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Numero d'incarto:
80.1998.38
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00038
Lugano
14 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 marzo 1998
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 l'UT esponeva ai coniugi __________,
oltre ai redditi da loro dichiarati (reddito del lavoro del marito, reddito
della proprietà fondiaria, reddito da titoli), un reddito d'altra fonte, che in
sede di decisione su reclamo veniva fissato in fr. 50'000.- di media annua in
base al raffronto delle entrate e delle uscite degli anni di computo 1991-92
(cfr. decisione su reclamo del 16 febbraio 1998).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su reclamo
del 16 febbraio 1998 in materia di tassazione IC/IFD 1993-94, come pure la
notifica della tassazione IC/IFD 1995-96 del 18 febbraio 1998. Afferma in sostanza
di non aver mai beneficiato di un reddito d'altra fonte e fa presente la sua situazione
finanziaria, che lo obbliga ora a vivere con le indennità di disoccupazione.
-
Va subito premesso
che il ricorso del contribuente, nella misura in cui contesta la notifica di
tassazione IC/IFD 1995-96 del 18 febbraio 1998 deve essere considerato come un
reclamo e va quindi trasmesso per competenza all'UT.
-
Nel presente caso,
l'UT ha emesso la decisione su reclamo dopo aver sentito il rappresentante del
contribuente il 15 dicembre 1997 e aver concordato in una successiva udienza,
tenutasi il 23 gennaio 1998, i termini della tassazione con il ricorrente medesimo,
alla presenza, come ha potuto accertare questa Camera, di un secondo
funzionario dell'UT, che ha provveduto a far da interprete per quanto
necessario, traducendo oralmente in tedesco la discussione e i termini
dell'accordo.
4.1.
Si pone pertanto il
problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal
contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa
Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco
e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo,
quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297
del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.).
La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla luce dei
più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali ci si
soffermerà nelle considerazioni che seguono.
4.2.
Benché la legge tributaria
ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo ('Verständigung'), dottrina e
giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum ZH
StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt, Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21
s.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992,
III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op.
cit., p. 5; Zuppinger e altri, op. cit., p. 337). In particolare
l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa della
circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento esatto.
4.3.
Secondo la dottrina
risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come
tale è da considerare un provvedimento dell'autorità ('behördliche Massnahme';
cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo
differisce dalla convenzione ('Abmachung'), dalla cui natura
contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia
sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op.
cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto
preparatorio della notifica della tassazione ('Vorbereitung der zutreffenden
Veranlagung' {cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8}).
Sebbene, per la sua natura
di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione
dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere
rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe
di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato
secondo il principio della buona fede ('Treu und Glauben') (Blumenstein,
op. cit., p. 9).
4.4.
Questa opinione è stata
messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura
'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione.
L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione
di volontà riferita ad un caso concreto: 'Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich
vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss,
sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt
ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt,
bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit
einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist'
(Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht,
Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA
59, p. 69).
Si tratta di un vero e
proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina
(Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica
della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia
od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono
di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene
prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se
segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.5.
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo,
qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero
di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il
contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità
fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso.
- Esaminando il testo
della transazione sottoscritta il 23 gennaio 1998 i termini dell'accordo
risultano oltremodo chiari e inequivocabili, al punto che nel verbale viene
precisato addirittura l'imponibile netto del periodo in discussione, che
comportava una riduzione del reddito imponibile di fr. 50'000.- (derivante dal
dimezzamento del reddito d'altra fonte da fr. 100'000.- a fr. 50'000.-)
rispetto alla notifica della tassazione del 26 giugno 1995.
L'importo concordato tra
le parti è poi puntualmente stato ripreso nella decisione su reclamo del 16
febbraio 1998.
In simili condizioni
questa Camera non può far altro che respingere il ricorso, in quanto la
decisione su reclamo rispecchia fedelmente l'accordo raggiunto tra le parti
sull'importo del reddito d'altra fonte.
- A titolo meramente abbondanziale
si rileva che comunque l'argomento sviluppato dal ricorrente, secondo cui
avrebbe di fatto rinunciato al salario spettantegli negli anni di computo
1991-92, lasciandoselo accreditare in conto corrente, non sarebbe di rilievo.
6.1.
Questa Camera ha infatti
già avuto modo di riconoscere, che la rinuncia a percepire il salario da parte
del dipendente-azionista, acconsentendo che vada ad aumentare il credito del correntista,
con l'approvazione del saldo fine anno o quanto meno in occasione
dell'assemblea generale, produce giuridicamente una novazione della pretesa
(cfr. art. 117 cpv. 2 CO; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, 2.a
ed., p. 413; Gauch/Schlüp, Schweizerisches Obligationenrecht, II, 4.a
ed. p. 176 s.). L'asserita pretesa salariale si è così trasformata (novazione)
in prestito alla società datrice di lavoro da parte del dipendente-azionista.
Non è quindi più il salario ad essere diventato inesigibile, bensì il prestito.
In altre parole, la situazione non sarebbe diversa da quella considerata
dall'UT e, meglio, come se il salario fosse stato percepito e in pari tempo sia
stato concesso in prestito per pari importo (CDT n 79 del 22 aprile
1992 in re G. A).
Va comunque rilevato, a
titolo abbondanziale, che, secondo dottrina e giurisprudenza (STF del 3
maggio 1985 in re AFC/A.G.), un reddito é acquisito o realizzato quando il
soggetto fiscale ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè
incassando la somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma (DTF
95 I 23, consid. 5a, 94 I 382, consid. 3, 92 I 291, consid. 2a, 73 I 140 consid.
1; ASA 49 61, 45 61, consid 2; Masshardt/Tatti, Commentario, nota 5 ad art.
21 e nota 6 ad art. 41 DIFD; Känzig, Wehrsteuer, nota 2 ad art. 41; Rivier,
Droit fiscal suisse, p. 91; Blumenstein, System des Steuerrechts, pag. 229).
6.2.
Ne viene che, anche da
questo profilo, la decisione su reclamo, nella misura in cui ha considerato il
mancato incasso del credito in conto corrente da parte dell'azionista-dipendente
una mera perdita patrimoniale, appare del tutto corretta.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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