AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.188
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00188
Lugano
4 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 20 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 99/00
presentato
da:
e __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
I coniugi __________
e __________ __________ __________ sono proprietari di un immobile nel Comune
di __________, il cui valore ufficiale di stima ammonta a fr. 381'865.-. Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1999-2000 essi dichiaravano un valore locativo
della propria abitazione di fr. 16'180.- e un reddito da pigioni di fr. 5'400.-
di media annua. Nella notifica di tassazione del 31 maggio 1999 l’Ufficio di
tassazione di __________ esponeva loro quale reddito della sostanza immobiliare
i due suddetti importi per complessivi fr. 21'580. di media annua.
-
Il 18 giugno 1999 i
coniugi __________ presentavano reclamo contestando il valore locativo della
loro casa di __________ e chiedendo che il reddito dell'intero immobile fosse
definito in fr. 15'000.- di media annua. Lamentavano in sostanza che il valore
della loro abitazione, censita nel 1988, era chiaramente maggiore rispetto a
quello attribuito alle abitazioni costruite e censite alcuni anni dopo.
Dopo aver sentito i
contribuenti, l'Ufficio di tassazione con decisione del 20 settembre 1999
respingeva il reclamo, argomentando sostanzialmente:
«L'immobile del reclamante si compone di due
appartamenti indipendenti: uno di 3 locali al piano terra, affittato per fr.
450.-- mensili ai genitori e l’altro, di 4 locali e mezzo, usato dai
proprietari.
Il
valore locativo del proprio appartamento é stato stabilito in fr. 16’180.-- annui,
considerando la percentuale del 6,5%, applicata al valore di stima del fabbricato,
con la deduzione dell’importo di fr. 5’400.-- percepito dai genitori per
l’altro appartamento.
La
scrivente autorità ritiene questa valutazione assai corretta e rispettosa della
parità di trattamento fra tutti i proprietari dell’intero circondario di
__________.
Infatti
in tutti i casi in cui il valore locativo é stato calcolato in base alla stima
ufficiale, si riscontra la medesima situazione descritta dal reclamante: se
l’immobile é censito prima del 1.1.1991 sono applicabili i parametri usati nel
caso in rassegna».
-
Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________
__________ ripropongono la richiesta di riduzione del valore locativo a fr.
15’000, lamentando una disparità di trattamento nei confronti dei proprietari
di stabili costruiti negli anni ‘90 e invocando gli articoli 8 e 31 della Costituzione
federale.
-
4.1.
Giusta l'art. 20 cpv. 1
lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD l'uso da parte del
proprietario del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale
reddito della sostanza immobiliare: ad esso viene attribuito un valore
locativo. Anche l'uso di quote di comproprietà, erette in PPP (art. 712 seg.
CC) e considerate fondi secondo l'art. 655 CC, soggiace quindi all'imposta
conformemente alle citate norme fiscali.
4.2
La legge non indica
tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio
economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la
giurisprudenza il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente
dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Altrimenti detto: il
valore locativo deve corrispondere alla mercede che, secondo le condizioni di
mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un
terzo. In altre parole, il valore locativo deve corrispondere, in linea di
principio, al valore oggettivo di mercato.
4.3
Il Tribunale federale ha
per altro confermato che il valore locativo deve corrispondere «al canone che
si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento
di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità
della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai
bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a
quelle del proprietario» (ASA 15 p. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I
24/25; Rusconi, L’imposition de la valeur locative, Losanna 1988, p.
98). Che il valore locativo così stabilito corrisponda o meno ad una rimunerazione
normale del capitale investito nel fondo non è essenziale (DTF 66 I 80),
e il proprietario è tenuto a lasciarsi fiscalmente imputare il corrispettivo
del reddito in natura così percepito, non l'interesse normale del valore in
capitale dell' oggetto (DTF 69 I 24; STF del 12 novembre 1975 in
re A. S. p. 4 s.).
4.4.
Per ragioni di praticità e
di praticabilità del diritto, il valore locativo di abitazioni unifamiliari
verrà stabilito, di massima, come accennato sopra, applicando, nel periodo di
tassazione 1999/2000, al valore di stima ufficiale dell'immobile il tasso del
5%, se la stima è entrata in vigore dopo il 1° gennaio 1990, del 6,5% se la
stima risale a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989
e del 7,25% se la stima risale al 1° gennaio 1985 o è anteriore a tale data.
