AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1999.262
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00262
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 1999
in materia di: ipoteca legale
imposte comunali 1994 - 1998
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
L’8
febbraio 1985 i coniugi __________ e __________ __________ donavano alla figlia
__________ __________ il mapp. N. __________ di __________ -__________ (ora n.
__________ RFD) di complessivi mq 3283 nello stato di fatto e di diritto in cui
ritrovava. Il diritto d’abitazione, costituito nel 1977, a favore dei donanti
veniva rettificato, circoscrivendolo ai subalterni A, B e C (casa e fabbricati)
ad esclusione quindi del subalterno d (prato giardino). In pari tempo veniva
costituito un diritto d’usufrutto vita natural durante a favore dei donanti,
pure limitatamente ai subalterni A, B e C. La figlia donataria si obbligava tra
l’altro verso i genitori a pagare “le imposte comunali, cantonali e federali ed
ogni altro pubblico tributo in genere” dal momento dell’iscrizione avvenuta a
registro.
1.2.
Il
23 settembre 1999 la Cassa comunale di __________ -__________ intimava poi a
__________ __________ quattro conteggi di quantificazione dell’ipoteca legale
relativi agli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, risp. di fr. 2'002,70, di fr.
1'950,70, di fr. 1092,20 e di fr. 1'603,85, interessi compresi.
1.3.
In
data 8 novembre 1999, successivamente quindi alla suddetta notifica dei
conteggi di quantificazione dell'ipoteca legale da parte del Comune, l’Ufficio
circondariale di tassazione di Bellinzona notificava a __________ __________ i
conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale in materia d’imposta
cantonale per i periodi fiscali 1995-96 e 1997-98.
1.4.
Con
decisione dell’11 novembre 1999 il Comune di __________ -__________ respingeva
il reclamo presentato da __________ __________ contro i conteggi di
quantificazione dell’ipoteca legale per l’imposta comunale.
1.5.
Con
il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la decisione su
reclamo del Comune di __________ -__________ dell’11 novembre 1999 in materia
di conteggi di quantificazione dell'ipoteca legale per l’imposta comunale.
Chiede inoltre lo stralcio delle tasse d'esazione dall'importo assistito dal
beneficio dell'ipoteca legale.
1.6.
Con
osservazioni del 25 gennaio 2000 il Comune di __________ -__________ rileva in
particolare che nel reclamo del 22 ottobre 1999 __________ __________ non ha
sollevato contestazioni di sorta quanto alla forma e alla sostanza dei conteggi
che le sono stati notificati, ma unicamente quanto alla possibilità di
controllare l'importo degli interessi. Ritiene quindi tardive e pretestuose le
nuove contestazioni fatte valere nel ricorso. Aderisce nondimeno allo stralcio
delle tasse d'esazione dagli importi garantiti da ipoteca legale, segnatamente
fr. 31,85 sia per il 1995 sia per il 1996 e fr. 15.15 per il 1997.
1.7.
Con
memoria del 27 marzo 2000 la ricorrente rileva di non più contestare il
principio dell'ipoteca legale, ma di mantenere la contestazione relativamente
all'importo. Produce i nuovi conteggi d'ipoteca legale per l'imposta cantonale
1995-96 e 1997-98 emessi dall'Ufficio di tassazione con decisioni su reclamo
del 21 marzo 2000.
- 2.1.
Con il ricorso possono essere fatti valere tutti i
vizi della decisione impugnata e della procedura anteriore (cfr. art. 227 cpv.
3 LT 1994). La Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’
autorità di tassazione nella procedura di tassazione (cfr. art. 228 cpv. 1 LT
1994. Essa decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze
dell’ istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla
tassazione impugnata (cfr. art. 230 cpv. 1 LT 1994).
2.2.
Tale
normativa procedurale non diverge, su questo punto da quella precedentemente in
vigore. Infatti, anche secondo l'art. 184 cpv. 1 LT e l'ancor precedente art.
53 cpv. 1 LPT, la Camera di diritto tributario non era vincolata alle proposte
delle parti né alla tassazione impugnata.
2.3.
Dottrina
e giurisprudenza hanno quindi sempre ammesso, in ossequio alla massima dell'ufficialità,
che in sede di ricorso possano essere sollevate questioni che in precedenza e,
meglio in sede di reclamo, non erano state contestate (cfr. per tutte CCR
- 827 del 9 maggio 1955; CCR n. E 1005 del 12 aprile 1965, in Rep. 1965
- 107; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p.
