AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1998.301
Data decisione, Autorità:
08.02.2000, CDT
Incarto n.
80.1998.00301
Lugano
8 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 __________ e __________ __________
chiedevano la deduzione a titolo di “altre spese professionali” di un importo
di fr. 7'912.-, così calcolato:
uso locale
professionale (01.95 – 06.96) in apparta-
mento di 3,5
locali (fr. 29'025.- 3,5) fr. 9'693.-
uso locale
professionale (07.96 – 12.96) in abitazione
propria (fr.
7'000.- : 5) fr. 1’400.-
libri
e riviste fr. 514.-
- computer
e accessori fr. 4'217.-
Totale fr. 15'824.-
Media
annua fr. 7'912.-
Nella
notifica di tassazione del 14 settembre 1998 l’Ufficio di tassazione ammetteva
la deduzione limitatamente a fr. 2'000.- per l’IC e a fr. 3’228.- per l’IFD.
- Con
tempestivo reclamo del 22 settembre 1998 i coniugi __________ contestavano la
decisione dell’Ufficio di tassazione di concedere solo in misura limitata la
deduzione per “altre spese professionali”, producendo l’attestato del
vicedirettore del Liceo cantonale di __________ __________, dal quale risulta
che __________ __________, docente di __________, svolge a domicilio tutto il
lavoro di preparazione delle lezioni e dei lavori scritti, le correzioni, gli
aggiornamenti con l’ausilio di una biblioteca personale e del PC.
Con
decisione del 16 novembre 1998 l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
argomentando:
IN
BASE ALLA VIGENTE GIURISPRUDENZA L'USO DI UN LOCALE NEL PROPRIO APPARTAMENTO
DEVE SERVIRE A TITOLO PRINCIPALE ALL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' LUCRATIVA.
NON
POSSONO QUINDI ESSERE CONSIDERATE RAGIONI DI COMODITA' CHE INDUCONO IL
CONTRIBUENTE A USARE UNO O PIU' LOCALI DELLA PROPRIA ABITAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' PROFESSIONALE. LA CAMERA DI DIRITTO TRIBUTARIO HA
PIU' VOLTE AFFERMATO CHE PER CERTE CATEGORIE PROFESSIONALI FRA LE QUALI QUELLA
DEI DOCENTI, E' USUALE E RIENTRA FRA i CANONI ABITATIVI MODERNI1 DISPORRE AL
PROPRIO DOMICILIO DI LOCALI ADIBITI SIA AD ATTIVITA' CULTURALI O DEL TEMPO
LIBERO E CHE IN QUESTI LOCALI TORNA PIU' COMODO E UTILE SVOLGERE ANCHE PARTE
DELLA PROPRIA ATTIVITA' PROFESSIONALE.
SICCOME
ESISTE LA POSSIBILITA' DI USUFRUIRE PRESSO IL LICEO CANTONALE DI __________ DI
LOCALI IDONEI (AULE COMUNI, BIBLIOTECA, ECC.), PER COMPIERE LE ATTIVITA'
SCOLASTICHE COLLATERALI ALL' INSEGNAMENTO, QUALI LA PREPARAZIONE E CORREZIONE
DEI COMPITI NON SI GIUSTIFICA IL RICONOSCIMENTO DELLA DEDUZIONE PER L'USO
PROFESSIONALE DI UN LOCALE PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE.
PUO'
ESSERE AMMESSO CHE, PER I DOCENTI, L'ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER RIENTRI
FRA LE SPESE RICHIESTE DALL' ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' E CHE L'USO DI
UN PC SIA UNA NECESSITA' RICORRENTE: COMUNQUE LA SPESA RACCHIUDE IN OGNI CASO
UNA COMPONENTE PRIVATA E CHE LE NORME D'APPLICAZIONE STABILITE DALLA DIVISIONE
DELLE CONTRIBUZIONI HANNO QUANTI- FICATO IN RAGIONE DI 1/3 DEL COSTO DELL'
IMPIANTO INFORMATICO. SICCOME LA MEDIA DELLE ALTRE SPESE PROFESSIONALI
DEDUCIBILI (2/3 DELLA SPESA PER L'IMPIANTO INFORMATICO) NON RAGGIUNGE L'IMPORTO
CONCESSO IN PRIMA SEDE, LO SGRAVIO FORFETTARIO VIENE MANTENUTO SICCOME PIU'
FAVOREVOLE AL RECLAMANTE.
