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Numero d'incarto:
80.1999.176
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00176
Lugano
4 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che __________ __________
lavora in qualità di rappresentante per la __________ __________, dalla quale
ha ricevuto negli anni 1995-1996 un rimborso spese auto di fr. 16'303.- risp.
8'955.- e un rimborso spese di viaggio di fr. 10'736.- risp. 18'093.-;
-
che nella notifica di
tassazione IC/IFD del 21 dicembre 1998 l' Ufficio di tassazione esponeva a
__________ __________ un reddito d'altra fonte di fr. 5'000.- di media annua
quale ripresa sui rimborsi ottenuti dalla __________ __________;
-
che i coniugi Ida e
__________ __________ presentavano reclamo, contestando l'esposizione del
reddito d'altra fonte;
-
che con decisione del 9
agosto 1999 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, argomentando che le
indennità di trasferta di cui beneficia __________ __________ ammontano a circa
un quarto del salario;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ contestano nuovamente l'esposizione del
reddito d'altra fonte di fr. 5'000.-, rilevando che le spese rimborsate dal
datore di lavoro sono effettive e producendo una dichiarazione in tal senso
della __________ __________, corredata da documenti giustificativi;
-
che all'udienza del 26
ottobre 1999 l' Ufficio di tassazione, vista la documentazione presentata dal
ricorrente, ha preso atto che il rimborso delle spese d'auto e di viaggio
avviene sulla base dei costi effettivamente documentati dal contribuente alla
ditta e ha quindi aderito al ricorso, con conseguente stralcio del reddito
d'altra fonte;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 agosto 1999 è riformata nel senso
che è stralciato il reddito d'altra fonte di fr. 5'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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