__________ -__________, __________.
__________. __________. __________ __________ __________,
-
che, non avendo i coniugi
__________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000
nel termine stabilito, l'Ufficio di tassazione di __________ inviava loro un
richiamo in data 15 aprile 1999;
-
che i contribuenti
chiedevano allora una proroga del termine, che veniva concessa fino al 30
giugno 1999;
-
che, scaduto anche tale
ulteriore termine senza che la dichiarazione fosse stata inoltrata, l'Ufficio
di tassazione, con decisione del 15 luglio 1999, diffidava i contribuenti ad
adempiere i loro obblighi entro 10 giorni, avvertendoli che per la diffida
sarebbe stata prelevata una tassa di fr. 30;
-
che, in data 21 luglio
1999, i coniugi __________ scrivevano all’autorità di tassazione, rinviando la
diffida appena ricevuta e spiegando di avere ottenuto una proroga per l’inoltro
della dichiarazione fiscale nel Cantone di domicilio fino al 30 settembre 1999;
-
che l'Ufficio di
tassazione, considerando la suddetta lettera quale reclamo contro la tassa di
diffida, emetteva in data 23 luglio 1999 una decisione, con cui respingeva il
gravame e concedeva una nuova proroga fino al 30 settembre 1999;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il . __________ __________
- postula l’annullamento della tassa di diffida, argomentando di
avere già chiesto una nuova proroga prima che gli fosse intimata la diffida e
di avere poi ricevuto indietro dall’autorità di tassazione la stessa lettera
unitamente alla diffida, in quanto avrebbe omesso di indicare il proprio numero
di controllo sull’istanza di proroga;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che i contribuenti sono
invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la
dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a
chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
-
che il contribuente che
omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è
diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);
-
che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);
-
che la tassa di diffida
altro non è che una tassa che viene prelevata automaticamente, al momento
dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza
procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento
passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la
dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera
raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p.
126);
-
che, per quanto precede,
la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e
non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;
-
che contro la tassa di
diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso
alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5
LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
-
che nel caso in esame non
risulta essere mai pervenuta la lettera che il ricorrente pretende di avere
inviato già il 1° luglio 1999 all’Ufficio di tassazione e che gli sarebbe poi
stata ritornata perché mancante dell’indicazione del numero di controllo, unitamente
alla diffida;
-
che non è del resto
provato, da parte del ricorrente, né l’invio della lettera del 1° luglio né il
ricevimento della lettera con cui gli sarebbe stato richiesto di emendare la
propria precedente istanza, in quanto mancante dell’indicazione del numero di
controllo;
-
che ci si chiede inoltre
per quale ragione, se così fosse, il ricorrente abbia inviato la seconda
lettera, il 21 luglio 1999, di nuovo senza indicare il proprio numero di controllo;
-
che, in simili
circostanze, la diffida con la relativa tassa di fr. 30 va senz’altro confermata.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.