- 3.1.
Con il
presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano la decisione su
reclamo dell’Ufficio di tassazione nella misura in cui non viene loro concessa
la deduzione per l'uso di un locale della propria abitazione a scopo
professionale. Ribadiscono che l’uso del locale non è una semplice comodità,
bensì una necessità, come risulta comprovato dalla dichiarazione rilasciata
dalla direzione del Liceo di __________ __________. Chiedono quindi che la
deduzione per “altre spese professionali” venga fissata in fr. 7'209.-.
3.2.
L’Amministrazione
federale delle contribuzioni ha presentato un dettagliato memoriale che offre
una panoramica sulla prassi adottata dagli altri cantoni sulla deduzione delle
spese per l’uso di un locale professionale. Sottolinea a conclusione dello
studio come parte dei Cantoni, interpretando le direttive per altro molto ampie
poste dalla giurisprudenza del Tribunale Federale, abbia adottato una prassi
estremamente restrittiva e come altri invece abbiano adottato prassi assai
largheggianti. Rileva inoltre che non vanno sottovalutate le differenze tra
Cantoni nelle modalità di computo delle spese effettivamente sostenute per
l’uso di una camera di lavoro, con conseguenti notevoli disuguaglianze anche
nell’applicazione della LIFD.
3.3.
Il Servizio
giuridico della Divisione delle contribuzioni propone l’accoglimento parziale
del ricorso. Rileva come nel caso di un docente delle scuole medie superiori esista
la necessità di un’esecuzione regolare a casa propria di una parte importante
del proprio lavoro professionale, poiché il datore di lavoro (Liceo cantonale
di __________ __________) non mette a disposizione un locale appropriato.
Ritiene quindi date due condizioni, segnatamente quella dell’assenza di un
posto adeguato sul luogo di lavoro e quella dell’esecuzione regolare a
domicilio di una parte importante del lavoro professionale. Quanto alla terza
condizione, vale a dire alla disponibilità al domicilio di un locale particolare
utilizzato perlomeno principalmente a scopi professionali, l’autorità fiscale
ne ammette in concreto l’esistenza nell’abitazione, sia nell’appartamento di
31/2 locali occupato da __________ __________ prima del matrimonio, sia in
quello di 5 locali occupato in seguito.
Il
Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni propone quindi di
calcolare l’importo della deduzione dividendo il canone di locazione per il
numero dei locali e di fissarlo quindi in linea di principio in fr. 5'546.- di
media annua. Ritiene tuttavia che tale importo vada ridotto di un terzo, in
quanto l’esperienza insegnerebbe che, anche se vi è un uso principale, il
locale viene usato per scopi privati.
Il
Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni propone inoltre di
stralciare la deduzione per le spese di acquisto di un ordinatore e dei
relativi accessori. Nega infatti che tale acquisto rivesta carattere
professionale, poiché già nel periodo precedente era stata ammessa una simile
deduzione per oltre seimila franchi.
3.4.
Con
memoria del 3 novembre 1999 i ricorrenti ribadiscono la necessità dell’acquisto
di un nuovo ordinatore in considerazione dell’evoluzione dei programmi di
scrittura di testi scientifici e che per poter usare Scientific Word 2.0 era
necessario l’uso di Windows 95 e di conseguenza la sostituzione del vecchio
ordinatore.
Rilevano
inoltre che la proposta di ridurre di un terzo le spese per l’uso della camera
di lavoro non può essere limitata al loro caso, ma deve essere applicata da
tutti gli uffici di tassazione.
- Deduzione
per le spese relative all’uso di un locale a scopo professionale
4.1. Condizioni
della deduzione
4.1.1.
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in
caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della
professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti rientrano le spese di formazione
professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b LIFD).
4.1.2.
