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Numero d'incarto:
80.1999.249
Data decisione, Autorità:
10.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00249
Lugano
10 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell' 8 novembre 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
e IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________. __________. __________. __________
__________ am __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che i
coniugi __________ e __________ __________ sono stati illimitatamente
assoggettati all'imposta cantonale nel Canton Ticino fino al 1° novembre 1998,
quando si sono trasferiti a Uetikon am See;
-
che, con
decisioni del 16 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
notificava:
-
al
signor __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995/96 (intermedia per
inizio dell'attività lucrativa), nella quale commisurava il reddito in fr.
56'392 per l'IC e fr. 58'705 per l'IFD;
-
ai
coniugi __________ la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il
reddito in fr. 60'108 per l'IC e fr. 62'621 per l'IFD;
-
che i
contribuenti impugnavano le suddette decisioni con reclamo del 7 settembre
1999, nel quale chiedevano, in primo luogo, l'applicazione dell'aliquota per
coniugati a partire dalla data del matrimonio, e, in secondo luogo, la
deduzione di un importo di fr. 14'498.85 dal reddito del lavoro, in
considerazione del fatto che parte dei salari del 1997 non era stata versata a
causa del fallimento del datore di lavoro del marito;
-
che
l'autorità di tassazione respingeva il gravame, con decisioni dell'11 ottobre
1999, con la seguente motivazione, per il periodo 1995/96:
A proposito
dei quesiti sollevati con il reclamo si precisa che, in seguito all'inizio
dell'attività lucrativa, il reddito del lavoro determinante ai fini della
tassazione in esame è la media annua di quanto percepito negli anni di computo
1995-96. La tassazione intermedia per matrimonio non è più prevista dalla legge
tributaria in vigore. Il cumulo dei redditi fra i coniugi, nella fattispecie, è
applicato solo con il periodo successivo (1997-98) a quello in cui è avvenuto
il matrimonio;
e
con la seguente per il periodo 1997/98:
La richiesta
di riduzione del reddito dell'anno 1997 non può essere accolta in quanto il
reddito determinante ai fini della tassazione in esame è la media annua dei
redditi conseguiti negli anni 1995-96. La perdita sopportata nel 1997 non può
quindi essere presa in considerazione per la tassazione in esame;
-
che, con
scritto dell'8 novembre 1999, indirizzato all'Ufficio di tassazione e da
quest'ultimo trasmesso alla Camera di diritto tributario per ragioni di
competenza, __________ __________ solleva le questioni già sottoposte
all'autorità di tassazione, chiedendo peraltro che vengano risolte mediante
l'emissione di una tassazione intermedia per matrimonio a partire dal 30 maggio
1996 ed una intermedia per fallimento della __________ __________ __________
per il 1997;
-
che,
richiestogli dall'Ufficio di precisare se lo scritto in questione dovesse
essere considerato quale ricorso alla Camera di diritto tributario, il
contribuente ha risposto affermativamente, con lettera del 27 ottobre 1999;
-
che lo
stesso contribuente, in data 6 dicembre 1999, in seguito a decreto del
presidente della Camera, con cui veniva invitato a motivare il ricorso, ha
spiegato di contestare sia la tassazione 1995/96, nella quale non sarebbero
state concesse le deduzioni per interessi passivi e per versamenti al terzo
pilastro, sia la tassazione 1997/98, per la quale chiede che mediante una
tassazione intermedia si tenga conto della diminuzione del reddito intervenuta
nel 1997 a causa del fallimento del datore di lavoro;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT);
-
che,
all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi
(art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art.
53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito
conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici
mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che la
base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento
vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv.
