AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1999.11
Data decisione, Autorità:
10.06.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00011
Lugano
10 giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 gennaio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ e
__________ __________ sono domiciliati da anni a __________ (Canton
__________), dove possiedono una casa, che hanno riattato nel 1997 con un
investimento di oltre fr. 200'000. __________ __________ lavora alle dipendenze
della __________ __________ __________ di __________, società detenuta da una
Holding controllata dal signor __________, domiciliato nel Cantone __________.
Percepisce uno stipendio annuo di circa fr. 130'000.- lordi. Durante la settimana
risiede in Ticino: arriva infatti il lunedì mattina per poi rientrare a
__________ la fine settimana, il venerdì pomeriggio. A __________ ha preso in locazione
un piccolo appartamento per fr. 800.- mensili tutto compreso.
A sua volta __________ __________
lavora a tempo parziale presso la __________ __________ di __________, dove
giunge lunedì in giornata per poi rientrare già il giovedì a __________.
In occasione di una
verifica fiscale degli esercizi 1993/94/95 della __________ __________ __________
veniva affacciata dall’autorità fiscale la possibilità di imporre in Ticino gli
stipendi di __________ e di __________ __________.
Seguiva uno scambio di
vedute tra l’Autorità fiscale ticinese e quella glaronese, che, a causa di un
malinteso, non consentiva di trovare un accordo circa l’imposizione dei coniugi
__________, rispettivamente dei loro salari in Ticino.
Il 19 gennaio 1998 l’UT di
__________ -__________ assoggettava sia per l’IC sia per l’IFD i coniugi
__________ a partire dal 1° gennaio 1997 quali contribuenti illimitatamente
imponibili, ritenendoli domiciliati in Ticino e, meglio, a __________ da quella
data.
- I coniugi
__________, assistiti da __________ __________ __________, presentavano reclamo
in tempo utile, contestando la mancata deduzione di tutte le spese di viaggio,
l’imposizione del reddito dei capitali (fr. 42'764.-), l’imposizione della sostanza
netta (fr. 669'476.-) e l’imposizione ai fini dell’IFD. Rilevavano in
particolare che il loro domicilio era e rimane nel Canton __________,
avvertendo di aver dato il loro accordo all’autorità fiscale cantonale circa
l’imposizione dei loro salari in Ticino a condizione che ciò non gli causasse
aggravi fiscali ingiustificati, in particolare per quel che concerne il
riconoscimento della deduzione per spese professionali.
L’UT con decisione del 21
dicembre 1998 respingeva il reclamo, argomentando:
Nel periodo di computo i
coniugi __________, pur mantenendo il domicilio civile a , hanno
affittato un appartamento a Cureglia dove soggiornavano durante la settimana
per svolgere la loro attività lucrativa. Il signor __________ __________ è direttore
della __________ - __________ di __________, società presso la quale
i contribuenti vantano anche un credito. La moglie è invece alle dipendenze
della __________ __________, pure a __________.
Il Canton __________ ha
accolto la rivendicazione dell'autorità ticinese intesa a tassare, dal 1.
gennaio 1997, entrambi i coniugi nel nostro cantone e si ritiene che ciò abbia
potuto accadere sulla base di accertamenti effettuati dalla competente autorità.
A mente dell'autorità
esiste comunque domicilio fiscale in Ticino in quanto da un lato il marito
svolge un'attività dirigenziale e con la moglie che svolge anch'essa attività
in Ticino si forma un nucleo famigliare che rende il Ticino il centro dei
rapporti "ideali" che sono alla base per la determinazione del luogo
di assoggettamento per quanto concerne l'imposta federale, sulla base della
lettera del 18.11.98 inviataci dalla competente autorità cantonale glaronese,
si procede ad imporre i coniugi __________ in Ticino.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti da __________
__________ __________, chiedono l’annullamento della decisione su reclamo,
contestando il loro domicilio in Ticino dal 1° gennaio 1997 e protestando
spese e ripetibili.
Fanno presente innanzi
tutto che, a causa di un probabile malinteso linguistico, tra le autorità
fiscali ticinese e __________ sarebbe nato un equivoco circa il loro assoggettamento.