Le nuove
norme del diritto cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la
precedente normativa dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
Come già
ricordato in precedenti giudizi (CDT n. 80.96.134 del 22 agosto 1996 in
re E. P.), la giurisprudenza relativa all’uso professionale di un locale
privato la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, in linea di principio,
che i contribuenti, che possono provare di dover riservare, a titolo principale
e regolare, una stanza del loro appartamento privato a scopi professionali,
possono dedurre separatamente le spese cagionate dall'uso di questa stanza di
lavoro privata. Non entrano in linea di conto lavori professionali occasionali
fatti nell'appartamento privato, poiché non sono fonte di spese supplementari.
In altre parole i locali devono servire a titolo principale all'esercizio
dell'attività lucrativa. Non possono quindi essere considerate ragioni di
comodità che inducono il contribuente a usare uno o più locali della propria
abitazione per lo svolgimento dell'attività professionale (cfr. STF del
23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff der
Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989, p.
105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre:
Circolare n. 26 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del
22 settembre 1995, n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985,
p. 199).
Concretamente,
il contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
l' esecuzione regolare al domicilio di una parte importante del
proprio lavoro professionale;
la disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua
abitazione usata in proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente
per scopi professionali e non privati (ASA 60 341 ss);
l’ assenza di un locale sul posto di lavoro, poiché il datore di
lavoro non mette a disposizione un locale appropriato.
Necessità
di un locale per l’esercizio della professione, disponibilità di un locale nella
propria abitazione e assenza di un locale adeguato sul luogo di lavoro: queste
sono in sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto
alla deduzione (Funk, op. cit., p. 105; Känzig, Direkte
Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 20 ad art. 22bis cpv. 1, pp.
694-5).
4.1.3.
Questa
Camera ha inoltre avuto occasione di affermare che per certe categorie professionali,
fra le quali quella dei docenti, é usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni
disporre al proprio domicilio di locali adibiti sia allo studio e al
perfezionamento professionale sia ad altre attività connesse alla professione o
culturali del tempo libero e che in questi locali, secondo un proprio schema
organizzativo, torna più comodo e proficuo svolgere anche il proprio lavoro
professionale o ad esso direttamente collegato. Data questa premessa è stato
giudicato che, potendo usufruire al luogo di lavoro di locali idonei per
compiere, nel caso dei docenti, attività scolastiche collaterali
all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione delle lezioni e la
correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere una deduzione per
l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione (CDT n.
216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n. 423 del 9 dicembre 1985 in
re P.G.).
Questa
Camera ha per contro ammesso la deduzione nel caso di un docente di una scuola
professionale che non disponeva, nell’istituto in cui insegnava, degli spazi
necessari per lo svolgimento delle attività didattiche (in particolare
correzione e preparazione delle lezioni), per cui era costretto a svolgere
parte della sua attività professionale a domicilio (CDT n. 29 del 2
marzo 1989 in re G.B.). Alla medesima conclusione questa Corte è giunta nel
caso di due coniugi, lui insegnante di scuola superiore, lei assistente
universitaria, con necessità costante di studio e di aggiornamento nella
materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e propria biblioteca
specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche sulla civiltà e sulla
letteratura greca e romana, non per mero arricchimento personale ma in stretta
connessione con l’esercizio delle loro rispettive professioni (CDT n.
164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
4.1.4.
Non
diversamente dalla giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito,
ad esempio, che un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un locale
apposito nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi professionali, ha
diritto alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/
Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 63b,
p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un
docente che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula
adeguata per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente
di un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op.
cit., n. 64, p. 325 s.; v. inoltre CDT n.
..__________ del 22 agosto 1996 in re E. P.).
4.1.5.
Dalla
dichiarazione della direzione del Liceo di __________ __________ prodotta dai
ricorrenti e dal complemento d’istruttoria effettuato da questa Camera risulta
chiaramente che le tre condizioni per ammettere la deduzione per le spese relative
all’uso professionale di un locale privato della propria abitazione sono
riunite.
