e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________ __________ __________,
-
che i coniugi __________ e
__________ __________, domiciliati a __________, sono limitatamente imponibili
nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;
-
che, con la dichiarazione
fiscale 1997/98, inoltrata per loro conto dalla __________ __________ di
__________ il 2 maggio 1997, essi dichiaravano una sostanza immobiliare di fr.
176’030, senza debiti, e un reddito della sostanza di fr. 14’400, da cui
chiedevano la deduzione di fr. 2’160 a titolo di costi di manutenzione;
-
che, con decisione del 13
luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava loro la
tassazione IC 1997/98, nella quale riprendeva i dati dichiarati, limitandosi a
rettificare le aliquote, in considerazione dei redditi e della sostanza fuori
Cantone;
-
che, con scritto del 1°
settembre 1998, la rappresentante dei contribuenti chiedeva all’autorità
fiscale la revisione della tassazione, argomentando che i suoi clienti avevano
omesso di informarla circa l’esistenza di un debito ipotecario e dei relativi
interessi pagati nel periodo di computo;
-
che l'Ufficio di
tassazione, interpretando la suddetta lettera come un reclamo tardivo con
istanza di restituzione dei termini, chiedeva ai contribuenti, con scritto del
25 settembre 1998, di comprovare l’esistenza di un motivo per la restituzione
del termine di reclamo scaduto;
-
che, in seguito alla
lettera del 2 ottobre 1998, con cui __________ __________ spiegava che i suoi
clienti si erano avveduti dell’omissione solo dopo avere ricevuto le richieste d’acconto
e i conguagli d’imposta, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il
gravame con decisione del 16 novembre 1998, negando che fosse dato un motivo
per la restituzione del termine;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono
nuovamente la deduzione, dal reddito, degli interessi passivi e, dalla sostanza,
del debito ipotecario di fr. 259’131, ammettendo che non vi sono i presupposti
per una restituzione del termine di reclamo, ma invocando l’art. 232 cpv. 1
lett. b LT, che prevede la revisione di una tassazione passata in
giudicato;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono
essere retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre
in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 206 cpv. 1 LT
stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto
all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione
della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
-
che, nel caso in esame,
l’Ufficio di tassazione di __________, ricevuto lo scritto del 1° settembre
1998, con cui i contribuenti chiedevano la revisione della tassazione loro intimata,
lo ha considerato come un reclamo, ossia come l'impugnazione mediante rimedio
giuridico ordinario delle tassazioni, ed ha perciò richiesto ai contribuenti di
giustificare il ritardo, cioè di dimostrare l'esistenza di uno dei motivi di
restituzione del termine: non avendo ricevuto risposta alcuna, ha dichiarato
irricevibile il gravame;
-
che, esaminando il ricorso
sotto il profilo dell'istanza di restituzione del termine, le decisioni
contestate sono ineccepibili, giacché neppure nel ricorso i contribuenti invocano
infatti uno dei motivi cui la legge subordina la restituzione del termine di reclamo;
-
che, in realtà, dalla
motivazione dello scritto indirizzato all'autorità di tassazione nel 1998 ed
ancor più dal ricorso a questa Camera si evince che quello invocato dai
contribuenti non è un rimedio giuridico ordinario bensì uno straordinario:
nello scritto del 1° settembre 1998, essi chiedono infatti la “revisione” e,
nel ricorso alla Camera, i ricorrenti si limitano a denunciare l'errore in cui sono
incorsi essi stessi ed il fisco ticinese, ritenendo che esso configuri una
«violazione di principi essenziali di procedura»;
-
che ci si può allora
domandare se l'autorità di tassazione non dovesse trattare la lettera dei
contribuenti come istanza di revisione anziché come reclamo tardivo, tanto più
che essi non hanno addotto alcuna giustificazione del ritardo, neppure dopo l'esplicita
richiesta scritta dell'Ufficio di tassazione;
-
che l'art. 234 cpv. 1 LT
attribuisce la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che
ha preso la decisione oggetto della domanda, e che la reiezione della domanda
di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli
stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art.
234 cpv. 3 LT);
-
che a questa Camera non
pare comunque il caso di rinviare gli atti all'autorità di tassazione per una
decisione in materia di revisione, in considerazione del fatto che essa sarebbe
competente quale autorità di ricorso: lo stesso Tribunale federale sembra
d’altronde mettere sullo stesso piano gli istituti della revisione e della
restituzione dei termini, che permettono di raggiungere lo stesso obiettivo
(cfr. StE 1996 B 93.6 n. 15 consid. 2 e rinvii = ASA 65 p. 472 = RDAF
53/1997 p. 618; cfr. pure CDT n. ..__________ del 22
agosto 1996 in re H.);
-
che sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232 cpv. 1 LT);
-
che la legge tributaria
esclude poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui
poteva essere ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso
della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT):
l’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero
potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso;
-
che decidere altrimenti,
ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons.
3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p.
152, cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung,
Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision re-chtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des
Steuerpflichti-gen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p.
362; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher
Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo
1995, p. 436);
-
che, di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari
elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe
potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA
61 pp. 450-451);
-
che questa Camera ha già
avuto modo di decidere che non ha diritto ad una revisione della tassazione
cresciuta in giudicato il contribuente che, per errore, ha chiesto la deduzione
degli interessi ipotecari relativi solo ad una parte del periodo di computo: la
mancata deduzione di parte degli interessi non è infatti imputabile ad un
errore essenziale e manifesto dell’autorità di tassazione (CDT n.
..__________ del 13 febbraio 1996 in re G.Z.);
-
che lo stesso Tribunale
federale ha ancora recentemente deciso che la revisione non può essere
richiesta per porre rimedio ad una dimenticanza verificatasi nella procedura
ordinaria di ricorso, sicché, quando I'autorità fiscale comunica per iscritto
al contribuente, al momento della notificazione della tassazione, delle
modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli
maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale
federale, 21 maggio 1997, in Sammlung BGE n. 809 = StE 1998 B
97.11 n. 14);
-
che, nella fattispecie, è
del tutto evidente come non possa essere imputata alcuna negligenza
all’autorità fiscale, che si è limitata a riprendere dalla dichiarazione fiscale
inoltrata dalla rappresentante dei ricorrenti i fattori ivi indicati, mentre
non si può certo pretendere che essa avesse l’obbligo di chiedere se vi fosse
un debito deducibile;
-
che inoltre giurisprudenza
e dottrina tendono a distinguere, all'interno della collaborazione che il
contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli
che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che
invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren,
in ASA 49, pp. 513-547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz.,
Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla
giurisprudenza zurighese; Zweifel,
Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989,
p. 48 ss.);
-
che, in questo quadro, le
norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere
fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del
contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im
Steuereinschätzungsverfahren, cit., p. 520, in particolare p. 533 con
riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340): i diritti procedurali, a
differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà del contribuente, della
quale l'autorità fiscale non può obbligarlo a fare uso, ma deve unicamente
limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in
questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi,
spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num. 11-14 all'art. 72 StG
ZH, p. 340 e giurisprudenza citata);
-
che è chiaro allora che un
contribuente non potrebbe in alcun modo rimproverare all'autorità fiscale la
mancata deduzione di un debito o dei relativi interessi, quando tale omissione
sia riconducibile esclusivamente al fatto di non averne dichiarata l'esistenza,
sia pure per una dimenticanza o per negligenza;
-
che, il ricorso deve
pertanto essere respinto anche per quanto attiene ai presupposti della
revisione.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei ricorrenti.