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Numero d'incarto:
80.1999.197
Data decisione, Autorità:
17.03.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00197
Lugano
17 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 29 settembre 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 e IC/IFD
96 intermedia
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________. __________,
rappr. da: __________ __________ __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
Nella
tassazione IC/IFD 1995-96 del 10 maggio 1999 l’UT esponeva ai coniugi
__________ e __________ __________ un reddito d’altra fonte di fr. 72'500.- di
media annua, poiché non avrebbero provato in modo inequivocabile la provenienza
di un prestito di fr. 145'000.- apparso nella contabilità dell’azienda nel
corso degli anni 1993-94.
-
Assistiti
dallo Studio fiduciario __________ e __________ __________, i coniugi
__________ presentavano reclamo, spiegando che per esigenze economiche
__________ __________ ha contratto due prestiti, uno di fr. 50'000.- l’8 aprile
1993 e l’altro di fr. 72'000.- il 20 dicembre 1993, con suo genero __________
__________, abitante in Slovenia, mentre che la differenza di fr. 23'000.- sono
risparmi immessi dal contribuente medesimo nel corso del biennio.
Con
decisione del 27 settembre 1999 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo,
scorporando dall’importo di fr. 145'000.- l’importo di fr. 23'000.-
corrispondente a risparmi plausibili del contribuente. Non riteneva per contro
ineccepibilmente comprovato il prestito di fr. 122'000.- da parte del genero,
nonostante la copiosa documentazione prodotta e la successiva verifica fiscale
ordinata per meglio chiarire la situazione.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dallo
Studio fiduciario __________ e __________ __________, postulano nuovamente lo
stralcio del reddito d’altra fonte di fr. 61'000.- di media annua. Il
versamento del prestito sarebbe stato effettuato in marchi tedeschi e
consegnato brevi manu al contribuente, il quale non ha conservato le ricevute
del cambio non supponendo conseguenze fiscali. Gli importi sono regolarmente
stati registrati nella contabilità della ditta individuale e al momento della
trasformazione in SA sono stati trapassati e imposti alla SA come sostanza.
Produce due ricevute relative alla restituzione parziale del prestito (DM
15'000.- l’11 gennaio 1999 e DM 15'000.- il 24 settembre 1999).
-
All’udienza
del 25 novembre 1999 i ricorrenti venivano sollecitati a produrre ulteriore
documentazione atta a comprovare il prestito.
In
occasione della successiva udienza del 29 febbraio 2000, dopo aver esaminato la
documentazione prodotta in data 8 febbraio 2000, le parti, d'accordo il
giudice, hanno convenuto di ridurre il reddito d'altra fonte di fr. 31'000.-,
diminuendolo pertanto a fr. 30'00.- per la tassazione ordinaria e a fr.
35'000.- per la tassazione intermedia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione
per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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