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Numero d'incarto:
80.1998.78
Data decisione, Autorità:
15.06.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00078
Lugano
15 giugno 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 22 aprile 1998
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- che, con decisione del 23
marzo 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Città ha commisurato in fr.
30’986.– per l’IC ed in fr. 33’379.– per l’IFD il reddito imponibile di __________ __________,
indipendente ed __________;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente contesta il suddetto
accertamento fiscale, con particolare riferimento al calcolo del dispendio
contenuto nella decisione impugnata, e precisa di essere pure al beneficio di
una rendita dell’assicurazione militare (non imponibile e pertanto non
dichiarata) e di avere ricevuto aiuti da famigliari;
-
che, contattato dalla
Camera, per avere delucidazioni in merito al calcolo del dispendio contestato,
l'Ufficio di tassazione ha comunicato di essere incorso in un piccolo errore per
quanto attiene al calcolo dei prelevamenti e di non avere mai saputo
dell’esistenza della rendita dell’assicurazione militare;
-
che l’autorità di
tassazione ha comunque precisato di avere intrapreso un calcolo estremamente
prudenziale del reddito del contribuente, non avendo conteggiato fra le uscite
le spese per l’esistenza e le spese professionali;
-
che, di fronte a tali
nuovi elementi, cui dovrebbe aggiungersi pure la questione, mai completamente
risolta, del canone di locazione stimato dall’Ufficio di tassazione in fr.
16’000.–, appare opportuno annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti
all’autorità fiscale perché emetta una nuova decisione;
-
che, con riferimento alla
convocazione all’udienza del 10 febbraio 1998 dinanzi all’Ufficio di
tassazione, cui il contribuente non si è presentato, è infine il caso di attirare
la sua attenzione sulla circostanza che è nel suo interesse collaborare
all’accertamento del reddito imponibile, non potendosi altrimenti escludere, in
base alla poca documentazione agli atti, una modifica della tassazione a suo
svantaggio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- La
decisione su reclamo del 23 marzo 1998 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di Lugano Città, perché emetta una
nuova decisione, dopo aver invitato il contribuente a produrre la
documentazione relativa alla rendita dell’assicurazione militare ed al canone
di locazione.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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