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Numero d'incarto:
80.1999.257
Data decisione, Autorità:
03.03.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00257
Lugano
3 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 1999
in materia di: revisione
della procedura di contravvenzione per sottrazione d'imposta cantonale e
federale
presentato da:
__________ __________, __________ - __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, cittadino italiano domiciliato a __________, veniva arrestato il
__________ __________ 1993 a __________, sia perché a partire dagli anni
1991/92 aveva svolto attività lucrative in Svizzera senza avere ottenuto i
relativi permessi di soggiorno e di lavoro sia perché l'autorità penale napoletana
aveva spiccato a suo carico un mandato di cattura internazionale per il reato di
associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
Venuta a
conoscenza dell'esistenza del procedimento penale in questione, in data 12
gennaio 1994, la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento cantonale dell'economia
e delle finanze (allora Amministrazione cantonale delle contribuzioni, ACC) notificava
a __________, presso il __________ cantonale, una diffida concernente una
sottrazione d'imposta per i periodi fiscali 1991/92 e 1993/94.
- In
data 9 settembre 1994, l'ACC e il rappresentante del contribuente, avv.
__________ __________, sottoscrivevano un accordo, secondo il quale «considerata
la difficoltà di poter scindere in modo esatto l'attività svolta da parte del
contribuente __________ e quella effettuata tramite la società __________
__________ di __________», i redditi netti non dichiarati da __________
venivano definiti in fr. 150'000 all'anno per il periodo 1991/92 e in fr.
175'000 per il periodo 1993/94; l'ammontare complessivo di ricupero d'imposta,
multe e interessi veniva pertanto commisurato in fr. 396'419.60. Inoltre,
veniva convenuto il versamento di un ulteriore importo di fr. 25'700,
corrispondente al ricupero d'imposta e alle multe a carico della __________
__________ di __________. L'accordo si concludeva con la clausola secondo cui i
suoi effetti erano subordinati al pagamento dell'importo di fr. 425'000 a
favore dell'Ufficio di esazione.
Di
conseguenza, dopo il versamento dell'importo indicato, in data 20 ottobre 1994,
l'ACC notificava al contribuente le multe e le decisioni circa il ricupero
delle imposte sottratte, precisando che i versamenti in questione erano già
avvenuti il 28 settembre 1994.
Non
contestate, le suddette decisioni diventavano definitive trascorsi i trenta
giorni.
- Con
istanza del 27 settembre 1999, indirizzata alla Divisione delle contribuzioni,
__________ __________ chiedeva la revisione delle decisioni appena menzionate.
Argomentava di avere da poco potuto prendere visione della documentazione relativa
alla procedura di contravvenzione e di ricupero d'imposta, "nell'ambito
della ridefinizione di suoi rapporti bancari". Ritiene che, notificandogli
le decisioni in questione solo dopo che l'autorità fiscale aveva ottenuto il
pagamento degli importi stabiliti nell'ambito delle procedure in corso,
l'autorità fiscale abbia commesso un abuso di potere e sia incorsa
nell'arbitrio.
La
Divisione delle contribuzioni respingeva l'istanza con decisione del 10
novembre 1999, nella quale sottolineava la circostanza che il contribuente era
stato patrocinato durante l'intera procedura da diversi legali e consulenti
fiscali. Quanto alle modalità di esecuzione della decisione, caratterizzate dal
versamento prima dell'intimazione della decisione, l'autorità rilevava come
tale procedura fosse stata concordata fra le parti, nell'ambito dell'accordo
intervenuto al termine della trattativa.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
ripropone la richiesta di revisione delle decisioni dell'autorità fiscale.
Adduce
anzitutto che la procura conferita al suo legale era limitata ai rapporti con
l'autorità penale, sicché il suo operato nell'ambito della procedura con
l'autorità fiscale costituirebbe addirittura un "raggiro" ai danni
del ricorrente, posto in essere non solo dai suoi rappresentanti ma anche dal
sig. __________ __________, presidente del Consiglio d'amministrazione della
__________ __________. Inoltre, notificandogli le decisioni solo dopo che il
pagamento delle multe e delle imposte sottratte era già avvenuto, l'autorità
avrebbe vanificato il ricorso, da parte del contribuente, ai rimedi giuridici
garantitigli dalla legge.
- 5.1.
Sia in
materia di imposta federale diretta sia in materia di impo-sta cantonale, sono
tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o
sentenza cresciuta in giudicato:
a) la
scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la
mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o
di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra
violazione di princìpi es-senziali della procedura;
c) il
fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisio-ne o sulla
sentenza.