Un’eccezione è prevista per gli immobili situati in comuni con revisioni
entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 o per immobili che, negli
stessi comuni, sono stati costruiti o riattati e le cui stime sono entrate in
vigore dopo la revisione generale: ad essi si applica il tasso del 6,25%
(Istruzioni 1999-2000 per la compilazione della dichiarazione d'imposta). Tale
modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza
di trattamento (CDT n. 424 dell'11 novembre 1986 in re M.B.; CDT
n. 498 del 12 dicembre 1986 in re C.S.).
- Le censure dei
ricorrenti sono rivolte contro l’applicazione, per il calcolo del valore
locativo, di una stima entrata in vigore nel 1988. A loro avviso, infatti, l’adozione
di tale valore costituirebbe una disparità di trattamento, per il fatto che, se
il loro immobile fosse stato stimato solo pochi anni dopo (in particolare, nel
1991), la stima avrebbe beneficiato della riduzione del 30%, prevista da una
norma transitoria contenuta nella nuova legge sulla stima ufficiale degli
immobili.
5.1.
L’art. 47 della legge
sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst),
così come modificato dalla legge 7 febbraio 1999, in vigore dal 1° gennaio
1999, stabilisce che:
Le stime delle revisioni
generali esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono,
ai fini di tutte le loro utilizzazioni, considerate nella misura seguente:
-
in
modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il
1.1.1989,
-
con
una diminuzione del 30% nei comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.
L’art.
48 della stessa legge, sempre nella versione in vigore dal 1° gennaio 1999,
prevede poi che:
1Le stime dei
fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali ed esistenti al momento
dell’entrata in vigore della presente legge sono, ai fini di tutte le loro
utilizzazioni, considerate nella misura seguente:
-
in
modo invariato nei comuni la cui revisione generale è entrata in vigore il
1.1.1977, il 1.1.1979, il 1.1.1981, il 1.1.1983, il 1.1.1985, il 1.1.1987 e il
1.1.1989,
-
con
una diminuzione del 30% nei comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore il 1.1.1991, 1.1.1993, 1.1.1995 e 1.1.1997.
2Nei Comuni la cui revisione generale è entrata in
vigore prima del 1.1.1991, i proprietari interessati possono chiedere
all’Ufficio delle stime, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
modifica nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del
Cantone Ticino, una diminuzione del 30% della variazione della stima dei
fabbricati nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 1.1.1991 in
poi.
5.2.
Nella fattispecie, gli
immobili di __________ sono stati sottoposti a revisione generale nel 1985,
mentre la casa dei ricorrenti è stata stimata nel secondo semestre del 1988.
Di conseguenza, l’autorità
fiscale ha ritenuto applicabile l’art. 48 cpv. 1 seconda frase Lst, secondo cui
la stima di un fabbricato realizzato dopo la revisione generale deve essere
utilizzata in modo invariato nei comuni in cui la revisione generale è entrata
in vigore negli anni fra il 1977 e il 1989. Non può neppure entrare in considerazione
l’art. 48 cpv. 2 Lst, per il fatto che la variazione della stima per la nuova
costruzione è comunque anteriore al 1° gennaio 1991.
Poiché poi la stima risale
a un periodo compreso tra il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1989, al valore di
stima stesso va applicato il tasso del 6,5% per il calcolo del valore locativo.
L’operato dell'Ufficio di
tassazione è pertanto conforme alla legislazione vigente.
- Si tratta peraltro
di confrontarsi ora con le censure relative alla disparità di trattamento di
cui i ricorrenti ritengono di essere vittime.
6.1.
Per spiegarsi le ragioni
per cui il legislatore ha voluto attenuare le stime ufficiali dei soli immobili
stimati negli anni ‘90, è necessario conoscere la genesi delle norme
transitorie della Lst. Tale aspetto è già stato esaminato in modo approfondito
da questa Camera, in una sentenza del 1998 (cfr. RDAT II-1998 n. 17t pp.
325-338).
6.1.1.
Il Messaggio del Consiglio
di Stato n. 4375 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare, del 21 febbraio 1995, prevedeva delle norme
transitorie alquanto diverse da quelle contenute nella legge poi entrata in vigore.