3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT);
-
che la
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385), e, proprio per questa ragione, la legge
stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale
presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del
periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die
direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung,
in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in
den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278);
-
che si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei
presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a
assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT);
-
che, per
la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione
intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei
rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT);
-
che il
ricorrente ha iniziato l'attività lucrativa nel 1995 ed è quindi stato
assoggettato ad una tassazione intermedia a partire dal 1.1.1995, sulla base
dei redditi dello stesso biennio (tassazione postnumerando);
-
che non
risulta che dal reddito imponibile siano stati dedotti i contributi versati al
III Pilastro (previdenza individuale vincolata), considerati invece nella
tassazione 1997/98;
-
che tali
contributi avrebbero senz'altro dovuto essere dedotti anche nell'ambito della
tassazione 1995/96, data la diretta connessione con il motivo di intermedia
costituito dall'inizio dell'attività lucrativa;
-
che,
infatti, ancorché facoltativa, l'assicurazione III Pilastro vincolato, proprio
nella misura in cui è appannaggio dei salariati e degli indipendenti, non può
esistere se non in relazione con l'esercizio di un'attività lucrativa ed
appartiene quindi quanto meno indirettamente agli elementi toccati dall'intermedia
per inizio dell'attività lucrativa (cfr. artt. 4 e 82 cpv. 2 LPP; inoltre OPP 2
artt. 28-32 e OPP 3);
-
che
questa Camera ha pertanto già avuto modo di concludere che la deduzione dei
contributi versati al III Pilastro deve essere considerata nell'allestimento
dell'intermedia (cfr. CDT 161 del 3 settembre 1990 in re A. M.; cfr.
inoltre AA.VV., Kommentar zum Aargauersteuergesetz, p. 663 s.; v. anche
CDT n. ..__________ del 23 marzo 1998 in RDAT
II–1998 n. 7t pp. 292-293);
-
che,
quanto agli interessi passivi versati nel 1996 alla Cassa __________, gli
stessi non possono per contro essere inclusi nel calcolo dell'imponibile per il
periodo 1995/96, non rientrando essi fra gli elementi interessati dalla
tassazione intermedia;
-
che il
ricorso può pertanto essere parzialmente accolto, nella misura in cui si
riferisce alla tassazione IC/IFD 1995/96;
-
che, per
il periodo successivo, il ricorrente chiede invece che dal reddito del lavoro
sia dedotto l'importo per il quale, nell'ambito del fallimento della __________
__________ __________ gli è stato rilasciato un attestato di carenza beni per
salari non pagatigli nel 1997;
-
che, per
le ragioni già esposte, tale richiesta non può essere accolta, per il fatto che
il reddito imponibile nel periodo fiscale 1997/98 è costituito, come detto, dal
reddito del lavoro percepito nel periodo di computo 1995/96, con la conseguenza
che il mancato versamento di parte del salario del 1997 potrà riflettersi solo
sul successivo periodo fiscale 1999/2000 (limitatamente, peraltro all'imposta
federale diretta, dal momento che l'assoggettamento all'imposta cantonale è
cessato, come già anticipato, con la partenza per altro cantone nel corso del
1998);
-
che,
pertanto il ricorso in materia di IC/IFD 1997/98 deve essere respinto;
-
che va
comunque fatta ancora una precisazione: nella misura in cui il ricorrente
chiede una tassazione intermedia per il 1997 e il 1998, a dipendenza della
pretesa diminuzione di reddito che sarebbe stata determinata dal fallimento
della società da cui dipendeva, la relativa istanza andrebbe indirizzata
all'Ufficio di tassazione, che dovrebbe emettere una decisione separata in
materia di tassazione intermedia;
-
che il
ricorrente deve comunque essere avvertito circa la tassatività dei motivi di
tassazione intermedia previsti dagli artt. 45 LIFD e 55 LT e circa
l'interpretazione restrittiva che ne dà la giurisprudenza del Tribunale
federale;
-
che
pertanto, per non anticipare una decisione che spetterebbe all'autorità di tassazione,
questa Camera si astiene da una presa di posizione formale in merito alla
sussistenza di un motivo di tassazione intermedia e lascia al ricorrente la
libertà di decidere se valga la pena inoltrare una separata istanza in tal
senso all'Ufficio competente;
-
che,
nonostante l'esito in gran parte sfavorevole del ricorso, si rinuncia comunque
a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- 1.1. Il
ricorso in materia di IC/IFD 1995/96 è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, dal reddito imponibile sono dedotti i contributi versati al 3°
Pilastro (previdenza individuale vincolata) negli anni 1995/96.
1.2. Il
ricorso in materia di IC/IFD 1997/98 è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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