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Numero d'incarto:
80.1999.147
Data decisione, Autorità:
27.09.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00147
Lugano
27 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 2 luglio 1999
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: lic. jur. __________. __________, __________ __________ __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- 1.1.
__________ __________ era
proprietaria della part. n. __________ RFD di __________ nonché, in
comproprietà con la sorella __________, della part. n. __________.
1.2.
Il piano regolatore (PR)
di __________, adottato dal Consiglio comunale il __________ 1976 ed entrato in
vigore con l’approvazione governativa del 7 luglio 1978, collocava i due fondi
in questione, insieme ad altri, in una zona per attrezzature ed edifici
pubblici (AP-EP), destinata all’ampliamento delle scuole elementari di Solduno.
Con sentenza del 7 maggio 1984, il Tribunale cantonale amministrativo stabiliva
che con l’entrata in vigore del piano regolatore era stata compiuta
un’espropriazione materiale; tale decisione veniva sostanzialmente confermata anche
dal Tribunale federale, con sentenza del 3 dicembre 1986 (DTF 112 Ib 496), nella
quale veniva peraltro stabilito che la data del 7 luglio 1978 dovesse essere
vincolante non solo per la determinazione dell’indennità ma anche per la
decorrenza degli interessi dovuti.
1.3.
In seguito
all’approvazione di una variante di PR, che aveva affrancato dal vincolo tutte
le particelle, all’infuori della n. __________ e della n. __________, le
sorelle __________ notificavano al Tribunale delle espropriazioni pretese di
indennità per espropriazione materiale e torto morale con riferimento alle
particelle affrancate dal vincolo, ma anche per quelle rimaste vincolate. Il
Tribunale delle espropriazioni, pronunciandosi, in seguito ad un accordo fra le
parti, anche in merito all’espropriazione formale delle particelle n.
__________ e __________, negava ogni indennità per il vincolo temporaneo,
mentre stabiliva un’indennità di fr. 1’143’300.- per l’espropriazione
definitiva della part. n. __________ e di fr. 1’341’780.- per l’espropriazione
della part. n. __________.
1.4.
Il Tribunale cantonale
amministrativo accoglieva parzialmente un ricorso delle sorelle __________
contro la suddetta decisione del Tribunale delle espropriazioni, concedendo una
indennità di fr. 370.- al mq per l’espropriazione materiale delle part. n.
__________ e __________ ed una ulteriore di fr. 120.- al mq per la successiva espropriazione
formale. Oltre all’indennità per l’espropriazione materiale erano concessi
interessi compensativi ad un tasso variabile dal 4 al 6.5% a partire dal 7
luglio 1978. In seguito ai ricorsi interposti contro la sentenza del Tribunale
amministrativo sia dal Comune di __________ sia dalle sorelle __________, il
Tribunale federale, con sentenza del 23 febbraio 1994, confermava l’indennità
stabilita per l’espropriazione materiale, mentre riduceva quella per
l’espropriazione formale a fr. 50.- al mq.
- Notificando a
__________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 13 luglio
1998, l'Ufficio di tassazione di __________ aggiungeva al reddito della
sostanza gli interessi espropriativi, ammontanti a fr. 421’614 in media annua,
e commisurava pertanto il reddito imponibile in fr. 478’417.
La contribuente impugnava
la suddetta decisione, con reclamo del 14 agosto 1998, contestando che gli
interessi compensatori versati in aggiunta all’indennità per l’espropriazione
materiale costituiscano reddito della sostanza.
L’autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 31 maggio 1999, argomentando che gli
interessi in questione costituirebbero una remunerazione del capitale
proveniente dall’espropriazione.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
l’annullamento della decisione su reclamo e della notifica della tassazione.