In particolare, per i fabbricati nuovi o riattati dopo le revisioni generali
dei rispettivi comuni, il governo aveva progettato due discipline diverse, a
dipendenza del fatto che il fabbricato nuovo o riattato avesse comportato un
aumento di valore fino a fr. 30’000 o oltre tale importo. Nel primo caso, era
stata prevista l’applicazione della norma transitoria riferita alle revisioni
generali delle stime, con la conseguenza che l’aumento o la diminuzione dei
valori, ai fini fiscali, veniva fatto dipendere dalla data dell’entrata in
vigore della revisione generale delle stime. Nel secondo caso, invece, per la
quota di stima riferita alla nuova costruzione erano previsti appositi correttivi
(da un aumento del 20% ad una diminuzione del 10%), a dipendenza sia della data
di entrata in vigore della nuova stima particolare sia di quella dell’entrata
in vigore della stima generale in quel Comune.
A tale proposito, nel
Messaggio (pp. 32-34), si legge quanto segue:
«Le norme, di carattere
transitorio, sono riferite alle stime previgenti (quelle delle revisioni generali
messe in vigore a partire dal 1977 e dei successivi fabbricati nuovi o
riattati) nonché alle revisioni generali che entreranno in vigore il 1. gennaio
1997 e dei successivi fabbricati nuovi o riattati, e che, in virtù del
precedente art. 43, saranno ancora determinate in base ai disposti della legge
attualmente in vigore.
«Esse introducono, per il
periodo transitorio, quindi fino all’entrata in vigore delle revisioni generali
“allineate” ad un medesimo anno di riferimento (secondo l’art. 6) e ai fini di
tutte le utilizzazioni del valore di stima, un riequilibrio dei valori
assoggettando quelli più vecchi ad un moderato aumento (+ 10%/20%) e quelli
nuovi ad una diminuzione (‑ 10%); i valori intermedi saranno invece
mantenuti al livello attuale.
«Rileviamo che con i valori di
perequazione proposti il valore globale di stima della sostanza immobiliare di
tutto il Cantone si mantiene grosso modo al livello attuale (fr. 45.2
Miliardi).
«Lo scopo della norma non è
infatti quello di aumentare il valore della sostanza imponibile, bensì di
permettere un graduale passaggio alla nuova legge attuando tra l’altro, già
nella fase di transizione, un maggior rispetto della parità di trattamento.
«Osserviamo che per garantire
una maggiore omogeneità dei valori, con la perequazione occorre procedere in
modo differenziato a seconda se si tratta di stime relative alla revisione
generale o di quelle dei successivi fabbricati eseguiti a nuovo o oggetto di
riattamenti totali o parziali.
«Per motivi di parità si deve
infatti evitare che le stime di fabbricati di tipo analogo, costruiti o
riattati nella stessa epoca, siano considerate in maniera sensibilmente diversa
solo perché appartenenti a comuni con differente turno di revisione.
«Non si può tuttavia
ragionevolmente pretendere che il disciplinamento ‑ che, ricordiamo, ha
comunque solo carattere transitorio ‑ possa risolvere nei più piccoli
dettagli la situazione di ogni stima. Si deve infatti commisurare l’onere
necessario al risultato che si vuole raggiungere per sostenere ancora il principio
della parità di trattamento.
«I casi interessati sono
infatti circa 55’000 e vanno dalla piccola autorimessa (box), alla piccola aggiunta
a fabbricati esistenti, a migliorie interne di poco conto, sino a giungere ai
nuovi fabbricati veri e propri (case monofamiliari, stabili d’appartamento,
edifici industriali, ecc.) e ai riattamenti completi di stabili esistenti.
«Si propone quindi di fissare
a fr. 30’000.‑ il limite dell’incremento di valore oltre al quale sono
applicate misure differenziate rispetto a quelle adottate per i relativi turni
di revisione generale.
«Possiamo senz’altro affermare
che questa limitazione potrà sgravare notevolmente il lavoro amministrativo
senza per questo provocare effetti pratici rilevanti per i proprietari sia per
quanto riguarda le applicazioni fiscali che quelle contributive.
[... omissis...]
«La differenziazione proposta
per i fabbricati nuovi o riattati interesserà tutti i comuni, indipendentemente
dal loro turno di revisione, per quanto riguarda le stime dei fabbricati nuovi
o riattati a partire dal 1. gennaio 1985.
«Non si ritiene necessario
operare la citata differenziazione anche alle stime di detti fabbricati precedenti
al 1. gennaio 1985, poiché si può oggettivamente ritenere che siano
sufficientemente omogenee con quelle delle relative revisioni generali.
