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Numero d'incarto:
80.1999.254
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00254
Lugano
3 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________ Consulenze fiscali
e fiduciarie, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
notifica di tassazione del 15 marzo 1999 l'Ufficio di tassazione di Locarno
aggiungeva ai redditi dichiarati da __________ __________, nato nel 1959, di
professione carrozziere, un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.- di media
annua, poiché dall'esame dei dati forniti dal contribuente risultava una
mancanza di liquidità.
Il
reclamo cautelativo presentato da __________ __________, avvalendosi del
patrocinio della __________ __________, veniva respinto con decisione dell'8
novembre 1999. Secondo l'Ufficio di tassazione il reclamante non avrebbe
prodotto, entro il termine assegnatogli, la documentazione necessaria a
comprovare il versamento di fr. 100'000.- da parte della madre, signora
__________ __________ __________, segnatamente l'originale o la copia
dell'addebito bancario o postale. Il documento presentato dal reclamante quale
prova del debito nei confronti della creditrice non era infatti sufficiente,
poiché non dimostrava che la somma era stata versata dalla persona menzionata,
dato che il presunto creditore è menzionato come "ordinante".
-
Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, sempre assistito dalla
__________ __________, rileva che l'avviso di accredito della __________ di
__________ __________ era stato trasmesso già il 2 settembre e che non esiste
nessun altro documento.
-
In
occasione dell'udienza del 23 febbraio 2000, dopo aver riesaminato il calcolo
del dispendio, le parti, consenziente il giudice, hanno convenuto di ridurre il
reddito d'altra fonte a fr. 10'000.- di media annua. Il ricorrente ha quindi
dato atto che il debito verso la madre al 1° gennaio 1997 non è più esistente.
-
Il
presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge
organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14
maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario decide nella
composizione di un Giudice unico le cause, che come la presente non pongono
questioni di principio e non sono di rilevante importanza;
Per questi motivi,
visti per le spese gli
art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo dell' 8 novembre 1999 è riformata nel senso
che il reddito d'altra fonte viene ridotto a fr. 10'000.- di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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