immobile di __________,
di cui la ricorrente è usufruttuaria al 100% (cfr. dichiarazione
dell’indivisa), è infatti di fr. 45'660.- e non soltanto di fr. 27'396.-, come
erroneamente ritenuto dall'Ufficio fiscale comunale di __________.
5.2.
L’UT ha inoltre concesso
la deduzione delle spese di assicurazione, gestione e manutenzione in ragione
del 25% del reddito lordo e, meglio, di fr. 4'602.-, conformemente a quanto
risulta dai conteggi della __________ __________ __________.
- Dal ricorso
sembrerebbe potersi arguire che la ricorrente contesta la tassazione ticinese
ritenendo erroneamente di dovere le imposte solo sulla metà dei redditi e della
sostanza dell’immobile di Brissago della comunione ereditaria __________.
Dagli incarti fiscali
dell'indivisa eredi __________ e da quello personale della signora Gloor
risulta chiaramente che la contribuente è usufruttuaria dell'intera sostanza di
__________ relitta dal marito. Per legge la totalità dei reddito e della
sostanza le devono essere attribuiti (cfr. art. 20 lett. a-b e art. 41 cpv. 2
LT).
- È infine opportuno
attirare l'attenzione della ricorrente sul fatto che l'art. 46 cpv. 2 Cst.
fed., che vieta la doppia imposizione intercantonale, non limita la sovranità fiscale
di un Cantone in favore di un altro, in particolare quella del Cantone in cui
il contribuente é limitatamente imponibile in favore del Cantone in cui lo é
illimitatamente (cfr. Locher, § 10 II n. 20; RTT 1984 p. 241
ss.). Ogni Cantone é tenuto, per sua parte, ad applicare il proprio diritto
materiale e formale.
L'eccezione derivante
dall' art. 46 cpv. 2 Cost. può comunque essere ancora sollevata dalla
ricorrente, qualora la ritenesse fondata, nel termine di 30 giorni dall'ultima
decisione cantonale al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico (DTF
111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241
segg.; Höhn, Doppelbesteuerungsrecht pag. 389).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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