«Si propongono pertanto le
misure seguenti:
-
Le
stime dei fabbricati nuovi con valori inferiori a fr. 30’000.‑ o riattati
per un valore corrispondente sono sempre considerate come quelle delle
revisioni generali dei relativi comuni.
-
Per
i comuni dei bienni 1977, 1979, 1981 e 1983 tutte le stime dei fabbricati nuovi
o riattati sino al 1.1.1985 sono considerate come quelle delle revisioni
generali.
-
Le
stime dei fabbricati nuovi o riattati di tutti i comuni entrate in vigore dopo
il 1.1.1985 sono così considerate:
sino
al 1.1.1990: invariato
dal 1.1.1991:
‑ 10%
(La
quota di stima dei fabbricati riattati rimasta invariata è perequata come la
relativa revisione generale)
«Come più sopra accennato
l’applicazione differenziata della perequazione per i fabbricati nuovi o
riattati, malgrado le semplificazioni proposte, comporta un onere
amministrativo non indifferente. Essa richiede infatti di procedere a uno spulcio
meticoloso dei registri delle stime e di quelli fiscali (schedine anagrafiche)
di circa 20’000 fabbricati nuovi o oggetto di riattamento totale o parziale per
il quale si prevede l’impiego di circa 11 unità assunte per il periodo di un
anno, con un costo valutato in circa fr. 550’000.‑.».
Come si vede, il sistema
di perequazione previsto per la fase transitoria dal Consiglio di Stato era sì
estremamente preciso e rispettoso della preoccupazione di evitare disparità di
trattamento, ma era anche oltremodo complesso. Del resto, il governo per primo
ne era consapevole, se, come visto alla fine dello stralcio riportato, avvertiva
del dispendio che la realizzazione della norma transitoria avrebbe comportato.
Bisogna tener presente
che, a differenza delle disposizioni transitorie attualmente in vigore, quelle
previste dal disegno di legge del 1995 prevedevano, quali correttivi per
equilibrare i valori di stima fino all’entrata in vigore di quelli nuovi, sia
un aumento dei valori previgenti (fino al 20%) sia una loro riduzione (fino al
10%), a seconda della data della revisione generale. Di conseguenza, nel caso
di stime recenti effettuate in seguito a nuova costruzione o riattazione, con
riferimento ad immobili situati in comuni in cui la revisione generale era
molto risalente, si sarebbe posto il seguente problema: in virtù della prima
disposizione transitoria, al valore di stima ufficiale si sarebbe dovuto
applicare l’aumento del 10% o addirittura del 20%, a prescindere dal fatto che
tale stima ufficiale fosse stata recentemente elevata a causa di una nuova
costruzione. Donde la necessità di prevedere un correttivo, proprio per i nuovi
fabbricati o le parti riattate.
6.1.2.
Proprio la difficoltà di
attuare in pratica la descritta determinazione dei valori di perequazione,
scorporando la quota di stima riferita alla nuova costruzione o al riattamento,
ha costituito motivo di riesame del disegno di legge da parte della Commissione
speciale in materia tributaria.
Per quanto concerne le
revisioni generali delle stime intraprese negli anni precedenti, la Commissione
ha rinunciato agli aumenti e alle riduzioni del 10%, limitandosi ad apportare
correttivi (in più e in meno, a seconda della data di entrata in vigore delle
rispettive revisioni) nella misura del 20% e lasciando invece invariate le
stime degli anni dal 1981 al 1989.
Con riferimento ai
fabbricati nuovi o riattati, ha invece elevato il limite di valore, al di sopra
del quale si intraprende lo scorporo della quota di stima che si riferisce alla
nuova costruzione o al riattamento, da fr. 30’000.– a fr. 100’000.–.
Ecco come si esprime a
tale proposito il Rapporto n. 4375 R della Commissione speciale in materia sul
messaggio 25 febbraio 1995 concernente il progetto di nuova legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare, del 20 settembre 1996:
«Le norme transitorie hanno
quale obiettivo, da concretizzare nel periodo che intercorre fra l’entrata in
vigore della nuova legge e l’entrata in vigore simultanea in tutto il
territorio cantonale delle nuove stime determinate in base alla nuova legge, di
riequilibrare i valori di stima più vecchi con quelli più recenti per una
maggiore parità di trattamento fra i proprietari di sostanza immobiliare
ubicata in comuni la cui revisione delle stime è avvenuta in tempi diversi.
