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Numero d'incarto:
80.1999.194
Data decisione, Autorità:
22.10.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00194
Lugano
22 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 28 settembre 1999
in
materia di: IC/IFD 99/00
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, nato nel 1954, coniugato, con due figli, è domiciliato a __________
e lavora a __________ per il __________ __________ con orario irregolare.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1999/2000 il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di
trasporto per l’uso della propria automobile in ragione di fr. 14'520.- di
media annua. Nella notifica di tassazione del 16 agosto 1999 l’ Ufficio di tassazione
accordava la deduzione limitatamente a fr. 2'400.-.
Il reclamo presentato
dall’interessato veniva respinto con decisione del 27 settembre 1999, poiché i
collegamenti ferroviari tra __________ e __________ sarebbero favorevoli e non
comporterebbero tempi morti d’attesa.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione delle
spese di trasporto per l’uso dell’automobile, rilevando di iniziare il lavoro
ogni mattina alle ore 06.30 e di non aver a disposizione alcun mezzo pubblico a
quell’ora che gli consenta di raggiungere __________ da __________.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
4.2.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo
di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE del 27 ottobre 1998). Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE del 27 ottobre 1998).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts. per le
automobili (art. 3 cpv. DE del 27 ottobre 1998). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 13.- al giorno o di fr. 2’800.-
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 27 ottobre 1998).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più
adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276;
cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p. 682/83).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile
stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri
adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna
e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi
pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di
due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze
citate in: Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 84, nota 17).
4.4.
Al di là delle differenze
rilevabili nella prassi e nella giurisprudenza dei diversi Cantoni, il
riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta
dunque l'eccezione. Sebbene l'autorità fiscale cantonale non abbia emanato
direttive in materia, varrà comunque il principio che si ammette la deduzione
delle spese per il mezzo pubblico, a meno che non vi siano particolari
impedimenti o difficoltà tali da indurre a concludere che non si possa
pretendere dal contribuente l'uso dei mezzi pubblici. Circa la definizione di
criteri che permettano di rendere praticabile la suddetta distinzione, si
ritiene che non sia compito della Camera di diritto tributario ma piuttosto
dell'autorità amministrativa di provvedervi.
- Gli atti
dell’incarto non consentono a questa Camera di esprimersi nel merito. Malgrado
che il ricorrente abbia chiaramente indicato nella dichiarazione d’imposta di
avere un orario lavorativo irregolare, l’Ufficio di tassazione si è limitato a
consultare l’orario ferroviario presumendo di fatto un orario lavorativo regolare
e ha pure rinunciato a esprimersi sul ricorso.
In simili condizioni
questa Camera non può che annullare la decisione su reclamo e retrocedere gli
atti all’UT per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti e, se del caso,
dopo aver sentito il contribuente.
L’UT dovrà in particolare
accertare l’orario effettivo di lavoro del contribuente e, nel caso in cui il
dipendente avesse un certo margine nel programmare i propri tempi di lavoro,
stabilire in quale misura l’uso del mezzo pubblico sia conciliabile con
l’orario contrattuale. In questo contesto l'UT avrà altresì modo di valutare
l'esigibilità dell'uso del mezzo pubblico raffrontando i diversi tempi di percorrenza.
Non va infatti dimenticato che il fisco concede la deduzione delle spese
necessarie e non di tutte le spese che un contribuente affronta, per ragioni
soggettivamente più che legittime e comprensibili, segnatamente per comodità personale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
La decisione su reclamo del
27 settembre 1999 è annullata e gli atti del procedimento sono retrocessi all'
Ufficio di tassazione per nuova decisione dopo ulteriori accertamenti (consid.
5).
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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