Ella argomenta essenzialmente che gli interessi versati in aggiunta
all’indennità espropriativa sarebbero parte integrante dell’indennità stessa,
servendo a «riparare il danno subito dal proprietario che riceve l’indennità
per espropriazione materiale solo dopo che è stata presa la decisione
sull’ammontare di tale decisione e quindi spesso molto tempo dopo l’effettiva
espropriazione materiale del suo fondo». Tali redditi non rientrerebbero dunque
nella nozione di reddito della sostanza immobiliare. Ma anche se dovessero
essere considerati imponibili, secondo la ricorrente, non potrebbero tuttavia
essere imposti adesso, avendo iniziato a decorrere nel 1978, a ciò opponendosi
le norme sulla prescrizione.
Nelle sue osservazioni del
3 settembre 1999 l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone
di respingere il ricorso.
- 4.1.
L’autorità di tassazione
ha ritenuto che gli interessi versati alla ricorrente in aggiunta all’indennità
per l’espropriazione materiale costituiscano reddito della sostanza immobiliare.
La ricorrente ritiene per contro che essi siano parte integrante dell’indennità
stessa, con la conseguenza che dovrebbero essere tassati allo stesso modo
dell’indennità, la quale è stata assoggettata all’imposta sul maggior valore
immobiliare (IMVI).
4.2.
Per gli artt. 20 cpv. 1
LT e 21 cpv. 1 LIFD, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare,
segnatamente:
a) i
proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b) il
valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a
disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un
usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c) i
proventi da contratti di superficie;
d) i
proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del
suolo.
4.3.
Come già detto in
narrativa, il Tribunale federale, nella sua prima sentenza relativa
all’espropriazione da cui sono state interessate le sorelle __________, aveva
fatto risalire il decorso degli interessi compensatori alla data dell’entrata
in vigore del Piano regolatore che ha dato luogo all’espropriazione materiale,
riformando in tal senso la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale, che
aveva considerato determinante la data dell’inoltro formale della causa davanti
al Tribunale d’espropriazione (__________1979). Così si esprime, a tale
proposito, l’Alta Corte, nella propria motivazione: «non va infatti dimenticato
che l’ente pubblico acquista i diritti derivanti dal vincolo pianificatorio al
momento stesso della sua entrata in vigore, per cui esso si trova nell’identica
situazione dell’espropriante formale che abbia chiesto ed ottenuto l’immissione
in possesso, la quale, secondo il diritto espropriativo federale, fa nascere la
pretesa agli interessi (art. 76 cpv. 5 LEspr)» (DTF 112 Ib 512 consid.
4).
4.4.
Le considerazioni che
precedono sono sufficienti per confutare l’argomentazione della ricorrente, che
vorrebbe che gli interessi in questione fossero considerati semplicemente una
parte dell’indennità di espropriazione.
Come si vede, è infatti
stato lo stesso Tribunale federale a spiegare la natura di tali interessi,
assimilandoli espressamente a quelli che riceve chi è assoggettato ad
un’espropriazione formale caratterizzata dall’anticipata immissione in
possesso.
Dal momento in cui entra
in vigore la limitazione della proprietà costitutiva di espropriazione fino a
quello in cui l’espropriato riceve l’indennizzo, possono infatti trascorrere
diversi anni. Il versamento degli interessi serve appunto a compensare la perdita
dell’uso del bene espropriato per tale lasso di tempo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes: Kommentar zum Bundesgesetz über
die Enteignung, zu den verfassungsrechtlichen Grundlagen und zur
Spezialgesetzgebung des Bundes, Berna 1986, vol. 1, nota 27 all'art.
76).
4.5.
Partendo da questa
premessa (dal fatto cioé che l'interesse rappresenta il compenso per il mancato
uso dell'immobile), la prassi di diversi Cantoni, compreso il Ticino, considera
– dal profilo fiscale – gli interessi come reddito dell'immobile stesso (STF
del 15 ottobre 1991 in re T./B., con riferimento a: Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, n.
75a ad § 166; v. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz
- Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 8 ad § 19 lit. c, p.
174).