«La Commissione propone di
semplificare gli adeguamenti raggruppando le stime delle revisioni generali
entrate in vigore negli anni dall’1.1.1981 all’1.1.1989 e di incrementare la
riduzione dal 10 al 20 % delle stime delle revisioni generali entrate in vigore
dall’1.1.1991 all’1.1.1995.
«I motivi della scelta
commissionale sono i seguenti:
• I’adeguamento
delle stime nel periodo transitorio non deve causare un onere amministrativo
tale da ritardare l’entrata in vigore delle nuove stime determinate in base
alla nuova legge.
La parità
di trattamento, punto cardine della nuova legge, è assicurata solo con
l’entrata in vigore simultanea delle nuove stime determinate in base a criteri
omogenei. Le norme transitorie possono invece solo attenuare le stridenti
disparità di trattamento esistenti ma non eliminarle.
L’adeguamento
è transitorio. Verosimilmente durerà 3-4 anni, pari al tempo necessario per
rendere operativa la nuova legge con l’entrata in vigore delle nuove stime.
• Le
norme transitorie hanno ragione d’esistere perché consentono un passaggio
graduale all’adozione delle nuove stime in base alla nuova legge e consentono
d’approssimarsi a una situazione di parità di trattamento.
• Le
revisioni generali delle stime dell’1.1.1991, 1.1.1993 e 1.1.1995 sono state
effettuale con criteri omogenei.
In
occasione della riduzione del 10% delle stime, decisa nel 1993, si parificarono
le stime delle revisioni generali entrate in vigore l’1.1.1993 e l’1.1.1995
avuto riguardo a non compromettere un giusto equilibrio con i valori degli anni
precedenti.
«La Commissione ha voluto
mediare le esigenze del Dipartimento economia e finanze, miranti a mantenere il
substrato esistente, e quelle dei promotori dell’ “Iniziativa popolare per la
modifica dei valori di stima” pur nel rispetto delle summenzionate
considerazioni. Ha quindi ricercato una soluzione di convergenza per evitare
che l’irrigidimento delle posizioni pregiudicasse l’accoglimento della nuova
legge e con essa gli incontestabili miglioramenti dal profilo, ritenuto
prioritario, della parità di trattamento.
«L’incremento proposto
dell’adeguamento delle stime delle revisioni generali entrate in vigore
dall’1.1.1991 all’1.1.1995, passando da un valore di perequazione dello 0,9 del
messaggio allo 0,8 proposto dalla Commissione, congiuntamente al mantenimento
delle stime delle revisioni generali degli anni 1981 e 1983 comporterà una
riduzione di 2,29 mia. di franchi (‑5,06%) a fronte della riduzione di
0,36 mia. di franchi (‑0,8%) della proposta dell’esecutivo del valore di
stima complessivo del parco immobiliare cantonale, pari, attualmente, a 45,23
mia. di franchi.
«La Commissione non ha
ritenuto proponibili riduzioni più accentuate, perché, verosimilmente, esse
saranno oggetto d’incremento decorso il periodo transitorio.
«Adeguamenti particolari
devono essere previsti nel periodo transitorio anche per le stime di fabbricati
nuovi o riattati, effettuate dopo le revisioni generali nei rispettivi comuni.
Dal
profilo della parità di trattamento non si può far dipendere la stima di edifici,
edificati o riattati nello stesso periodo e paragonabili, dalla data d’entrata
in vigore delle stime generali nel rispettivo comune.
«Per i fabbricati oggetto di
sostanziali modifiche occorrerà scorporare il valore di stima del
"vecchio" edificio dal valore della miglioria apportata.
La
Commissione propone d’innalzare la soglia a partire dalla quale si deve
procedere a un adeguamento differenziato nel periodo transitorio da fr. 30,000.‑
a fr. 100,000.‑.
Oltre
a suddetto limite d’incremento di valore gli adeguamenti transitori delle stime
non saranno effettuati in base ai parametri validi per le stime delle revisioni
generali (art. 47) ma in base alle norme dell’art. 48.
«L’aggravio fiscale corrente
(imposta sulla sostanza, imposta immobiliare, imposta minima) supplementare
cagionato dall’innalzamento del limite proposto (+ fr. 70,000.‑) per
l’effettuazione di un adeguamento è ritenuto sostenibile in base alle seguenti
considerazioni.
«La riduzione massima prevista
nel periodo transitorio ammonta al 20%. Non si considerano le norme transitorie
riguardanti un incremento del valore di stima attuale, perché l’innalzamento
della soglia comporta in questi casi un vantaggio per il proprietario contribuente.