Né
l’Amministrazione federale delle contribuzioni né il Servizio giuridico delle
Divisione delle contribuzioni d’altronde lo contestano. È infatti assodato che
i docenti del Liceo di __________ __________ non dispongono di un’aula in cui
possano effettuare la preparazione delle lezioni e dei lavori scritti, le
correzioni e i necessari aggiornamenti, soprattutto quando è necessario l’uso
di un ordinatore. È inoltre assodato che la maggior parte del lavoro di un
docente di scuola media superiore è assorbito da questi compiti, rispetto al
tempo effettivo d’insegnamento, che si aggira attorno alle 17 ore (23 ore di 45
minuti). È infine assodato che __________ __________ disponeva al proprio
domicilio di un locale da adibire ad uso professionale. Come si è visto, egli
abitava prima del matrimonio in un appartamento di 31/2 locali e in seguito in
un’abitazione di 5 locali.
4.2. Determinazione
della spesa deducibile
4.2.1.
Resta
pertanto da definire la misura della deduzione.
In un
precedente giudizio (CDT n. 80.96.134 del 22 agosto 1996 in re E. P.)
questa Camera aveva rilevato di transenna che non era suo compito stabilire i
parametri per valutare la spesa del locale privato usato per scopi
professionali. Diversi possono essere i criteri adottati, più o meno
complicati.
In un
ulteriore giudizio (CDT n. 80.96.174 del 26 novembre 1996 in re C. e C.
D.V.) aveva aderito, per ragioni di semplicità e praticabilità, al metodo
valutativo proposto dalla Divisione delle contribuzioni che consisteva nel
dividere il valore locativo della propria abitazione per il numero di locali
della stessa, preferendolo così a metodi più sofisticati quali p. es. quello
adottato dall’autorità fiscale argoviese (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/
Ursprung, op. cit., n. 65, pp. 326-327).
La
questione, alla luce dell’ampia rassegna di esempi forniti dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni, merita ora più approfondita attenzione,
nell’intento anche di elaborare criteri d’applicazioni semplici e chiari, che
possano se del caso essere fatti propri, con eventuali adeguamenti, anche
dall’autorità fiscale cantonale ticinese.
4.2.2.
La
documentazione presentata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in
sede di osservazioni al ricorso fornisce utili indicazioni.
Il Canton
Berna, p. es., distingue tra locale nell’abitazione propria e locale in
un’abitazione locata. Nel primo caso moltiplica le unità di volume del locale
per il totale del valore locativo, dividendo poi il tutto per il numero delle
unità abitative dell’abitazione. Nel secondo caso invece divide il canone della
locazione (inclusi i costi accessori) per il numero delle stanze maggiorato di
due per tener conto della cucina e del bagno.
Il Canton
Basilea Campagna dal canto suo si limita a dividere in entrambe le ipotesi
il valore locativo, risp. il canone di locazione per il numero dei locali
maggiorato di uno. Riduce inoltre proporzionalmente la deduzione se l’attività
lucrativa è soltanto accessoria o viene esercitata durante una parte dell’anno.
Il Canton
Basilea Città invece divide il canone di locazione (esclusi i costi accessori)
risp. il valore locativo per il numero dei locali più la mansarda. Ammette
nondimeno in deduzione soltanto i tre quarti dell’importo così stabilito per
tener conto di un eventuale uso privato.
Il Canton
Friburgo nel caso di abitazione propria moltiplica il valore locativo per
il numero delle unità del locale di lavoro, dividendo poi il tutto per il
numero delle unità dei locali, esclusi cucina e bagno e nel caso di abitazione
in affitto divide il canone di locazione (spese accessorie escluse) per il
numero dei locali più uno, bagno e cucina esclusi.
Il Canton
Lucerna, dal canto suo, divide il costo effettivo (canone di locazione,
risp. valore locativo più spese) per il numero delle camere più due.
Il
Canton San Gallo invece divide il costo complessivo per il numero delle
camere più uno.
Il Canton
Vaud esige invece dai contribuenti che chiedono la deduzione la presentazione
di una lista separata di tutte le spese con le pezze giustificative. Una volta
constatata l’esistenza delle condizioni quadro definisce l’importo della
deduzione dividendo l’ammontare dell’affitto per il numero delle stanze.