La ratio di tale
trattamento fiscale si ricava dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo
di Zurigo. Secondo tale Corte, in caso di compravendita, se l’alienante effettua
la propria prestazione prima dell’acquirente, trasferendo la proprietà
dell’immobile ma riservandosi di ricevere solo in un momento successivo il
prezzo, il valore di quest’ultimo è diminuito e di conseguenza, per il calcolo
dell’utile da assoggettare all’imposta sugli utili immobiliari, il valore di
alienazione deve essere ridotto (cfr. anche Soldini/Pedroli,
L'imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un'appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
229). A tale riduzione del prezzo di compravendita nominale si può tuttavia
rinunciare se l’alienante riceve un controvalore per la propria prestazione
anticipata, sotto forma per esempio di interessi. Infatti, dal punto di vista
economico, tale interesse è un compenso per la perdita del reddito del
contraente che effettua la prestazione anticipata (StE 1987 B 24.1 n. 1
e giurisprudenza citata).
4.6.
Il Tribunale federale, in
un caso ticinese, in cui si pronunciava peraltro su ricorso di diritto
pubblico, ha già avuto modo di affermare che il descritto modo di trattare gli
interessi espropriativi non è arbitrario (STF del 15 ottobre 1991 in re
T./B.).
4.7.
Ne consegue che la tesi su
cui si fonda la decisione impugnata deve essere confermata.
Non si può d’altronde non
chiedersi se non manifesti una certa insostenibile coerenza la tesi ricorsuale,
che porta alla conclusione che gli interessi dovrebbero essere inclusi nel
valore di alienazione, al momento del calcolo dell’IMVI. La ricorrente non ha
infatti certamente manifestato la stessa opinione al momento in cui si trattava
di assoggettare all’imposta speciale le indennità espropriative in quanto tali.
Qualora il ricorso fosse stato accolto, avrebbe verosimilmente dovuto essere
avviata pertanto una procedura di contravvenzione per sottrazione dell’IMVI.
- In via subordinata,
la ricorrente invoca le norme sulla prescrizione del diritto di tassare,
argomentando che, se anche dovessero essere considerati imponibili, gli interessi
espropriativi non potrebbero essere imposti adesso, avendo iniziato a decorrere
nel 1978, quindi oltre venti anni fa.
5.1.
Secondo dottrina e
giurisprudenza un reddito è acquisito o realizzato quando il soggetto fiscale
ne può disporre effettivamente, sia entrandone in possesso, cioè incassando la
somma, sia ricevendo sul medesimo una pretesa giuridica ferma; semplici
previsioni sono, al contrario, insufficienti (Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, art. 21 DIFD, n. 6, p. 228; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, 5a ediz., Zurigo 1995, p. 238). Quando il
sorgere della pretesa e il pagamento del credito avvengono in due periodi di
computo diversi, il relativo reddito può essere conteggiato una sola volta (DTF
92 I 291 c. 2a).
5.2.
Non mette conto disquisire
in questa sede circa il momento in cui si possa ritenere acquisito il reddito
costituito dagli interessi espropriativi. In primo luogo, si deve rilevare che
prima della sentenza del Tribunale federale, che ha quantificato in modo
definitivo l’esistenza e l’ammontare dei crediti di cui si tratta, era di fatto
impossibile assoggettarli all’imposta sul reddito, non essendone possibile se
non una stima approssimativa. In secondo luogo, sarebbe comunque spettato alla
ricorrente dichiararli: se volesse rimediare ora ad una omessa dichiarazione ai
fini delle tassazioni dei periodi precedenti, rimarrebbe aperta solo la strada
delle procedure di ricupero d’imposta e di contravvenzione per sottrazione
fiscale.
Come si vede, sebbene, per
effetto della progressività delle aliquote, l’onere fiscale complessivo che ne
deriva sia molto elevato, tuttavia le modalità di imposizione scelte
dall’autorità di tassazione sono le sole praticabili. Fondandosi il versamento
degli interessi sulla sentenza del Tribunale federale del 1994, non possono
evidentemente essere invocate le disposizioni concernenti la prescrizione del
diritto di tassare.
- Il ricorso è
pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 2’080.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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