[... omissis...]
«La modifica proposta ridurrà
il numero delle stime da adeguare rispetto al messaggio, perché elimina da un
lato i fabbricati nuovi e riattati stimati nel periodo 1981‑83, e ne
riduce d’altro lato il numero di casi proponendo d’innalzare la soglia a fr.
100,000.–».
6.1.3.
Nonostante la relativa
semplificazione apportata al disegno di legge dalla Commissione tributaria, il
sistema di perequazione previsto dalla legge per gli anni intercorrenti fra la
sua entrata in vigore e l’adozione delle nuove stime continuava a rimanere alquanto
complesso, al punto da non consentire una sua attuazione nel primo periodo
fiscale dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Per questa ragione, la Commissione,
quando ormai i lavori parlamentari per l’approvazione del disegno di legge
erano in corso, ha proposto un emendamento delle norme transitorie, da cui è risultata
una versione molto più facile da applicare. È in questo modo che è nata la
disposizione ora in vigore.
Nel corso di una seduta
del 12 novembre 1996, il capo della Sezione bonifiche e catasto ha così
illustrato le ragioni della nuova modifica delle norme transitorie:
«in relazione alla prevista
entrata in vigore il 1° gennaio 1997 della nuova legge, è stato posto dalla Divisione
delle contribuzioni il problema dei tempi necessari per rendere operativa la
norma transitoria, questo con riferimento alle necessità di tassazione del
periodo fiscale 1997/98. Si è potuto accertare che, per mettere in atto la
norma transitoria in tempi utili per le tassazioni 1997/98, sarebbe stato
necessario l’impiego di circa 90 nuove unità di lavoro a partire da subito per
un periodo di 30 giorni. Questa constatazione ha portato alla conclusione che
la norma transitoria nella formulazione prevista dal Rapporto avrebbe potuto
essere resa operativa solo a partire dal periodo fiscale 1999/00. Sono state
pertanto valutate altre possibilità per permettere di applicare la norma
transitoria già a partire dal periodo fiscale 1997/98. Ne è risultata una semplificazione
della norma transitoria nel senso di operare unicamente una diminuzione del 20%
dei valori delle revisioni generali delle stime entrate in vigore nel periodo
dal 1991 al 1997 e relativi fabbricati nuovi rinunciando quindi agli aumenti
per i bienni 1977/79 e al disciplinamento particolare riguardante i nuovi
fabbricati dei Comuni con termini di revisione precedenti il 1.1.1991 previsti
dalla norma transitoria del Rapporto. La semplice riduzione dei valori di stima
nei Comuni con revisioni generali dal 1.1.1991 in poi (compresi i fabbricati
nuovi) permette infatti agli Uffici di tassazione di calcolare direttamente il
valore di stima corretto senza far capo a verifiche particolari da parte
dell’Ufficio di stima»
(Verbale della
Commissione speciale in materia tributaria, del 12 novembre 1996, p. 2).
La direttrice del
Dipartimento delle finanze, nella stessa seduta, ha formulato considerazioni
analoghe:
«__________conferma che,
mantenendo la norma transitoria nella versione del Rapporto commissionale, la
stessa non potrà, a causa dei tempi tecnici necessari alla correzione dei
valori di stima, essere resa operativa a partire dal periodo fiscale 1997/98.
Le maggiori difficoltà sono poste dalla necessità di individuare i fabbricati
nuovi il cui valore di stima deve essere oggetto di correzione. La soluzione di
diminuire unicamente i valori nei Comuni con revisioni generali degli anni
1991/1997 senza toccare i fabbricati nuovi degli altri Comuni è, rispetto alla
proposta commissionale e dal profilo della parità di trattamento, meno
soddisfacente. Si tratta però dell’unica alternativa praticabile se si vuole
rendere operativa la norma transitoria già a partire dal biennio fiscale
1997/98. L’Ufficio stima si è limitato unicamente a segnalare il problema, la
scelta se correggere o meno la norma transitoria compete comunque alla
Commissione»
(Verbale cit., p.
2).
