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Numero d'incarto:
80.1998.309
Data decisione, Autorità:
27.01.1999, CDT
Incarto n.
80.98.00309
Lugano
27 gennaio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 15 dicembre 1998
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________,
nel periodo di computo 1995/96, era domiciliato a __________ __________
__________ e lavorava a __________ alle dipendenze della __________ __________
__________;
-
che, nella dichiarazione
fiscale 1997/98, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
trasporto fr. 12’000
doppia economia domestica fr. 2’600
altre spese professionali fr. 2’000
- che, notificandogli la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 19 gennaio 1998, l'Ufficio di
tassazione di Locarno ammetteva in deduzione solo le seguenti spese
professionali:
trasporto fr. 2’500
doppia economia domestica fr. 2’600
altre spese professionali fr. 2’000
-
che il contribuente
impugnava la suddetta decisione con reclamo del 20 gennaio 1998, contestando in
particolare il mancato riconoscimento delle deduzioni per l’uso del mezzo privato
per recarsi da casa al luogo di lavoro, giustificato a suo dire dagli orari di
lavoro irregolari;
-
che l’autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 14 dicembre 1998, argomentando che i
comuni di __________ e __________ sono collegati da mezzi pubblici con durate
di percorrenza favorevoli;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone la
richiesta di poter dedurre dal proprio reddito imponibile le spese per
spostarsi quotidianamente in automobile dalla propria abitazione di __________
al luogo di lavoro a __________, ribadendo di avere orari di lavoro molto
irregolari e di doversi servire del mezzo privato anche per le visite alla
clientela;
-
che, conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24
novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che sia secondo l'art. 25
cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o
in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio
della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione
connessi con l'esercizio dell'attività professionale;
-
che fra gli altri costi e
spese non possono essere dedotte le spese di formazione professionale (art. 33
lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD);
-
che, per le spese
professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT sono stabilite
deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato;
-
che sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora:
Ÿ per l'uso di mezzi pubblici la
deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del
10 dicembre 1996);
Ÿ per l'uso della bicicletta, di un
ciclomotore o di una mo-toleggera la spese deducibile è al massimo di fr.
600.-- l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 10 dicembre 1996);
Ÿ per l'uso di una motocicletta o di
un'automobile privata, la spese deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico di-sponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 10 dicembre 1996);
-
che,
eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili
(art. 3 cpv. DE del 10 dicembre 1996);
-
che
la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni
caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr.
12.-- al giorno o di fr. 2’600 all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10 dicembre
1996);
-
che anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993): lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per l’automobile);
-
che la questione di sapere
se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei
mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del
veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione
più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso;
-
che se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276;
cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83);
-
che, sebbene l'autorità
fiscale cantonale non abbia emanato direttive in materia, vale comunque il
principio che si ammette la deduzione delle spese per il mezzo pubblico, a meno
che non vi siano particolari impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere
che non si possa pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici: circa la
definizione di criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta
distinzione, si ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario
ma piuttosto dell'autorità amministrativa di provvedervi (CDT n.
..__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.);
-
che va inoltre ricordato
che è ancora considerata ragionevole, a meno di impedimenti dovuti a malattia o
altra infermità, una camminata di circa un chilometro, ovvero da dieci a
quindici minuti, per raggiungere la fermata del mezzo pubblico più vicina (v.
anche ASA 33 276 s.);
-
che, secondo l’orario
ferroviario attualmente in vigore – ma non vi è ragione di ritenere che la
situazione fosse sostanzialmente diversa nel periodo di computo 1995/96 – i
collegamenti mediante mezzi pubblici fra __________ e __________ sono
senz’altro idonei, come risulta dai seguenti esempi:
Collegamento
1
Durata
del viaggio: 01:11
Collegamento
2
Durata
del viaggio: 01:05
Collegamento
3
Durata
del viaggio: 01:11
ritorno:
Collegamento
1
Durata
del viaggio: 01:16
Collegamento
2
Durata
del viaggio: 01:14
Collegamento
3
Durata
del viaggio: 01:16
-
che è dunque evidente come
la durata dello spostamento con i mezzi pubblici non è molto più lunga di
quella con il mezzo privato, dovendosi anzi ritenere più agevole l’uso della
ferrovia al mattino, quando per entrare a __________ in automobile bisogna
attendersi una lunga attesa in colonna;
-
che neppure gli argomenti
invocati dal ricorrente sono di rilievo, giacché non concernono la trasferta
quotidiana per recarsi e tornare dal lavoro, bensì l’uso del veicolo durante
l’orario di lavoro: si tratta quindi di spese che esulano da quelle di trasferta
strettamente connesse con l’esercizio dell’attività;
-
che non va d’altra parte
dimenticato che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il
datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO): tale rimborso non rientra nel
salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni
del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse
del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar,
Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a
ediz., Berna 1995, p. 100 s.);
-
che lo stesso diritto
privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in
questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione
del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari), mentre,
quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli
spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni, cioè quei luoghi di
lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per
prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder,
Der Arbeitsvertrag, cit., p. §§397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994
in re P.J., consid. 3.4);
-
che lo stesso codice
civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il
datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto
al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in
cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO), mentre se è lo
stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono
essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi
dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura
del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art.
327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405);
-
che, in effetti, dai certificati
di salario della __________ risultano rifusioni di spese di viaggio per fr.
5’400 nel 1995 e per fr. 7’200 nel 1996, che per altro l'UT ha considerato tali
senza effettuare ripresa alcuna a titolo di integrazione di salario;
-
che, comunque, neppure
l’esigenza di effettuare spostamenti per conto del datore di lavoro basta da
sola a giustificare la deduzione invocata, sicché il ricorso deve essere
respinto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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