Il Canton
Zurigo moltiplica l’intero valore locativo, risp. canone di locazione per
il numero dei locali utilizzati (se un locale supera i trenta metri quadrati,
conta doppio) più due, risp. più uno. In seguito divide questo risultato per il
totale delle stanze più due risp. più uno. In una casa monofamiliare, la
cucina, il bagno e gli altri locali (atrio, cantina, garage, ecc.) contano come
due stanze, mentre nelle abitazioni in proprietà per piani o negli appartamenti
in costruzioni plurifamiliari valgono uno.
4.2.3.
Questa
panoramica mette in risalto la varietà delle soluzioni adottate dai cantoni. Le
diverse soluzioni oscillano tuttavia sostanzialmente tra due poli: da una parte
quello formato dai Cantoni che adottano dei sistemi di calcolo basati sulle
unità di volume dell’abitazione, dall’altro quelli che si basano sul numero dei
locali. A queste due varianti (per altro dalle innumerevoli sfaccettature per
considerare adeguatamente i locali che per comodità definiamo di servizio) si
aggiunge la variante di quei Cantoni che ammettono solo parzialmente la
deduzione in considerazione di un uso parzialmente privato del locale,
difficile da dimostrare, ancorché più che probabile.
In queste
condizioni, la soluzione che proporrà questa Camera non sarà altro che
un’ulteriore variante accanto alle altre.
4.2.4.
Questa
Camera ritiene che, di regola, riservati quindi casi del tutto particolari, di
proporre una soluzione semplice e praticabile.
La spesa
deve essere determinata sia nel caso di abitazione in affitto sia di abitazione
in proprietà partendo dal canone netto di locazione, risp. dal valore locativo
(escluse quindi le spese).
Questo
valore va poi diviso nel caso di appartamenti in affitto, come pure nel caso di
appartamenti in proprietà per piani in immobili plurifamiliari, per il numero
dei locali più uno in modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di
servizio (cucina, bagni, ma anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla
determinazione del canone di locazione, sia delle spese accessorie che non
vengono incluse nel valore dal quale si parte per determinare l’importo della
spesa deducibile.
Nel caso
di abitazioni monofamiliari in proprietà o in affitto appare del tutto equo dividere,
per le medesime considerazioni, il valore locativo risp. il canone di locazione
per il numero dei locali maggiorato di due.
Appare
d’altra parte altrettanto equo tener conto, anche nel caso di chi utilizza il locale
a titolo principale, di un parziale uso privato, che tenendo conto delle
moderne condizioni abitative appare più che verosimile. È in effetti più che
plausibile se non del tutto verosimile che l’interessato si serva del locale
principalmente usato per lo svolgimento della professione anche p. es. per sbrigare
lavori amministrativi di carattere privato, per leggere, per dedicarsi ad
attività del tempo libero ecc. Questa ponderazione deve essere contenuta, a
mente di questa Camera, nei limiti di un quinto (20%).
4.2.5.
Deve
infine essere ribadito che questa regola è passibile di eccezioni in casi del
tutto particolari. Si pensi ad esempio al caso di un contribuente che vive da
solo in un’abitazione monofamiliare di ampie dimensioni e che quindi, a
differenza di chi vi vive con moglie e figli, dispone di spazi eccedenti.
L’applicazione
rigida dei criteri suggeriti nel considerando precedente potrebbe infatti
portare a risultati scarsamente difendibili. Non v’è infatti chi non veda come
un single sia manifestamente avvantaggiato rispetto a un coniugato e
ancor più a un coniugato con figli, al quale risulterà più difficile dimostrare
la disponibilità di un locale, anche di superficie ridotta, nella propria
abitazione da adibire a scopi professionali.
4.2.6.
Il
calcolo della deduzione, nel caso in esame, risulta pertanto il seguente:
uso locale
professionale (01.95 – 06.96) in apparta-
mento di 3,5
locali (fr. 29'025.- 4,5)x4/5 fr. 5’160.-
uso locale
professionale (07.96 – 12.96) in abitazione
propria (fr.
7'000.- : 7)x 4/5 fr. 800.-
Totale fr. 5'960.-
Media
annua fr. 2’980.-
- Deduzione
delle spese per l’acquisto di un ordinatore e relativi accessori
5.1.