Le conseguenze di questa
semplificazione, svantaggiose per i proprietari di fabbricati nuovi ubicati in
comuni con stime assoggettate a revisione generale prima degli anni ‘90, non
sono passate inosservate, ma sono state invece rilevate dalla vicepresidente
della Commissione stessa:
«la soluzione di semplicemente
correggere i valori delle revisioni generali 91/97 compresi i fabbricati nuovi
senza considerare i fabbricati nuovi dei Comuni con revisioni generali
precedenti il 1.1.1991 è, dal profilo della parità di trattamento, meno
soddisfacente della variante considerata nel Rapporto commissionale. Si tratta
però di valutare se è meglio avere una normativa transitoria meno precisa, ma
che è immediatamente operativa oppure se è preferibile adottare la soluzione
del Rapporto che è più soddisfacente dal profilo della parità di trattamento,
ma che richiede per la sua messa in atto ancora due anni di tempo»
(Verbale cit., pp.
2-3).
Lo stesso punto di vista è
stato espresso, durante la medesima seduta, dal capo della Sezione bonifiche e
catasto:
«aggiunge che tra le due
alternative quella della soluzione immediata è da preferire poiché costituisce
già un primo passo nei riguardi dei proprietari anche se non sono considerate
le costruzioni nuove nei Comuni con revisioni generali precedenti il 1.1.1991.
La normativa transitoria nella versione del Rapporto, anche se più completa dal
profilo del conseguimento della parità di trattamento, richiede invece un tempo
di attuazione tale da fame slittare l’effetto tra due anni»
(Verbale cit., p.
3).
Il presidente dell’Ufficio
di stima ha a sua volta precisato che:
«procedendo alla stima dei
nuovi fabbricati si è comunque già considerato di ponderare il valore di stima
in modo da tener conto anche dell’anno di entrata in vigore delle revisioni
generali nel rispettivo comune»
(Verbale cit., p.
3).
6.1.4.
È dunque alla luce di
questi presupposti che deve leggersi ed interpretarsi la norma transitoria di
cui all’art. 48 Lst, nella forma approvata dal Gran Consiglio in data 13
novembre 1996. Nel corso del dibattito parlamentare, la relatrice ha precisato
in aula che «il punto più debole nell’obiettivo di cercare di attenuare le
attuali disparità di trattamento» è “forse” la rinuncia ad adeguare le stime
dei fabbricati nuovi o riattati negli anni ‘90, ubicati in comuni oggetto di
revisione delle stime nel periodo dal 1977 al 1989 (Verbali del Gran Consiglio,
Sessione ordinaria autunnale 1996, Seduta V, mercoledì 3 novembre 1996, p.
489).
Non va però trascurato il
fatto che proprio da questa preoccupazione è nata la nuova versione dell’art.
48 cpv. 2 Lst, che consente appunto ai proprietari di fabbricati nuovi o
riattati, che sorgono in comuni la cui revisione generale è entrata in vigore
prima del 1.1.1991, di chiedere una una diminuzione del 30% della variazione
della stima.
6.2.
Una norma è in contrasto
con il principio della parità di tratta-mento se stabilisce differenze
giuridiche, per le quali non è rav-visabile un motivo ragionevole nei rapporti
da regolare, oppure tralascia differenze che si imporrebbero in base ai
rapporti da disciplinare (cfr. DTF 106 Ib 188). Occorre che la
differenza in-fondata o la parità di trattamento infondata si riferisca ad un
fatto essenziale (DTF 103 Ia 519).
In materia fiscale, l’art.
4 Cost. fed. si concretizza nei princìpi della generalità (ogni persona ed ogni
gruppo di persone devo-no essere imposti secondo la stessa disciplina legale) e
dell’uni-formità (tutti coloro che si trovano nella stessa situazione devo-no
essere imposti nello stesso modo) dell’imposizione nonché nel principio della
commisurazione della pressione fiscale alla capacità economica (cfr. Müller,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 79 s. ad
art. 4). Il legisla-tore gode di un’ampia discrezionalità; fino ad un certo
grado, può creare norme schematiche, che prescindono cioè dalle dif-ferenze, ma
che sono facili da applicare (DTF 104 Ia 296; 110 Ia 14; cfr. Müller,
op. cit., n. 32 ad art. 4).
6.3.