Ribadiscono comunque di essere domiciliati nel Canton __________, dove hanno
appena terminato di riattare la loro abitazione. __________ __________ fa
inoltre notare di rientrare già il giovedì per accudire il padre settantottenne
e per visitare regolarmente una zia ottantaquattrenne. Rilevano inoltre di non
essere abbonati ad alcun quotidiano ticinese, ma per contro alla __________
__________ e alla __________; di non possedere alcun conto bancario in Ticino,
ma unicamente nel Canton __________; di svolgere attività del tempo libero in
quel Cantone; di coltivare un piccolo vigneto a __________; di essere responsabile
della capanna alpina __________, di essere guida del __________, sezione
__________, di ricevere la corrispondenza in quel comune e di non averla fatta
deviare a __________; di trascorrere regolarmente la fine settimana a
__________.
Ritengono infine
inapplicabile al loro caso la giurisprudenza della Camera di diritto tributario
di cui alla sentenza CDT n. 149 del 28 luglio 1993.
In occasione dell'udienza
del 17 marzo 1999 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni. Il
ricorrente ha ribadito in particolare di non essere né proprietario né
direttore della __________ __________ __________, bensì di svolgere mansione di
responsabile degli acquisti. Ha pure precisato di aver concesso un prestito
alla __________ __________ __________, che però gli è già stato rimborsato,
ribadendo che sia la __________ __________ __________ sia la __________
__________ appartengono ad una holding controllata dal signor __________, come
è d'altronde stato confermato anche dal direttor __________ della __________
__________ .
- 4.1.
Le persone fisiche sono
soggette all'imposta a motivo della loro appartenenza personale quando hanno il
domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (cfr. art. 2 cpv. 1 LT; art. 3 cpv. 1
LAID). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con
l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce
uno speciale domicilio legale (cfr. art. 2 cpv. 2 LT; art. 3 cpv. 2 LAID;
inoltre: artt. 23 - 26 CC).
La dimora fiscale nel
Cantone è data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili
almeno trenta giorni esercitandovi un'attività lucrativa (cfr. art. 2 cpv. 3
lett. a LT).
4.2.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale in materia di doppia imposizione, una persona ha il
domicilio nel luogo in cui risiede di fatto con l'intenzione di rimanervi
stabilmente.
Occorrono dunque
cumulativamente i due seguenti elementi:
-
l'effettiva residenza
in un certo luogo (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht,
parte III, vol. I, § 3, IA, 2b, n. 12);
-
l'intenzione di
rimanervi in modo duraturo (Locher, Doppelbesteuerungsrecht, parte III,
vol. I, § 3, IA, 1, n. 16 s.). A tal fine, non è determinate la dichiarazione
di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Perché il risiedere
in un dato luogo possa definirsi duraturo non occorre che taluno intenda
rimanervi fino alla morte; tale requisito è dato anche qualora una persona
intenda rimanere in quel luogo, p. es., per tutta la durata di un rapporto di
lavoro (cfr. Locher, Doppelbesteuerungs-
recht, parte III, vol. I,
§3, IA, 2b, n. 8).
4.3.
Di regola il domicilio
fiscale coincide con quello civile
In particolare, nella
determinazione del domicilio fiscale, si attribuisce in determinate situazioni
maggior peso alle relazioni economiche con un determinato luogo, che non ai
rapporti familiari. Conseguentemente, può accadere che il domicilio fiscale
principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio di diritto civile,
fondato sui legami familiari.
Se i presupposti del
domicilio sono integrati contemporaneamente in più luoghi, vale il principio
che il domicilio è situato nel luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense
(cfr. Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999,
p. 46; Höhn/Athanas, Interkantonales Steuerrecht, Bern 1983, p. 105). Il
domicilio si trova laddove una persona ha il centro delle proprie relazioni
vitali (Lebensverhältnisse), di carattere sia ideale sia materiale (Locher,
Einführung in das interkantonale Steuerrecht, Berna 1999, p. 47).
Può dunque accadere che
taluno abbia dei legami ideali ad un determinato luogo e delle relazioni
materiali con un posto diverso; in particolare, può esservi una separazione fra
luogo di lavoro e luogo in cui vive la famiglia. La giurisprudenza del TF ha
stabilito che, in simili casi, domicilio civile e domicilio fiscale possono non
coincidere (cfr. Locher, Einführung, pp. 47 ss.; Locher, § 3, IB,
3, n. 15; Höhn/Athanas, op. cit., p. 106).
4.4.
Il domicilio fiscale di un
lavoratore dipendente si trova in linea di principio al luogo di
abitazione che gli serve da base per l'esercizio di tale attività.
Se il lavoratore
dipendente non occupa una posizione dirigenziale, il domicilio può trovarsi in
un altro un altro luogo che non sia quello di lavoro, dove rientra regolarmente
e dove ha legami familiari o relazioni personali o sociali particolarmente strette.
Nel caso di lavoratori celibi
o lavoratrici nubili, conviene soppesare i legami con l'uno o l'altro di
tali luoghi per determinare quale sia preponderante. Per determinare il centro
degli interessi vitali entrano in considerazione, in particolare, l'età della
persona, la durata del suo impiego, le circostanze che lo concernono nel luogo
di lavoro e nel luogo del rientro settimanale, l' intensità dei rapporti con
tale luogo (Sentenza del Tribunale federale del 2 settembre 1997 in RDAF
54 / 1998 p. 67).
Così un contribuente
trentacinquenne celibe, che ha un'abitazione propria nel luogo in cui lavora,
vi ha anche il domicilio, malgrado che rientri ogni fine settimana dai genitori
e svolga in quel luogo un'attività sportiva (StE 1995 A 24.21 n. 10; Sentenza
del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996). Il
Tribunale amministrativo di Ginevra ha invece considerato domiciliata nel
Vallese una contribuente vallesana nubile di 23 anni, impiegata dell'
amministrazione delle dogane a Ginevra, dove risiede durante la settimana, in
virtù degli stretti legami con il suo cantone d'origine, perché l'interessata
non solo rientrava settimanalmente in Vallese, dove aveva conservato legami
stretti con la famiglia e gli amici, ma anche perché era alla ricerca di un
posto nel suo cantone di origine (RF 52 / 1997 p. 46).
Si può dunque concludere,
che nel caso dei lavoratori, che durante la settimana dimorano nel luogo di
lavoro (Wochenaufenthalter), il luogo di lavoro vale quale domicilio
fiscale in assenza di particolari relazioni famigliari nel luogo di soggiorno
durante la fine della settimana (DTF 125 I 54, consid. 3b; RDAF
55 / 1999 p. 179; ZStP 1999 p. 23).
La più recente
giurisprudenza del Tribunale federale accentua dunque, nel caso dei cd. singles,
il legame d'ordine economico, materiale con il luogo di lavoro, soprattutto
quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, Einführung,
p. 48 s.; StE 1994 A 24.21 n. 7 ; RF 49 / 1994 p. 580; ASA
63 p. 836 consid. 2a con riferimenti; Sentenza del Tribunale federale
del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d).
4.5.
Nel caso di contribuenti
che esercitano attività dirigenziale l'attaccamento al luogo di lavoro
assume rilevanza ancor più accresciuta che non nel caso dei singles.
Così un contribuente che
dimora in Ticino, dove dirige un'azienda, è stato considerato fiscalmente
domiciliato in Ticino, malgrado si recasse settimanalmente a trovare la madre
anziana in un altro cantone (CDT n. 149 del 28 luglio 1993 in re F. B.
in RDAT 1993 II pp. 346 ss., n. 2t).
Il che non impedisce che,
in determinati casi, il domicilio di un contribuente con attività dirigenziale
possa nondimeno non trovarsi nel luogo di lavoro, quando i rapporti con tale
luogo appaiano meno importanti e meno stretti di quelli con l'altro luogo di
soggiorno (Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel,
10 maggio 1995 in RDAF 51 / 1995 p. 336).
4.6.
Maggiormente delicato è il
caso di coniugi o conviventi che si recano insieme nella località
in cui lavorano e dimorano durante la settimana e che rientrano ogni fine
settimana nel luogo in cui trascorrono il tempo libero.
Quando entrambi
soggiornano durante la settimana nella località in cui lavorano, di regola,
equivalendosi sostanzialmente le relazioni materiali quelle ideali, il luogo di
dimora sarà considerato anche il luogo di domicilio (Locher, Einführung,
p. 49 s.). Non così quando i coniugi o i conviventi possiedono sul luogo di lavoro
soltanto un pied-à-terre o si spostano separatamente in luoghi diversi (Locher,
Einführung, p. 50; Sentenza del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in
re X., inc. 2P.170/1996, consid. 1d). Il luogo di dimora durante la settimana
lavorativa prevale nuovamente quale luogo del domicilio fiscale quando il
contribuente detiene una posizione dirigenziale, poiché in simili casi
l'esercizio della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo
tanto intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi
materiali, economici rispetto a quelli ideali, famigliari (Locher, Einführung,
p. 50).
- 5.1.
Nel caso in esame va
preliminarmente rilevato che il 20 settembre 1996 il Comune di __________, per
il tramite del suo Municipio, notificava per lettera raccomandata ai coniugi
__________ una formale decisione di assoggettamento all'imposta comunale
"per svolgimento di attività lucrativa con mansioni dirigenziali",
con l'avvertenza che contro la decisione i contribuenti avrebbero potuto reclamare
per iscritto al Municipio entro trenta giorni dalla notifica secondo l'art. 299
LT.
La decisione non veniva
contestata e passava quindi in giudicato.
Ci si può quindi chiedere
in che misura il tema dell'assoggettamento possa ancora formare oggetto di
contestazione in questa sede, in particolare se possa ancora riguardare
l'imposta comunale.
La questione non necessita
tuttavia di essere decisa, poiché il ricorso deve comunque venire respinto per
quanto verrà detto in seguito.
5.2.
È d'altro canto opportuno
rilevare che, quanto meno in un primo tempo (11 settembre 1996), l'Autorità
fiscale del Canton __________ aveva confermato all'Autorità fiscale del Canton
Ticino, che non vi era più alcun fondamento giuridico per la continuazione
dell'assoggettamento dei coniugi __________ nel Canton __________ (cfr. lettera
dell' 11 settembre 1996 dell'Amministrazione fiscale del Canton __________).
Solo due anni dopo (25 agosto 1998), l'Autorità fiscale glaronese precisava che
l'assoggettamento fiscale doveva avvenire primariamente nel Canton __________,
dove i coniugi __________ rientravano regolarmente ogni fine settimana,
dichiarandosi tuttavia d'accordo a estrapolare il reddito del lavoro a favore
del Canton Ticino e a effettuare il relativo riparto.
5.3.
5.3.1. La situazione
di fatto non è sostanzialmente contestata.
I coniugi __________ sono
proprietari di un'ampia abitazione nel Canton __________, a __________, che
hanno riattato recentemente investendo un importo di oltre fr. 200'000.-,
mentre in Ticino occupano due locali con cucina a pianterreno in una villetta
di __________.
Essi intrattengono altresì
nel comune di __________ e più in generale nel Canton __________ intensi
rapporti di carattere ideale.
rientra in effetti a __________ già il giovedì per accudire il padre
settantottenne e per visitare anche con regolarità una zia ottantaquattrenne.
I coniugi __________ sono
inoltre abbonati a quotidiani e periodici della Svizzera Orientale. Tutte le
loro relazioni bancarie sono state stabilite con istituti di quella regione. La
corrispondenza viene loro recapitata a __________.
Inoltre i coniugi
__________ intrattengono non trascurabili relazioni sociali nel Canton
__________. Il marito, in particolare, si dedica alla coltivazione di un
piccolo vigneto a __________. Funge inoltre da responsabile della capanna
alpina __________ ed è guida alpina del __________, sezione __________.
Tutti questi fatti
depongono indiscutibilmente per l'esistenza di stretti legami d'ordine
famigliare e ideale con il Canton __________.
5.3.2. Questi
elementi sono tuttavia soverchiati da altri di ordine economico e materiale con
il luogo di lavoro nel Canton Ticino.
__________ __________ è
alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________,
nell'ambito della quale non solo occupa operativamente la posizione di
direttore (cfr. certificati di salario 1995 e 1996), ma è anche uno dei tre
membri del Consiglio d'amministrazione con firma collettiva a due. Egli è
inoltre direttore con firma individuale di un'altra ditta di __________, la
__________ __________, il cui amministratore unico è un fiduciario della piazza
di __________.
lavora a sua volta alle dipendenze della __________ __________ con uno stipendio,
per una prestazione lavorativa a tempo parziale, che non è certo quello di una
dipendente di basso rango.
Gli intensi rapporti di
__________ __________ con le due ditte sono anche testimoniati dai due prestiti
per circa fr. 150'000.- in totale che ha fatto alla __________ __________.
Quand'anche fossero da considerare semplici anticipi di liquidità rimborsati a
breve termine, essi non trovano spiegazione se non nella posizione del
contribuente all'interno della ditta.
Questi elementi, uniti alla
convivenza nelle vicinanze del luogo di lavoro per alcuni giorni, da lunedì a
giovedì, non possono che far concludere nel senso che, le intense relazioni
economiche con il Canton Ticino soverchiano le pur intense relazioni ideali che
i ricorrenti continuano a mantenere con il Canton __________, anche se esigua
per non dire nessuna importanza riveste ad es. l'assenza di relazioni bancarie
in Ticino o lo svolgimento di attività sportive (alpinismo) (Sentenza
del Tribunale federale del 24 marzo 1998 in re X., inc. 2P.170/1996, consid.
2c).
- I ricorrenti devono
pertanto essere assoggettati fiscalmente in maniera illimitata alla sovranità
fiscale ticinese, ritenuto il riparto degli elementi di sostanza e di reddito
immobiliari imponibili nel Canton __________.
La decisione dell'UT deve
pertanto essere confermata, non solo sulla questione di principio del domicilio
fiscale, ma anche su quella delle deduzioni per spese professionali, che l'UT
ha determinato in modo conseguente alla decisione pregiudiziale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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