AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.295
Data decisione, Autorità:
12.02.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00295
Lugano
12 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 4 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione del 30
giugno 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997/98. Il reddito
imponibile era commisurato in fr. 233’783 per l’IC ed in fr. 218’895 per l’IFD.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione, con reclamo del 27 luglio 1998, contestando, in primo
luogo l’imposizione di quella parte della rendita di vecchiaia versata al sig.
__________ per il figlio __________ e, in secondo luogo, la mancata deduzione
di un importo di fr. 5’600, per l’uso professionale di un locale nella loro
casa di __________.
L’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 16 novembre 1998, argomentando, quanto
al primo aspetto, che la rendita completiva versata al reclamante dalla cassa
pensione rientrava fra i redditi del padre, quale avente diritto alla prestazione
stessa. In relazione alla pretesa deduzione delle spese professionali, l'Ufficio
di tassazione faceva notare di non avere incluso fra i redditi, non essendo
stato dichiarato, il valore locativo dell’appartamento impiegato a scopi
professionali e di non poterne pertanto concedere la detrazione dal reddito
imponibile.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono le
richieste già respinte dall’autorità fiscale. Contestano in particolare
l’argomento dell'Ufficio di tassazione, secondo cui la deduzione per l’uso
professionale dell’appartamento di loro proprietà potrebbe essere ammessa solo
qualora essi dichiarassero il relativo valore locativo fra i redditi,
osservando che la banca per cui il sig. __________ lavora non gli versa alcun
compenso per l’impiego di tali locali. In relazione alla rendita di vecchiaia
per il figlio __________, fanno notare che quest’ultimo l’ha inclusa fra i
propri redditi imponibili.
-
3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti rientrano le altre le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite deduzioni
complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.2.
Sono considerate altre
spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di
una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1
DE del 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura
complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo
caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità
professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996). La deduzione complessiva
è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata
solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE del
10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD sono
considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della
professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e
strumenti di lavoro (compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati,
per l’uso di una camera privata a scopi pro-fessionali, per abiti di lavoro,
per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc.
(art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del
salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’800.-- l’anno e un massimo di fr.
3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, nella versione
modificata il 31 maggio 1996). Tuttavia la riduzione forfettaria va ridotta in
modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante
una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio
1993).
3.3.
In merito all’uso
professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di dover
riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro appartamento
privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le spese cagionate
dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in linea di conto
lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento privato, poiché non
sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali devono servire a
titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non possono quindi
essere considerate ragioni di comodità che inducono il contribuente a usare uno
o più locali della propria abitazione per lo svolgimento dell'attività
professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 1990, in ASA
60 p. 341; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
Zurigo 1989, p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n. 26
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre 1995, n. 4;
Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 199).
Concretamente, il
contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
-
l'esecuzione regolare a
casa propria di una parte importante del proprio lavoro professionale, poiché
il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un locale appropriato:
-
la disponibilità nel suo
appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in proprio, di un locale
particolare utilizzato essenzialmente per scopi professionali e non privati
(ASA 60 341 ss).
Assenza di un locale
adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della
professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in
sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione
(Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1 DIFD, pp.
694-5).
3.4.
Come risulta dalla
decisione impugnata, l’autorità fiscale ha ammesso in linea di principio la
deduzione richiesta dai ricorrenti, riconoscendo pertanto che il signor
__________ __________ necessita dell’appartamento nello stabile di __________,
di cui è proprietario, per svolgervi le attività per cui è retribuito dalla banca.
La sola ragione per cui,
in pratica, non ha aggiunto alle deduzioni per spese professionali il valore
locativo dell’appartamento in questione è rappresentata dalla circostanza che
ha omesso di includere fra i redditi della sostanza il valore locativo stesso.
Il modo di procedere
dell'Ufficio di tassazione non può che essere condiviso, per il semplice fatto
che non è pensabile che un contribuente pretenda di dedurre quale costo un
importo del quale non ha effettivamente goduto; in altri termini, i ricorrenti
possono far valere spese per l’uso di un locale solo nella misura in cui hanno
effettivamente il godimento del locale stesso o perché lo usano quali
proprietari o perché ne pagano la pigione al proprietario.
Non si vede del resto per
quale ragione si dovrebbe rinunciare ad assoggettare all’imposta sul reddito il
valore locativo di tale appartamento, giacché, secondo la giurisprudenza,
un'eccezione all'imposizione del valore locativo può essere concessa solo per
locali oggettivamente inutilizzabili, o che rimangono vuoti per l'impossibilità
di trovare inquilini a causa di importanti svantaggi oggettivi dell'abitazione
(Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., § 22 N 433 e 434, p.