Come ha già concluso a
Camera di diritto tributario nella sentenza precedentemente citata, si deve tener
presente che, di fronte alle stime in vigore al momento dell’entrata in vigore
della nuova legge, era ben difficile progettare una disciplina transitoria che
fosse in grado di cancellare tutte le disparità di trattamento esistenti e che
si sono tollerate per lunghi anni. La ragione per cui si sono inserite le norme
transitorie deve infatti ricercarsi nella volontà di riequilibrare i valori di
stima più vecchi con quelli più recenti per una maggiore parità di trattamento
fra i proprietari di sostanza immobiliare ubicata in comuni la cui revisione
delle stime è avvenuta in tempi diversi (Rapporto cit.). Ciò significa
che le disparità di trattamento, che le norme transitorie vogliono almeno
attenuare a partire dal 1° gennaio 1997, c’erano già in precedenza. Per effetto
dei turni di revisione generale previsti dalla legge abrogata, infatti, vi
erano e vi sono tuttora palesi squilibri fra i valori vigenti in un comune e
quelli in vigore in un altro; squilibri che sono stati fin qui tollerati,
nonostante le ripercussioni che hanno sulle imposte e sui sussidi calcolati in
base a tali valori. Introducendo la riduzione del 20% (30% per il periodo
1999/2000) per le stime più recenti, il legislatore non è certo in grado di
stabilire la perfetta parità di trattamento tra i contribuenti del Canton
Ticino, ma può tutt’al più mitigare le disparità esistenti.
Già in quella sentenza,
che si occupava di un altro problema posto dalle norme transitorie della Lst,
questa Corte aveva osservato che anche chi è proprietario di una casa situata
in un comune in cui la revisione generale è entrata in vigore il 1° gennaio
1989 si domanderà perché i suoi valori di stima non possano beneficiare della
riduzione del 20% (ora del 30%) riservata a chi ha una casa in un comune la cui
revisione risale invece al 1° gennaio 1991; analogamente, chi ha la “fortuna”
di avere un immobile in un comune revisionato per l’ultima volta con effetto a
partire dal 1° gennaio 1977 continuerà a pagare le imposte in base ai valori di
vent’anni fa, senza alcun aumento, esattamente come chi ha la casa la cui stima
è invece entrata in vigore nel 1989.
Ma la Camera concludeva
con l’affermazione che sarà solo l’entrata in vigore delle nuove stime,
calcolate in base alla legge ora in vigore, che consentirà di disporre di
valori omogenei in tutti i comuni. Fino a quel momento, i proprietari di
immobili dovranno rassegnarsi a convivere con le difformità esistenti (cfr. RDAT
II-1998 n. 17t p. 337).
6.4.
Alle considerazioni che
precedono se ne deve aggiungere un’altra. Come visto, infatti, la decisione di
trattare in modo uniforme le stime degli anni ‘90 risale già al disegno di
legge del Consiglio di Stato, che ancora prevedeva l’innalzamento delle stime
più risalenti e il complicato sistema di correzione dei valori dei fabbricati
nuovi. Ciò indica che le stime entrate in vigore il 1.1.1991 e quelle dei
periodi successivi erano considerate assimilabili. La conferma si ricava dalla
lettura del rapporto della Commissione tributaria, nel quale si afferma
testualmente quanto segue: «Le revisioni generali delle stime dell’1.1.1991,
1.1.1993 e 1.1.1995 sono state effettuate con criteri omogenei» (Rapporto
cit., p. 23).
Non si può allora
considerare arbitraria la scelta del legislatore di discriminare le stime
entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 1991 e quelle precedenti, fondandosi
la stessa su un presupposto chiaro e univoco.
Del resto, una
disposizione transitoria che, come quella in esame, stabilisce un termine
generale a partire dal quale applicare una certa normativa, deve necessariamente
“scontentare” chi, per poco, non ricade sotto tale disciplina ed anche favorire
chi, per poco, vi ricade.
- Devono da ultimo
essere respinte le censure con cui i ricorrenti lamentano una violazione degli
articoli 8 cpv. 1 e 31 della Costituzione federale.
Il riferimento all’art. 8 Cost.
fed. è semplicemente incomprensibile.
Quanto all’art. 31 Cost. fed.,
che tutela la libertà di commercio e d’industria, non si vede come possa
essere invocato nel caso di imposte che colpiscono la proprietà di
un’abitazione privata. Comunque, secondo il Tribunale federale, tale
disposizione costituzionale non offre alcuna tutela contro imposte generali ma
solo contro imposte speciali sulle professioni. Queste ultime devono dunque
essere giustificate da interessi generali e non devono avere effetti
proibitivi, cioè non devono rendere impossibile il conseguimento di un guadagno
adeguato (ASA 32 p. 425; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a
ediz., vol. I, Berna/Stoccarda/Vienna 1997, § 4, n. 90, p. 122).
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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