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Numero d'incarto:
80.1998.40
Data decisione, Autorità:
14.04.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00040
Lugano
14 aprile 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 marzo 1998
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________,
di professione impiegato, ha dichiarato d'aver conseguito negli anni di computo
1991-92 un salario annuo di fr. 24'000.--. L'Ufficio di tassazione, negando
efficacia probatoria al certificato di salario sottoscritto dal contribuente
medesimo, portava il reddito del lavoro per la tassazione IC/IFD 1993-94 a fr.
36'000.-- di media annua sulla base degli stipendi normalmente praticati (cfr.
decisione su reclamo del 9 marzo 1998).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ , chiede la riduzione del reddito del
lavoro come a dichiarazione. Chiede che vengano considerati i versamenti
sociali ricevuti dall'assicurazione contro la disoccupazione nell'ordine di fr.
1'350.-- mensili.
-
Il certificato di
salario, come ogni altro mezzo di prova, soggiace, di regola, al libero
apprezzamento dell'autorità di tassazione e delle autorità giudiziarie. Esso
non costituisce un mezzo di prova assoluto che vincoli le autorità fiscali (STF
dell' 8 luglio 1991 in re A. M.; Masshardt/Tatti, Imposta federale
diretta, 1985, nota 10 all'art. 90; Blumenstein, System des Steuerrechts,
Zurigo 1971, 3.a edizione, pag. 422). Come già spiegato dal Tribunale federale,
il certificato di salario è un semplice documento privato, che non ha forza
probatoria come i documenti pubblici di cui all'art. 9 CC (ASA 26 pag.
225 seg.). Tuttavia, è evidente che non si può esigere dal salariato la
dimostrazione di non aver percepito lo stipendio indicato nel certificato. Qualora
egli contesti l'esattezza di questo documento, si potrà pretendere che motivi
questa sua contestazione e se le sue spiegazioni al riguardo non appaiono prive
di fondamento, spetterà allora al datore di lavoro fornire la prova che il
certificato sia esatto (ASA 26 pag. 226).
Analogamente ci si deve
comportare qualora sia l' autorità fiscale a contestare l'esattezza del reddito
indicato nel certificato di salario. In tal caso, non si potrà pretendere dal
salariato che dimostri di aver guadagnato esattamente il reddito risultante dal
certificato di salario; spetterà invece all'autorità fiscale indagare sulle
circostanze determinanti che hanno portato alla compilazione di questo
documento. Infatti, giusta gli art. 170 cpv. 2 LT e 90 cpv. 4 DIFD, l'autorità
di tassazione è autorizzata a chiedere al datore di lavoro il certificato di salario,
se il dipendente non lo presenta direttamente. La legge impone, quindi, al
datore di lavoro l'obbligo d'informare l'autorità. Va rilevato che la
violazione di questo obbligo può provocare, a seconda del caso, l'avvio di una
procedura contravvenzionale in conformità agli art. 203 ss. LT 1976 e 129 segg.
DIFD. Di conseguenza, in caso di dubbi o perplessità relativi all'attendibilità
del certificato di salario, l'autorità fiscale deve effettuare ulteriori
accertamenti, al fine di delucidare la situazione. In particolare, essa non può
omettere di chiedere al datore di lavoro di dimostrare l'esattezza del contenuto
del certificato di salario da lui allestito (STF dell' 8 luglio 1991 in
re A. M.; ASA 26 pag. 226; Känzig, Die eidgenossische Wehrsteuer,
1962, pag. 494, nota 8 all'art. 90 cpv. 4 DIFD). Questa richiesta di ragguagli
rivolta al datore di lavoro deve avvenire nell'ambito della procedura di
tassazione o tardi, in quella di reclamo; il contribuente non dev'essere costretto
a utilizzare la procedura ricorsuale (ASA 26 pag. 226).
Omettendo di chiarire con
il datore di lavoro le contraddizioni risultanti dai citati documenti, le
autorità fiscali hanno disatteso l'obbligo di cui all'art. 88 cpv. 2 DIFD.
Questa norma stabilisce che le autorità sono tenute a eseguire i necessari
accertamenti previsti dagli art. 89 a 92 DIFD, se la tassazione in base alla dichiarazione
e ai documenti giustificativi prodotti dal contribuente non è possibile (STF
dell' 8 luglio 1991 in re A. M.; DTF 87 I 459 segg.; Rivier, Droit
fiscal suisse, 1980, pag. 309).
-
era dal 1989 presidente del consiglio di amministrazione della __________ __________,
società cooperativa operante nel ramo delle pietre naturali (dal 1994 ne è poi
divenuto il liquidatore). Nella sua veste di presidente del consiglio di
amministrazione della società ha allestito il proprio certificato di salario,
indicando per d'aver ricevuto negli gli anni di computo 1991-92 un salario
annuo di fr. 24'000.--.
Tale importo, se
raffrontato agli altri dati forniti dal contribuente medesimo nella dichiarazione
d'imposta, dà una disponibilità annua media di ca. fr. 10'000.--, pari a una
disponibilità mensile di neppure fr. 850.--, inferiore quindi addirittura al
minimo vitale per persona che vive sola, prudentemente stabilito dalla competente
autorità in materia esecutiva.
Dopo aver chiarito altri
aspetti della tassazione, segnatamente una supposta mancanza di liquidità in
relazione alla costituzione della __________
__________ di __________, __________ invitava
a due riprese, il 23 dicembre 1997 e l'8 gennaio 1998, a comparire,
avvertendolo nel contempo che in caso di mancata comparsa il reclamo sarebbe
stato deciso sulla base degli atti acquisiti fino a quel momento. La mancata
comparsa dell'interessato ha di fatto impedito all'UT di esaminare l'attendibilità
del certificato di salario, che il ricorrente ha rilasciato a sé stesso e che
già nel precedente periodo fiscale 1991-92 (computo 1989-90) aveva dato luogo a
una rivalutazione identica a quella oggetto della presente contestazione.
Questa camera ha comunque
richiamato dall'Ufficio tassazione persone giuridiche l'incarto della __________ __________,
dal quale è risultato che negli anni di computo 1991 e 1992, come d'altronde
negli anni precedenti, la società, è stata tassata d'ufficio. Essa non ha mai
presentato la dichiarazione d'imposta, tanto meno la contabilità. In realtà,
l'unico documento allestito dalla __________
__________ all'indirizzo dell'autorità
fiscale negli anni di computo determinanti per il presente giudizio risulta
essere paradossalmente il certificato di salario, con cui il ricorrente si autocertifica
il salario che la società gli avrebbe versato.
Va inoltre rilevato che,
nemmeno in questa sede, il ricorrente ha prodotto prove concludenti, malgrado
le indicazioni contenute nella motivazione della decisione su reclamo. In
particolare non ha mai prodotto, né espresso la volontà di produrre o consentire
l'accesso ai dati contabili della ditta, in nome della quale firma il
certificato di salario, in modo da consentire all'UT di verificarne
l'attendibilità. A nulla servono le attestazioni delle indennità di disoccupazione
ricevute in anni successivi (circa cinque) al periodo di computo determinante.
In simili condizioni anche
a questa Camera non resta che confermare la decisione su reclamo dell'UT, che
appare, tutto ben considerato, improntata a prudenza.
- Giova infine
rammentare che l'art. 246 cpv. 1 LT consente al contribuente caduto nel
bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa
per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono
integrale o parziale degli importi dovuti. La domanda di condono, motivata per
iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata,
secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, all'autorità competente, vale a dire alla
Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del
Comune di domicilio o sede del contribuente;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente giudizio
è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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