Interim taxation after separation excludes unrelated deductions

80.1998.43Übriges Gericht14.04.1998Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The taxpayer appealed an interim tax assessment issued after his separation from his wife, seeking higher deductions for commuting and double household costs because he had changed domicile while keeping his workplace. The tax authority and then the Tax Chamber held that interim taxation after separation only concerns items affected by the separation itself. The requested deductions related to the taxpayer's ordinary income and not to the separation-linked adjustment, so they had to be considered in the next ordinary assessment. The appeal was therefore dismissed and costs were charged to the taxpayer.

Omnilex-Regeste

Art. 46 cpv. 2 e 3 LIFD; art. 56 cpv. 2 e 3 LT 1994; tassazione intermedia per separazione: cognizione limitata agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica. Nella procedura di reclamo o ricorso contro una tassazione intermedia l’autorità verifica liberamente soltanto i presupposti della tassazione intermedia, la determinazione degli elementi modificati e il calcolo dell’imposta; non sono invece ammissibili contestazioni concernenti elementi estranei alla modifica intervenuta o deduzioni riferite al periodo ordinario precedente. Le conseguenze del cambiamento di domicilio sul reddito da lavoro vanno fatte valere nella successiva tassazione ordinaria, non nella tassazione intermedia per separazione.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1998.43

Data decisione, Autorità: 14.04.1998, CDT

Incarto n. 80.98.00043

Lugano 14aprile 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 marzo 1998

in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 16 ottobre 1996 l’UT di Bellinzona notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui esponeva al marito un reddito del lavoro di fr. 91'255.- di media annua e alla moglie di fr. 9'750.-, oltre a fr. 5'460.- a titolo di indennità di disoccupazione.

Il 29 aprile 1996 __________ __________ comunicava all’UT di vivere separato di fatto dalla moglie dopo un tentativo di conciliazione fallito. Il 28 giugno 1996 il Pretore di Bellinzona lo obbligava a versare a titolo di alimenti fr. 3'280.- alla moglie e al figlio __________.

Il 17 febbraio 1997 l’UT notificava a __________ __________ la tassazione intermedia per separazione con effetto dal 25 settembre 1995 fino alla fine del periodo fiscale. Stralciava dalla tassazione del contribuente il reddito del lavoro della moglie, adeguava la deduzione i contributi AVS/AI ai rispettivi redditi, eliminava la deduzione generale dal reddito d’attività lucrativa dei coniugi, confermava la deduzione per spese di trasporto di fr. 600.- e quella per doppia economia domestica di fr. 1'200.-, attribuiva la deduzione per premi assicurativi in ragione di metà a ciascuno dei coniugi e stralciava infine la deduzione per figli a carico.

  1. Con reclamo dell’11 marzo 1997 il contribuente faceva presente all’UT di aver trasferito il proprio domicilio a __________, pur mantenendo il posto di lavoro a __________. Chiedeva quindi l’aumento della deduzione per spese di trasferta a fr. 5'365.- di media annua e quella per doppia economia domestica a fr. 1'624.-.

Con decisione del 16 febbraio 1998 l’UT respingeva il ricorso, argomentando che il reddito del lavoro non è elemento oggetto della tassazione intermedia in quanto non toccato dal divorzio o dalla separazione.

  1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la richiesta di deduzioni formulata nel reclamo, facendo presente il cambiamento di domicilio e la difficile situazione finanziarie in cui è venuto a trovarsi dopo la separazione.

  2. Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).

All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

a) per il periodo fiscale in corso:

• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).

b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).

La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).

Ne consegue che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.; CDT n. 230/231 del 20 agosto 1990 in re P. D.; CDT 73-74/91 in re M. D.). In altre parole, il contribuente non può impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.; CDT n. 230/231 del 20 agosto 1990 in re P. D.; CDT 73-74/91 in re M. D.).Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (cfr. Masshardt, Commento al DIFD, num. 8 all'art. 96; STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 b), ivi compresa la ripercussione del cumulo dei redditi dei coniugi sul calcolo dell'imposta (cfr. STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 c).

  1. Nel caso in esame, la decisione dell’UT di Bellinzona appare ineccepibile. In effetti, a seguito della separazione del ricorrente dalla moglie __________, l’UT non ha fatto altro che separare i fattori imponibili di pertinenza di ciascuno dei coniugi, adeguando necessariamente le deduzioni strettamente interconnesse.

Come spiegato dall’UT, le deduzioni postulate dal ricorrente dapprima con il reclamo contro la tassazione intermedia e in seguito con il presente ricorso, riguardano direttamente il reddito del contribuente medesimo imposto nella tassazione ordinaria 1995-96 sulla base del periodo di computo 1993-94 e non costituiscono elemento in stretta interconnessione con la tassazione intermedia per separazione. Del cambiamento di domicilio e delle spese derivanti da questo fatto per l’acquisizione del reddito si terrà conto nella prossima tassazione ordinaria del ricorrente, non diversamente da quanto sarebbe accaduto, se egli avesse trasferito il domicilio della famiglia durante il periodo fiscale.

Per quanto umanamente comprensibili, i motivi addotti dal ricorrente non sono idonei a essere considerati nel quadro di una tassazione intermedia per separazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the interim tax assessment after separation could be challenged to increase commuting and double-household deductions tied to the taxpayer's own income.

Extrahierter Entscheid

No. In an interim assessment, only income and wealth items affected by the change may be reviewed and adjusted; deductions unrelated to the separation cannot be claimed there.

Extrahierte Begründung

The separation justified splitting the spouses' taxable factors and adapting directly connected deductions. The requested deductions concerned the taxpayer's ordinary income assessed under the previous base period and were not in a close connection with the interim separation assessment. Any effects of the domicile change on earning expenses fall to be considered in the next ordinary assessment.

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