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Numero d'incarto:
80.1999.214
Data decisione, Autorità:
29.11.1999, CDT
Incarto n.
80.1999.00214
Lugano
29 novembre 199
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 1999
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, nata nel 1972, , nubile, abita dall'inizio di marzo del 1997 a
__________ e lavora quale __________ a __________.
Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 la contribuente chiedeva le seguenti
deduzioni:
·
spese di trasporto fr.
3'096.-
·
spese di doppia economia domestica fr.
2'800.-
·
altre spese professionali fr.
2'100.-
Il 28 giugno
1999 l’ Ufficio di tassazione notificava alla contribuente la tassazione IC/IFD
1999-2000, in cui concedeva la deduzione per spese di trasporto limitatamente a
fr. 2'020.-, quella per doppia economia domestica limitatamente a fr. 233.- e
quella per altre spese professionali nella misura richiesta.
- Con
tempestivo reclamo 24 luglio 1999 __________ __________ rinnovava la richiesta
di poter dedurre spese di trasposto in ragione di fr. 3'096.- di media annua e
spese di doppia economia domestica in ragione di fr. 2'800.-, precisando che il
contratto di lavoro prevede per tre giorni alla settimana l'orario continuato.
Con
decisione del 20 settembre 1999 l’UT ammetteva parzialmente il reclamo elevando
la deduzione per doppia economia domestica a fr. 1'680.- (pari a tre quinti di
fr. 2'800.-) e diminuendo quella per spese di trasposto a fr. 1'451.-,
considerando che dal 1° marzo 1997 la contribuente poteva usufruire del mezzo
pubblico.
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede che la deduzione
per spese di trasporto venga elevata a fr. 2'490.- e quella per doppia economia
domestica a fr. 2'610.-, producendo un calcolo dettagliato.
-
Conformemente
all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni
di principio e non è di rilevante importanza.
-
Doppia
economia domestica
Sia
secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese
professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l'esercizio dell'attività professionale.
Tra gli
altri costi e spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le
spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34
lett. b LIFD).
Per le
spese professionali secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
Sono
considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al
contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio.
La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da
quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività
professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di
rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone
fisiche del 27 ottobre 1998).
La
deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr.
2'800.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori
casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE cit.), rispettivamente in fr. 5'600.--se il contribuente
soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana
(art. 4 cpv. 2 lett. b DE cit.).
Per l’IFD
le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando
il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10
febbraio 1993). Per il periodo 1999-2000 la deduzione massima è di fr. 2'800.--
all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
- Spese
di trasporto
Sono
considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per
trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora.
Per l'uso
di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1
lett. a DE del 10 dicembre 1996). Per l'uso della bicicletta, di un
ciclomotore o di una motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.–
l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE del 10 dicembre 1996). Infine, per
l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata, la spesa deducibile
corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c
DE del 10 dicembre 1996). Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione
o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza
notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la
deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai
50 cmc e fino a 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. DE del 10 dicembre
1996). La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può
in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa
di fr. 12.- al giorno o di fr. 2’600.- all’anno (art. 3 cpv. 3 DE del 10
dicembre 1996).
Anche per
l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal
luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa
dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo
privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia
disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che
il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1997-98: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
- 7.1.
Nel suo
ricorso la ricorrente fa valere di non poter utilizzare il mezzo pubblico di
trasporto a causa delle particolari condizioni di lavoro, che non le consentono
di trovarsi alla fermata del mezzo pubblico all'orario del passaggio, anche in
considerazione del fatto che l'orario lavorativo varia sovente di qualche minuto
a dipendenza delle esigenze dei clienti.
Per
economia di giudizio, tenuto conto della ridotta entità delle deduzioni in
discussione, questa Camera può accedere alla richiesta di dedurre a titolo di
spese di trasporto quelle relative all'uso del mezzo pubblico.
7.2.
Nel
determinare l'ammontare delle deduzioni occorre tener conto innanzi tutto che
la durata annua del lavoro è, tenuto conto delle vacanze, delle festività infrasettimanali
e delle normali festività, di 220 giorni lavorativi.
Va
inoltre rilevato, che, da quanto ha potuto accertare questa Camera,
interpellando un'associazione che tutela gli interessi degli automobilisti, la
distanza tra __________ e __________ è di 31 chilometri. La distanza media tra
__________ e __________ può essere stimata, secondo quanto dichiarato
dall'autorità comunale di __________, in circa cinque chilometri al massimo.
Va infine
rilevato che il costo medio del pasto di fr. 13.- viene dedotto quando il
contribuente pranza fuori casa irregolarmente (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. a DE
cit.). Negli altri casi la deduzione annua di fr. 2'800.- va equamente
suddivisa sull'arco di dodici mesi.
7.3.
Partendo
da queste premesse le deduzioni possono così essere calcolate:
a. Spese
di trasporto
Anno
1998
10 km per
3 giorni settimanali
(220
lavorativi all'anno) fr. 792.-
20 km per
2 giorni settimanali
(220
lavorativi all'anno) fr. 1'056.-
Anno
1997
- __________ (1.1. - 28.2.97),
62 km al
giorno per 37 giorni pari a
2/12 di
220 giorni fr. 1'377.-
10/12
(fr. 792.- + fr. 1'056.-) fr. 1'540.-
Totale fr. 4'765.-
b. Doppia
economia domestica
Anno
1998
1.1.-31.12.1998
3 giorni
settimanali,
pari a
3/5 di fr. 2'800.- fr. fr. 1'680.-
Anno
1997
1.1.-28.2.1997
2/12 (fr.
2'800.-) fr. 467.-
1.3.-31.12.1997
3 giorni
settimanali per 10 mesi,
pari 3/5
di 10/12 di fr. 2'800.- fr. 1'400.-
Totale fr. 3'547.-
Tali
importi globali, vale a dire calcolati su due anni, vanno dedotti in media
annua e, meglio, in ragione di fr. 1'774.- per spese di doppia economia
domestica e di fr. 2'383.- di spese di trasporto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 20 settembre 1999 è riformata come
stabilito al consid. 7.
§§ Gli
atti del procedimento sono retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non si
prelevano né spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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