280). In altre parole, solo impedimenti di natura oggettiva, ed inerenti
all'immobile, possono, se del caso, giustificare l'esenzione del valore
locativo (CDT n. 4 dell'11 febbraio 1992 in re L.P.; CDT n.
177/93 del 27 agosto 1993 in re H. B.).
3.5.
Ne consegue che, sotto
tale profilo, il ricorso deve essere respinto.
- In secondo luogo, i
ricorrenti lamentano l’inclusione, fra i redditi provenienti dalla previdenza
professionale del marito, della rendita di vecchiaia per figli, versata loro in
considerazione della condizione di studente del figlio __________.
4.1.
Dagli atti fiscali risulta
che il signor __________ __________, in pensione dal 1° febbraio 1993, ha
percepito, nel corso del periodo di computo, una pensione di vecchiaia (2°
Pilastro) di fr. 78’396 nel 1995 e fr. 78’948 nel 1996. Inoltre, per il figlio __________,
nato nel 1978 e studente, gli sono stati versati ulteriori fr. 18’246 nel 1995
e fr. 18’360 nel 1996.
Nella dichiarazione
fiscale 1997/98, i ricorrenti avevano tuttavia inserito fra i propri redditi
imponibili solo la pensione di vecchiaia vera e propria e quella per il figlio
limitatamente all’anno 1995. In relazione alla pensione per il figlio, erogata
nel corso del 1996, avevano indicato sul formulario di avere esposto l’importo
in questione nella dichiarazione del figlio stesso, maggiorenne dal maggio
1996.
Dissentendo da tale modo
di procedere, l'Ufficio di tassazione ha però aggiunto ai redditi dei
contribuenti anche la pensione di vecchiaia erogata per il figlio nel 1996,
argomentando che determinante sarebbe «la realtà economica dei fatti e non la
complessa configurazione giuridica del meccanismo che regola il diritto e il
versamento delle rendite per i figli al genitore».
4.2.
In sede di istruzione del
ricorso, questa Camera ha chiesto ai ricorrenti di produrre una copia del
regolamento della cassa pensione che eroga la rendita in discussione.
In data 29 dicembre 1998,
essi hanno dunque trasmesso alla Camera di diritto tributario il regolamento
della cassa pensione del __________ __________ __________ (Svizzera). L’art.
4.4.1 di quest’ultimo prevede che, fintantoché l’assicurato percepisce una
pensione vecchiaia della cassa, abbia diritto ad una pensione vecchiaia per
figli per ciascuno dei suoi figli. Sono a tale proposito applicabili per analogia
le disposizioni del regolamento stesso concernenti la pensione per orfani.
Queste ultime disposizioni prevedono in particolare che la pensione per orfani
sia pagata fino alla fine del mese durante il quale il figlio compie il 18°
anno di età o al massimo il 25° anno qualora si tratti di figli agli studi.
4.3.
Come risulta chiaramente
dalle disposizioni regolamentari citate, creditore della controversa
prestazione di vecchiaia è l’assicurato stesso e non il figlio. L’art. 4.4.1 ha
infatti il seguente tenore:
«Fintantoché l’assicurato
percepisce una pensione vecchiaia della Cassa, ha diritto ad una pensione
vecchiaia per figli per ciascuno dei suoi figli».
In
altri termini, l’assicurato è anche l’avente diritto alla prestazione di cui si
tratta, mentre il figlio costituisce semplicemente il presupposto perché
l’assicurato benefici dell’ulteriore pensione di vecchiaia per figli. Diverso
è, ovviamente, il caso della pensione per orfani, cui ha invece diritto il
figlio dell’assicurato, per la semplice ragione che il suo versamento
presuppone il decesso di quest’ultimo (cfr. p. es. l’art. 4.9.1 del regolamento
della cassa pensione del ricorrente); analogamente, nel caso del capitale
versato in caso di decesso dell’assicurato, beneficiari sono i superstiti (art.
4.10.1 del regolamento citato).
4.4.
La suddetta soluzione non
si discosta, del resto, da quanto deciso da questa Camera nell’analogo caso dei
genitori divorziati e invalidi, che hanno diritto alla rendita completiva per
figli dell’AI (CDT n. 43 del 2 marzo 1989 in re F.E.).
Questa Corte aveva infatti
rilevato come dal testo dell’art. 35 LAI emerga chiaramente che avente diritto
alla rendita completiva è l'invalido, non i suoi figli. Essa va quindi esposta
nella sua partita fiscale: ciò a prescindere dal domicilio scelto per motivi di
tirocinio o di studio dal figlio maggiorenne che dà diritto alla completiva
sino al compimento del suo 25° anno d'età.
4.5.
Anche su questo punto la
decisione impugnata deve dunque essere confermata.
- Il ricorso è
pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster