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Numero d'incarto:
80.1999.110
Data decisione, Autorità:
05.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00110
Lugano
5 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 15 maggio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ e __________ __________
__________ __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________ e __________
__________ abitano a __________ in un’abitazione di due
appartamenti al mapp. __________ RFD di __________, di proprietà di __________ __________,
padre della signora __________.
Nel corso del 1995 essi
hanno parzialmente riattato l’abitazione in cui vivono e, meglio l’appartamento
da loro abitato, contraendo personalmente con la __________
__________ di __________ un mutuo di fr. 415’800.-, garantito da ipoteca
sull’immobile di proprietà di __________
__________. Tra i lavori effettuati vi è
un investimento di fr. 42'200.- per il risparmio energetico e la protezione
dell’ambiente.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________
chiedevano la deduzione a titolo di spese di manutenzione dell’importo suddetto
e, meglio di fr. 42'200.-.
l’Ufficio di tassazione
escludeva invece dalla tassazione notificata il 12 ottobre 1998 tale deduzione.
- I coniugi __________ presentavano reclamo in tempo
utile, precisando che l’investimento di cui vien chiesta la deduzione si riferisce
all’installazione di un pannello solare che serve all’alimentazione d’energia
del loro appartamento.
Con decisione del19 aprile
1999 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che la deduzione richiesta non
poteva venire concessa, poiché era stata effettuata su un immobile di proprietà
di terze persone.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________
ripropongono in questa sede la richiesta di poter dedurre i costi legati
all’investimento per il risparmio energetico sull’immobile di proprietà del
signor __________. Avvertono, tra
l’altro, di aver chiesto, prima di effettuare l’investimento, assicurazioni
all’autorità fiscale e di aver pagato di tasca propria il costo
dell’investimento.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
In occasione
dell'udienza del 1° luglio 1999 , dopo aver ascoltato le spiegazioni dei
ricorrenti, il Giudice ha proposto di considerare nella partita fiscale del
sig. __________ __________ il valore locativo e le spese di manutenzione
relative all'appartamento occupato dai ricorrenti nell'abitazione di proprietà
di quest'ultimo. L' Ufficio di tassazione, dal canto suo, si è impegnato a
procedere in tal senso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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