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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.107
Data decisione, Autorità:
21.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00107
Lugano
21 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 10 maggio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L’Ufficio di
tassazione di Lugano-Città notificava l’11 maggio 1998 a __________ __________
la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui venivano ripresi senza variazioni di sorta
i fattori di reddito e di sostanza dichiarati.
Con tempestivo reclamo del
22 giugno 1998 la contribuente chiedeva all’UT di riesaminare la tassazione,
poiché a suo avviso l’imposta dovuta sarebbe inferiore a quella stabilita nella
notifica di tassazione. In sede di audizione l’UT concedeva alla contribuente
la deduzione forfetaria per altre spese professionali. Con decisone su reclamo
del 10 maggio 1999 l’UT riduceva pertanto il reddito imponibile della contribuente
di mille franchi, con conseguente diminuzione dell’imposta sul reddito di fr.
108.50.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta la tassazione IC/IFD
1997-98, poiché sarebbe in attesa della tassazione intermedia IC/IFD 1996.
Con osservazioni del 2
giugno 1999 l’UT propone invece di respingere il ricorso. Precisa che alla
contribuente è già stata concessa una tassazione intermedia per cessazione
dell’attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 1988. Rileva inoltre che,
anche concedendole una seconda tassazione intermedia per cessazione
dell’attività, la ricorrente non sarebbe esente da imposta.
- 3.1.
Nella misura in cui il
ricorso è rivolto contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, fondata sugli
elementi di reddito e di sostanza dichiarati dalla ricorrente medesima, è
manifestamente infondato. La ricorrente d’altronde non contesta la
dichiarazione d’imposta in quanto tale.
3.2.
La ricorrente chiede
piuttosto di essere posta al beneficio di una nuova tassazione intermedia per
cessazione dell’attività a decorrere dal 1996, data in cui avrebbe nuovamente
cessato l’attività.
Tale questione era
d’altronde già stata implicitamente sollevata nel reclamo del 22 giugno 1988,
laddove la contribuente affermava di aver parlato con un funzionario delle
tasse di __________, secondo il quale
avrebbe avuto diritto alla tassazione intermedia per cessazione dell’attività.
L’UT non si è mai
pronunciato con decisione formale, impugnabile davanti a questa Camera, sulla
questione della tassazione intermedia, anche se parrebbe avere implicitamente
respinto la domanda notificando la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98. Ciò
risulterebbe confermato anche dalle osservazioni al ricorso del 2 giugno 1999.
3.3.
A mente di questa Camera
gli atti vanno retrocessi all’ UT perché si pronunci con decisione formale,
impugnabile con reclamo e del caso con ricorso, sulla richiesta di (nuova)
tassazione intermedia per cessazione dell’attività.
In tale contesto l’UT avrà
modo di esaminare compiutamente la situazione della ricorrente, segnatamente di
stabilire se alla cessazione dell’attività, che sta alla base della (prima)
tassazione intermedia per cessazione dell’attività dal 1° gennaio 1988, vi sia
davvero stata una ripresa dell’attività che avrebbe giustificato una nuova tassazione
intermedia per (nuovo) inizio d’attività oppure se l’attività svolta dopo la tassazione
intermedia per cessazione dell’attività dal 1° gennaio 1988 abbia avuto soltanto
carattere accessorio.
3.4.
È appena il caso di
rilevare che, qualora la domanda di tassazione intermedia dovesse essere
accolta, la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 diverrebbe praticamente priva
d’oggetto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso, nella misura in
cui è rivolto contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, è respinto.
§ Gli
atti del procedimento sono nondimeno retrocessi all’ UT perché si pronunci con
decisione formale, suscettibile di essere impugnata, sulla richiesta di tassazione
intermedia con effetto dall’inizio del 1996.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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