Tra le
spese necessarie per l'esercizio della professione sopportate dal contribuente
rientra anche l'acquisto di un computer e dei relativi programmi.
Le spese
per l'acquisto di un computer sono infatti, in linea di principio, delle spese
per il perfezionamento professionale la cui deduzione deve essere ammessa di regola
nell'anno di acquisto. Nel caso dell'acquisto di oggetti ed impianti costosi richiesti
dall'attività professionale, l' "ammortamento" sarà tuttavia
ripartito su più anni in funzione della durata dell'utilizzazione. In realtà,
più che di un ammortamento in senso tecnico, si tratta del minore valore dovuto
all'utilizzazione del bene, assimilabile a delle spese professionali (Sammlung
BGE n. 745 = STF del 24 marzo 1992 in re M.; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
op. cit., p. 275; inoltre: Funk, op. cit., pp. 190 - 198; Baur/Klöti-Weber/Koch/
Meier/Ursprung, op. cit., p. 323).
Nel caso
di un personal computer, il suo acquisto non può essere considerato come
particolarmente dispendioso, per cui queste spese devono essere prese in considerazione
nell'anno di acquisto. Il calcolo di una parte privata del 25% può essere accettato
come appropriato (Sammlung BGE n. 745 = STF del 24 marzo 1992 in re M.),
per esempio nel caso di un docente di scuola superiore che tiene alcune lezioni
di informatica (StE 1999 B 22.3 n. 67). In altri casi, invece, è stata
riconosciuta adeguata una deduzione pari alla metà della spesa (RF 50 /
1995 p. 418).
5.2.
Nel
presente caso il Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone
di non ammettere del tutto la spesa per l'acquisto di un ordinatore e dei
relativi accessori, sostenendo che una spesa analoga sarebbe già stata dedotta
nel precedente periodo fiscale.
Ciò è
senz' altro vero, ma è altrettanto vero che l'acquisto del nuovo ordinatore non
è stato effettuato per mero diletto, bensì, come spiegato dal ricorrente nella
sua memoria del 3 novembre 1999, perché i programmi di scrittura di testi
scientifici hanno subito una notevole evoluzione, al punto che il programma
"Scientific Word 2.0" ha richiesto l'uso di un diverso sistema operativo,
segnatamente di Windows 95, con conseguente necessità di disporre di una
maggiore memoria operativa, di un disco fisso più capiente, come pure di un
processore più rapido. È d'altronde noto a tutti coloro che utilizzano un
ordinatore per ragioni di lavoro che l'evoluzione nel settore è stata
estremamente rapida (e certo anche pilotata dal mercato), addirittura talmente
rapida da far apparire superati in breve tempo, nel volgere di un paio d'anni
al massimo, i vecchi processori, da rendere manifestamente insufficienti le
vecchie memorie operative e quelle per l'archiviazione dei dati, soprattutto
quando si utilizzano programmi scientifici o di archiviazione dei dati con
grafici o immagini.
In simili
condizioni questa Camera ritiene giustificato l'acquisto del nuovo ordinatore.
5.3.
In un
recentissimo giudizio (CDT n. 80.99.103 del 29 novembre 1999 in re R.
L.) questa Camera ha tuttavia ammesso nel caso di un docente di educazione
fisica, che gestisce tutti i programmi scolastici, le presenze degli allievi,
l'uso delle attrezzature sportive, l'occupazione delle palestre e quant'altro
con un programma specifico istallato un ordinatore portatile, un abbattimento
della spesa in ragione del 25% per uso privato.
Tale
abbattimento, assai prudenziale, deve essere applicato anche alla presente
fattispecie, data la forte analogia con quella appena giudicata.
La spesa
per l'acquisto dell'ordinatore e dei relativi programmi deve quindi essere
ammessa in ragione di fr. 2'863.-.
- La
deduzione complessiva ammonta pertanto in media annua a fr. 4'669.- [(5'960.- +
514.- + 2’863.-) : 2].
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 16 novembre 1998 è riformata nel senso
che la deduzione per altre spese professionali sia per l'IC che per l'IFD è
stabilita in fr. 4'669.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster