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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.25
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00025
Lugano
23 marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 17 febbraio 1998
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che la __________
__________, __________ __________ , occupa dal __________ 1988 la
signora __________ __________ -, domiciliata in Italia a __________
__________ in __________ __________;
-
che pertanto la datrice di
lavoro, è tenuta a presentare all'Ufficio cantonale imposte alla fonte il
rendiconto d'incasso trimestrale e, in quanto debitrice dell'imposta, a versare
l'importo delle imposte trattenute alla fonte;
-
che l'Ufficio, non avendo
ricevuto né il rendiconto del terzo trimestre del 1997 né l'importo dell'imposta
trattenuta, il 4 novembre 1997 inviava alla debitrice dell'imposta un richiamo
per lettera semplice e il 25 novembre successivo una diffida per lettera
raccomandata;
-
che con decisione del 13
dicembre 1997 l'Ufficio imposte alla fonte infliggeva alla Farmacia __________
una multa di fr. 100.--, accollandole inoltre una tassa di fr. 30.-- per la
diffida del 25 novembre 1997;
-
che con reclamo del 18
dicembre 1997 la debitrice dell'imposta contestava il provvedimento
dell'Ufficio, affermando d'aver inviato il rendiconto trimestrale e d'aver poi
eseguito il pagamento dell'imposta trattenuta già il 24 novembre 1997;
-
che l’autorità di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 20 gennaio 1998,
limitandosi semplicemente ad affermare senza ulteriori spiegazioni che le motivazioni
addotte nel reclamo non potevano essere accettate quale scusante;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della suddetta
decisione, producendo tra l'altro la fotocopia del rendiconto del III
trimestre, datato 11 ottobre 1997 e la prova del pagamento effettuato il 24
novembre 1997;
-
che, secondo l'art. 121
lett. d LT, il debitore della prestazione imponibile ha tra l'altro l'obbligo
di versare periodicamente le imposte all'autorità fiscale e di allestire i conteggi
corrispondenti;
-
che chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (art. 257 LT 1994);
-
che, perché l'autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due
distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in
una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme
penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista
trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996
p. 483; analogamente, per l’IFD, Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);
-
che il Tribunale federale
ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9);
-
che, nel caso in esame,
questa Camera, alla luce della documentazione prodotta in sede di ricorso, non
ritiene di poter condividere la tesi dell'autorità fiscale e quindi non ritiene
di poter confermare la sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente;
-
che se può sussistere
incertezza sull'effettiva spedizione del rendiconto del III trimestre, non
essendo avvenuta per lettera raccomandata, altrettanta incertezza può sussistere
in merito a un eventuale smarrimento dello stesso da parte dell'autorità fiscale;
-
che in effetti dagli atti
prodotti in questa sede non solo risulta che la ricorrente ha allestito il
rendiconto del III trimestre già l'11 ottobre 1997, ma anche che il pagamento
dell'importo dovuto è stato effettuato il 21 novembre 1997 ed è pervenuto
all'Ufficio già il 24 novembre 1997, prima cioè dell' invio della diffida di pagamento
per lettera raccomandata;
-
che in simili condizioni,
considerato in particolare l'avvenuto pagamento dell'imposta trattenuta per un
importo identico a quello della fotocopia del conteggio prodotto a questa
Camera, più non si giustifica il mantenimento della sanzione;
-
che, nella misura in cui
le censure dell ricorrente fossero indirizzate contro la tassa di diffida di
fr. 30.–, competente a pronunciarsi su un eventuale reclamo è l'autorità di
riscossione, ovvero l’Ufficio di esazione, la cui decisione può essere
impugnata alla Camera di diritto tributario (art. 242 cpv. 2 LT);
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 gennaio 1998 e la decisione di
multa del 13 dicembre 1997 sono annullate.
§§ Resta
riservato il giudizio dell'autorità competente in materia di tassa di diffida.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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