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RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.143
Data decisione, Autorità:
23.07.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00143
Lugano
23 luglio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 28 giugno 1999
in
materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 27 marzo 1996, la __________ __________ di __________ alienava a __________
__________ la part. n. __________ di __________ __________, al prezzo di fr.
50’000.
Notificando alla società
alienante la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del
1° marzo 1999, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG)
commisurava peraltro il valore di alienazione in fr. 240’000, pari al valore
venale appositamente accertato dall’Ufficio cantonale di stima. L’utile ammontava
di conseguenza a fr. 163’891 e l’imposta a fr. 26’222.55.
- In data 29 marzo
1999, la contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo all’UTPG,
contestando la determinazione del valore di alienazione e invocando
l’applicazione del valore contenuto nel contratto di compravendita.
L’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 26 maggio 1999, così motivata:
«Con rogito del 27 marzo 1996
la __________ __________ ha venduto il mapp. __________ a __________ __________
all’ex amministratrice __________ __________, figlia di __________ __________
subentrato alla stessa come amministratore unico.
L’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche, ritenendo la vendita effettuata ad un prezzo di favore, ha
incaricato l’ufficio cantonale di stima di allestire una perizia che ha
stabilito in fr. 240’000.– il valore venale».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ impugna la
suddetta decisione su reclamo, chiedendo che sia accettato quale valore di
alienazione il prezzo rogato di fr. 50’000. Argomenta che neppure l’ Ufficio
dei registri di __________ ha apportato modifiche al valore in questione, così
come non lo aveva fatto in occasione del trasferimento precedente, avvenuto per
fr. 35’000 nel 1987.
-
In ordine
La ricorrente deduce la
propria legittimazione attiva dal fatto di essere acquirente dell’immobile di
cui si tratta.
4.1.
La LIMVI conteneva
un’importante – ed unica, non essendo prevista dalla legge di nessun altro
cantone – eccezione al principio per cui debitore dell'imposta è l'alienante. L'art.
4 cpv. 5 LIMVI stabiliva infatti che «alienante e acquirente sono sempre obbligati
solidalmente verso lo Stato, al quale non possono essere opposti i rapporti di
ripartizione interna, né di carattere legale, né di natura convenzionale».
Circa la natura giuridica dell'istituto della c.d. responsabilità solidale,
la Camera di diritto tributario aveva precisato che si trattava di una e vera e
propria solidarietà fiscale (Steuersolidarität) e non di una semplice
corresponsabilità solidale (steuerliche Mithaftung) (CDT n. 60
del 25 marzo 1993). La dottrina parla di vera e propria solidarietà fiscale
allorché più soggetti fiscali hanno parte allo stesso modo al rapporto di
diritto fiscale; tale istituto giuridico è per certi versi simili alla
solidarietà passiva dell'art. 143 CO, da cui differisce peraltro per il fatto
di non trovare fondamento in un rapporto contrattuale, bensì sempre e
unicamente nella legge. La solidarietà fiscale non comporta soltanto la
responsabilità per il pagamento del debito, ma anche la qualità di parte con
quanto ne consegue soprattutto sul piano procedurale. Invece, nel caso della
mera responsabilità per il pagamento del debito d'imposta di un terzo
(impropriamente detta responsabilità solidale), il terzo corresponsabile
del pagamento è estraneo al rapporto giuridico d'imposta, cioè non è soggetto
fiscale e non ha qualità di parte nella procedura di tassazione, la sua
partecipazione essendo limitata al pagamento del debito d'imposta (cfr. Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, pp.
156-157).
4.2.
Per l’art. 127 cpv. 1 LT,
debitore dell'imposta è l’alienante.
L'art. 216 cpv. 1 LT
precisa che la tassazione deve essere notificata "all'alienante".
La puntualizzazione non appare priva di significato, se si pensa che l'abrogata
LIMVI prevedeva invece la notificazione della tassazione agli interessati, vale
a dire sia all'alienante sia all'acquirente, essendo entrambi debitori dell'imposta:
l'alienante era infatti debitore in via principale per l'imposta sul maggior
valore (art. 4 cpv. 1 LIMVI) e l'acquirente sul "guadagno" da
rivalutazione (art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 2 LIMVI); entrambi erano poi
reciprocamente responsabili in via solidale (art. 4 cpv. 5 LIMVI).
Dalla procedura di
accertamento dell'utile immobiliare prevista dalla legge tributaria
l'acquirente è pertanto completamente escluso (Soldini/Pedroli, op.
cit., p. 372). Ne consegue, in particolare, che all’acquirente manca la
legittimazione attiva ad interporre ricorso contro la tassazione dell’imposta
sugli utili immobiliari dell’alienante (cfr. per la giurisprudenza del Canton
Zurigo, che conosce una normativa analoga a quella ticinese, Richner, Die Grunstückgewinnsteuer und
die Handänderungssteuer im Kanton Zürich, in ZStP 1997 p. 109).
4.3.
È vero che, nella fattispecie,
la ricorrente potrebbe avere interesse a contestare la tassazione, quale terzo
proprietario del pegno, essendo la società alienante in fallimento. Fra
l’altro, risulta dagli atti esistenti nel fascicolo dell’autorità fiscale che
in data 30 giugno 1999 alla ricorrente è stato notificato il conteggio per la
quantificazione dell’ipoteca legale e che ella ha interposto reclamo il
successivo 6 luglio.
Ora, in un caso, come
quello della ricorrente, in cui l’acquirente di un immobile si trova di fronte
una tassazione già cresciuta in giudicato, senza aver potuto prendere parte
alla relativa procedura, gli è consentito di assumere il ruolo di parte nella
procedura dell'ipoteca legale, potendo in tale circostanza contestare non solo
l'esistenza della garanzia reale e la sua estensione, ma anche il credito
fiscale in sé (cfr. Soldini/Pedroli, op. cit., p. 165 e p. 372).
- Il ricorso è
pertanto irricevibile. Come detto, la ricorrente ha per contro il diritto di
contestare anche il calcolo dell’imposta in questione nell’ambito del reclamo e
dell’eventuale ricorso contro il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca
legale.
Per questa ragione, la
Camera si astiene da ogni considerazione sul merito del gravame, a titolo abbondanziale,
per non anticipare un giudizio che potrebbe essere chiamata ad esprimere in
un’altra procedura.
Si attira nondimeno
l’attenzione della ricorrente sulla circostanza che la commisurazione del
valore di alienazione in modo difforme rispetto al prezzo rogato si fonda sull’art.
131 cpv. 2 LT e, pertanto, sull’ipotesi che ella abbia beneficiato di una distribuzione
dissimulata di utili, quale persona vicina alla società alienante. Non sono
pertanto affatto pertinenti le considerazioni circa il mancato intervento
dell’Ufficio dei registri in vista di una eventuale rivalutazione del prezzo.
Con il passaggio dall’IMVI all’imposta sugli utili immobiliari, infatti, è
caduta la facoltà dell’UR di procedere ad una rivalutazione come quella a suo
tempo prevista dall’art. 7 cpv. 2 LIMVI.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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