(art. 232
cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).
5.2.
Come già l’abrogata
legge tributaria del 1976, entrambe le legi-slazioni in esame escludono poi la
revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevol-mente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura
ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2
LIFD).
L’istituto
della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti
invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed
ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme
essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi
d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può
supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di
avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, cons.
3b; 103 Ib 89 s., cons. 3; 98 Ia 572 s., cons. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152,
cons. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., cons. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, Basilea 1986, n. 43, p. 265, IVc; Haesler, Die Revision rechtskräftiger Steuerverfügungen zugunsten des
Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna
1991, p. 1111; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436; Vallender, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen
Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997, vol. I, tomo I,
n. 25 all’art. 51 LAID, p. 575; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 155, n. 42, p. 1087).
Di
conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione,
cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).
Il
Tribunale federale ha così deciso che, quando I'autorità fiscale comunica per
iscritto al contribuente, al momento della notificazione della tassazione,
delle modificazioni rispetto alla dichiarazione d'imposta e delle notevoli
maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione è esclusa (Tribunale
federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA 67 p.
391 = RDAF 55/1999 p. 440).
- Il
ricorso appare chiaramente destituito di fondamento.
6.1.
In primo
luogo va rilevato come il ricorrente non contesti di avere regolarmente ricevuto
le decisioni di cui ora chiede la revisione. Al riguardo, afferma di non averle
impugnate non per incuria o disattenzione "ma solamente per il fatto che
gli è stato materialmente impossibile ricorrere avendo l'autorità fiscale
trattenuto arbitrariamente già con decisione 28 settembre 1994 quanto poi
avrebbe deciso – successivamente quindi !! – solamente con decisione del 20
ottobre 1994".
È quindi
frutto di una sua libera scelta la mancata interposizione di un reclamo contro
le suddette decisioni. Se fosse vero che a suo tempo ha rinunciato ad impugnare
le decisioni fiscali in considerazione perché gli
sembrava inutile contestare decisioni già eseguite, dovrebbe allora spiegare
cosa lo ha indotto poi a cambiare opinione, cinque anni dopo.
6.2.
Venendo
ai rimproveri concretamente mossi all'autorità fiscale, l'asserita violazione
dei principi essenziali di procedura sarebbe costituita, come detto, dalla
circostanza che l'autorità fiscale avrebbe esatto il pagamento dei debiti
d'imposta da ricuperare e delle multe fiscali prima di emettere le decisioni.
A tale
censura deve essere fatta una prima obiezione: se davvero il ricorrente fosse
venuto a conoscenza del contenuto dell'accordo sottoscritto dal fisco con il
suo rappresentante solo dopo l'intimazione delle decisioni fiscali in
discussione ed egli non fosse stato d'accordo, non si comprende perché mai non
abbia manifestato tale disaccordo prima dei cinque anni dalla notificazione
delle decisioni.
Ma aldilà
di questo argomento prettamente logico, il ricorrente trascura un fatto fondamentale:
il modo di procedere, invero particolare, adottato nel suo caso e caratterizzato
dall'esecuzione dei pagamenti prima ancora dell'emissione delle decisioni, è
stato concordato dal suo rappresentante e dall'autorità fiscale, proprio in
considerazione delle peculiarità della fattispecie. Anzitutto, il ricorrente
non era domiciliato in Svizzera e, dopo che l'autorità penale aveva disposto il
dissequestro dei suoi beni in Svizzera, aveva un evidente interesse alla
conclusione della procedura di sequestro avviata dall'autorità fiscale mediante
istanza alla Pretura di Lugano. È infatti evidente che, se non fosse
intervenuta la transazione su cui si fondano le decisioni contestate, la
procedura di contravvenzione e di ricupero si sarebbe protratta oltre, con il risultato
inevitabile del sequestro dei beni del ricorrente mediante decreto della Pretura.
In secondo luogo, la via dell'accordo era giustificata dalle difficoltà di
accertamento dei redditi sottratti all'imposizione.
6.3.
Quanto
alle pesanti considerazioni indirizzate al suo rappresentante legale ed a terze
persone coinvolte nella procedura di contravvenzione e di ricupero d'imposta, pare
evidentemente difficile credere nell'ipotesi del "raggiro" a suo
danno. Dagli atti risulta, al contrario, che l'avv. __________ ha agito nel
chiaro intento di evitare che l'autorità fiscale ottenesse il sequestro dei
beni in Svizzera, che erano appena stati dissequestrati dalla magistratura
penale. Come ciò sia indizio o prova di un "raggiro" il ricorrente
non lo spiega.
