__________, __________. __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
-
che __________ __________,
domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale
proprietario di immobili ad __________;
-
che con decisione del 16
febbraio 1998 l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la
tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.
7’475 e la sostanza imponibile in fr. 179’500;
-
che, in data 28 maggio
1998, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto
intercantonale dell’8 maggio 1998 redatto dall'amministrazione delle
contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo lo stralcio del reddito
imponibile in Ticino, poiché tutti i redditi sarebbero già stati interamente
assoggettati nel Canton __________;
-
che, in seguito, con
istanza del 12 agosto 1998, egli chiedeva la revisione della tassazione passata
in giudicato, rilevando come il ritardo nell’inoltro del riparto intercantonale
allestito dal Canton __________ fosse riconducibile a problemi tecnici
dell’amministrazione fiscale di quel Cantone;
-
che, con decisione del 10
settembre 1998, l'Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di revisione,
rilevando che il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la
tassazione ticinese e che a tale mancanza non può essere posto rimedio con
l’istituto della revisione;
-
che un reclamo contro la
suddetta decisione veniva rigettato dall'Ufficio di tassazione con decisione
del 16 novembre 1998;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede la
revisione della tassazione ticinese, invocando una “novità essenziale”,
costituita dal riparto intercantonale emanato dal canton __________, e
contestando che avrebbe potuto richiamarla già nella procedura di reclamo, essendogli
stata notificata solo nel mese di maggio;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, come ha indicato
l’autorità fiscale nella decisione impugnata, la norma dell'art. 46 cpv. 2
Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche
dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità
fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è
imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la
propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene
alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz.,
Berna 1993, p. 529 ss.);
-
che, pertanto, se, per
motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende
contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima
autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e
meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa
legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
-
che comunque il ricorrente
ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2
Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF
111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241
segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p.
530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
-
che, pertanto, nei
rapporti intercantonali, una tassazione passata in giudicato può essere
modificata a favore del contribuente solo nella misura in cui contro la tassazione
dell’ultimo Cantone viene interposto tempestivamente ricorso di diritto pubblico
(Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a
ediz., Zurigo 1997, n. 14 al § 108 LT-ZH, p. 724; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, n. 14a al § 171 LT-AG, p.
1113);
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che, di fronte allo
scritto del ricorrente, ci si può domandare se lo stesso non configuri proprio
un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità cantonale
che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità competente,
conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF
121 I 93);
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che, infatti, se lo
scritto del 28 maggio 1998, indirizzato all'Ufficio di tassazione di
__________, fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe
osservato il termine di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG;
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che, pertanto, copia della
presente sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al ricorso
ed alla lettera del ricorrente del 28 maggio 1998.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
Copia della presente
sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al ricorso ed alla
lettera del ricorrente del 28 maggio 1998.