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Numero d'incarto:
80.1999.126
Data decisione, Autorità:
21.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00126
Lugano
21 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 7 giugno 1999
in
materia di: IC 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, nella dichiarazione
fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la
deduzione di fr. 5’400 per figli agli studi, con riferimento al loro figlio
, iscritto alla Scuola di informatica “ __________ ” di
__________;
-
che, notificando loro la
tassazione IC 1997/98, con decisione dell’8 giugno 1998, l'Ufficio di
tassazione di __________ ammetteva la suddetta detrazione solo nella misura di
fr. 3’000;
-
che, con reclamo del 2
luglio 1998, i coniugi __________ chiedevano che la deduzione fosse ammessa
nella misura di fr. 5’400, come già nel precedente periodo fiscale;
-
che, nel corso di
un’udienza dinanzi all’autorità di tassazione, quest’ultima spiegava ai
contribuenti che essi non avevano diritto neppure alla deduzione minima per
figli agli studi, perché il corso seguito dal loro figlio non raggiungeva la
durata minima di due anni richiesta dalle disposizioni applicabili e perché
costituiva un corso di perfezionamento post-scolastico;
-
che, con decisione del 10
maggio 1999, l'Ufficio di tassazione riformava pertanto a svantaggio dei
contribuenti la tassazione impugnata, stralciando la deduzione per figli agli
studi;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono la
richiesta di deduzione di fr. 5’400, contestando, in primo luogo, che il corso
frequentato dal figlio __________ nell’anno scolastico 1996/97 costituisse un
corso di perfezionamento, e, in secondo luogo, che la durata dello stesso sia
stata inferiore al semestre;
-
che, ai sensi dell’art. 34
cpv. 1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio
fino al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente
provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una
scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell’obbligo, un massimo di
5’400.– franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato
tenuto conto dei costi supplementari sopportati»:
-
che il decreto esecutivo
del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone fisiche (art.
- stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
• fr.
800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
• fr.
3’000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
• fr.
5’400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone;
-
che il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né
indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame
riconosciuto;
-
che, per decidere sulla
concessione della deduzione per figli agli studi, è determinante la situazione
all'inizio del periodo fiscale, sia per quanto concerne la frequenza della
scuola o dei corsi che danno diritto alla deduzione sia per quanto concerne il
versamento del sussidio;
-
che, infatti, trattandosi
di un complemento alle deduzioni sociali viene considerata la situazione
personale del contribuente al momento dell'accertamento fiscale cioè quella
relativa al periodo fiscale e non al periodo di computo che serve per la valutazione
del reddito netto (non ancora realizzato e conosciuto nel periodo di
tassazione) (cfr. Circolare n. 11/4 dell'8 aprile 1991
dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni);
-
che, dalla motivazione
della decisione impugnata, si evince che le ragioni per cui l’autorità avrebbe
negato la deduzione per figli agli studi sono due: la durata del corso,
inferiore ai due semestri, e il carattere dello stesso, definito «di
perfezionamento post-scolastico»;
-
che quest’ultimo argomento
è chiaramente confutato dai ricorrenti, che osservano come il figlio si sia
iscritto al Corso di informatica-lingue-commercio della Scuola __________ dopo
avere frequentato, senza peraltro conseguire il diploma, la scuola di commercio
presso il medesimo istituto;
-
che il figlio poteva quindi
ancora considerarsi, a ben vedere, in formazione, nonostante precedenti
insuccessi scolastici;
-
che, quanto alla durata,
si tratta di un normale corso a tempo pieno, sull’arco di un anno scolastico (settembre-giugno),
che corrisponde cioè ad un corso di due semestri;
-
che il decreto
precedentemente citato – così come, del resto, la giurisprudenza – non richiede
che la durata di due semestri sia successiva all’inizio del periodo fiscale, ma
unicamente che il corso, frequentato da un figlio che è agli studi il giorno
determinante, si protragga per almeno due semestri;
-
che, se così non fosse, si
dovrebbe estendere - non solo nel presente caso, ma in ogni caso in cui viene
richiesta la deduzione per figli agli studi - la verifica delle condizioni per
la concessione della detrazione di cui si tratta almeno ad un intero anno dopo
il periodo di computo, cosa difficilmente comprensibile in un sistema fiscale
fondato sul calcolo del reddito sulla base del biennio precedente;
-
che il ricorso è pertanto
accolto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 maggio 1999 è riformata nel senso
che è ammessa la deduzione di fr. 5’400 per figli a carico.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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