6.4.
Del
resto, se anche si volesse accogliere la tesi del ricorrente e considerare attendibile
l'ipotesi del danno da lui subito a causa dell'operato dei suoi rappresentanti,
la conclusione non sarebbe diversa.
Si possono
a tale proposito richiamare le considerazioni formulate da questa Camera nel
caso, deciso recentemente, di un contribuente che, impugnata con reclamo la
propria tassazione, era stato convocato ad un’audizione presso l’Ufficio di
tassazione e vi aveva inviato un rappresentante contrattuale, il quale aveva
sottoscritto una transazione con l’autorità fiscale; in quell’occasione, la
Camera di diritto tributario ha stabilito che il ricorrente non poteva in
seguito mettere in discussione il suddetto accordo, argomentando che il
rappresentante, che non aveva esibito alcuna procura scritta all’udienza,
avrebbe oltrepassato i limiti del proprio potere di rappresentanza (CDT n.
..__________ del 10 febbraio 1998, in RDAT II-1998
n. 9t, pp. 298-300).
6.4.1.
Nella
sentenza appena menzionata, questa Corte ha ammesso che, al momento di
presentarsi dinanzi all’autorità fiscale per discutere la tassazione dei
contribuenti, il loro rappresentante non sembrava avere esibito una procura
scritta, dalla quale fosse possibile evincere l’esistenza di eventuali
limitazioni dei suoi poteri di rappresentanza.
Tuttavia,
in primo luogo né l’art. 117 LIFD né l’art. 190 LT, che disciplinano la rappresentanza
contrattuale, richiedono la forma scritta, per la procura. Una procura scritta
deve essere prodotta solo su richiesta esplicita dell’autorità fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 1
ad art. 117 LIFD, p. 400).
6.4.2.
Si deve
inoltre tener presente che, per il codice delle obbligazioni, devono essere
tutelati i terzi che hanno confidato in buona fede nell’esistenza di una
procura, mentre quest’ultima nei rapporti interni non era stata conferita o
aveva una minore estensione (cfr. art. 33 cpv. 3 CO: «Se il rappresentato
comunica la facoltà ad un terzo, la sua estensione in confronto di quest’ultimo
è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione»). Da tale principio discende
la conseguenza, per il diritto fiscale, che deve essere tutelato l’affidamento
dell’autorità nell’esistenza della procura che le è stata comunicata,
nonostante la difforme volontà del contribuente (Stähli, Die Rechtstellung des Steuervertreters,
Berna, 1994, p. 104).
6.4.3.
La Camera
aveva allora concluso che, se anche la procura conferita dai ricorrenti al
rappresentante fosse stata limitata alla sola discussione di un fattore
contestato oppure escludesse la facoltà di sottoscrivere una transazione, tali
eventuali limitazioni esistenti nei rapporti interni tra rappresentante e
rappresentato non sarebbero comunque state opponibili all’autorità di tassazione.
6.5.
Le stesse
considerazioni possono essere estese anche al caso del ricorrente.
Anzi,
nella fattispecie vi è persino l'inconfutabile prova dell'esistenza del
rapporto di rappresentanza contestato. Negli atti del procedimento del 1994 vi
sono infatti diversi scritti in cui l'avv. __________ fa presente all'autorità
fiscale la difficoltà di conferire con il ricorrente, in seguito al suo
trasferimento in un penitenziario di Napoli. Il 18 luglio 1994, tuttavia,
__________ comunica all'ACC di avere ottenuto l'adesione di __________ alla
proposta di transazione formulata insieme all'autorità fiscale.
Il
consenso del ricorrente risulta pure da uno scritto del 30 agosto 1994, inviato
dall'avv. __________ alla __________ di __________ __________ e __________, e
nel quale, premesso che è intervenuto un accordo fra il signor __________ e il
fisco, si legge testualmente quanto segue:
«Allegata trova una procura
firmata da __________ __________ a favore del sottoscritto con l'autorizzazione
a formalizzare l'accordo con l'Autorità fiscale e a trasferire l'importo di
Frs. 425'000.–. Per rendere possibile questa operazione si rende necessario di
realizzare parte dei titoli che compongono il patrimonio del conto __________».
A questo
punto, ritenuto che la Banca non avrebbe certo proceduto al trasferimento dei
beni del ricorrente senza averne verificato il consenso, si dovrebbe quanto
meno ipotizzare che anche l'istituto di credito stesso abbia preso parte al
"raggiro" di cui il contribuente si sente vittima.
- Per
le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1'500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 1'580.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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