139) o che erano state decise conformemente alle indicazioni del contribuente
(cfr. Masshardt/Tatti, Imposta federale diretta, Porza 1985, n. 7 del
commento all'art. 106 DIFD, p. 437).
Della
negligenza del contribuente si sarebbe tuttavia potuto tener debito conto nella
determinazione della tassa di giudizio e delle spese processuali, per il fatto
che l'Autorità giudiziaria si vede investita di un ricorso che avrebbe potuto
essere evitato (Rep. 1965 p. 107).
2.4.
Il
ricorso rappresenta quindi dal profilo del potere cognitivo, secondo il diritto
previgente, un rimedio giuridico ordinario completo (vollkommenes
Rechtsmittel), mediante il quale possono essere fatti valere tutti i vizi
del provvedimento impugnato e della procedura precedente (Casanova,
Rekursverfahren, in ASA 61, p. 644).
La
natura giuridica di tale istituto è stata confermata dalla LT del 1994, che per
altro riprende testualmente la normativa della LIFD (cfr. artt. 140-142 LIFD) e
della LAID (cfr. art. 48 LAID).
Con
il ricorso possono quindi essere censurati tutti i vizi del provvedimento
impugnato e della precedente procedura (Zweifel/Athanas, Bundesgesetz
über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und der Gemeinden,
Basilea-Francoforte 1997, p. 555).
2.5.
Ne
viene pertanto che l'eccezione sollevata dal Comune di __________ -__________
circa la mancata contestazione in sede di reclamo degli elementi posti alla
base del conteggio di quantificazione dell'ipoteca legale è priva di
fondamento.
A
questa Camera non è precluso di entrare nel merito di tutte le contestazioni
sollevate, ivi comprese quelle che riguardano lo stadio di procedura che
precede il reclamo.
- 3.1.
Nel
caso in esame, la ricorrente ha desistito - si veda la memoria del 27 marzo
2000 - dalle contestazioni di principio relative all'ipoteca legale. L'esame
del ricorso sarà pertanto limitato all'ammontare della stessa.
3.2.
L'imposta
comunale è prelevata secondo le classificazioni per l'imposta cantonale del
medesimo anno (art. 276 cpv. 1 LT). Essa è calcolata applicando il
moltiplicatore comunale all'imposta base (art. 276 cpv. 2 LT)
Il
comune preleva inoltre un'imposta immobiliare (cfr. art. 274 cpv. 1 lett. c LT;
art. 291 LT), pari all' uno per mille del valore di stima ufficiale all'inizio
dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (cfr. art. 293 LT).
3.3.
Ne
viene quindi che i debiti d'imposta che hanno una relazione particolare con
l'immobile e che sono quindi assistiti da ipoteca legale (cfr. art. 252 cpv. 1
LT) non possono essere che quelli accertati dall'autorità fiscale cantonale,
cui deve essere applicato il moltiplicatore d'imposta comunale, con la sola
aggiunta dell'imposta immobiliare comunale.
3.4.
Nel
caso in esame, il Comune ha emesso i propri conteggi di quantificazione
dell'ipoteca legale il 23 settembre 1999, ancor prima quindi di quelli
cantonali, che sono stati notificati soltanto l'8 novembre successivo.
Vero
è che il Comune aveva preliminarmente chiesto informazioni all'autorità fiscale
cantonale. Altrettanto vero è però che la procedura relativa ai conteggi per la
quantificazione dell'ipoteca legale cantonale non era ancora terminata. Il 21
marzo 2000 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona ha emesso le decisioni su
reclamo in materia di ipoteca legale per i periodi IC 1995-96 e 1997-98.
L'imposta
cantonale assistita da ipoteca legale ammonta per il periodo 1995-96 a fr. 1'991.80
(invece di fr. 1'295.-) e per il periodo successivo fino al 24 ottobre 1998 a
fr. 1'908,85 (invece di fr. 2'190.90).
I
conteggi emessi dal Comune vanno pertanto ricalcolati partendo da quanto
stabilito dall'Ufficio di tassazione in sede di reclamo il 21 marzo 2000. A
nuovi importi che ne scaturiranno, il Comune potrà aggiungere l'importo annuo
dell'imposta immobiliare comunale.
Dagli
importi assistiti da ipoteca legale vanno invece stralciate le tasse di
esazione, come pacificamente ammesso dal Comune.
Per questi motivi,
visto per le spese l'
art. 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto a'sensi dei considerandi.
§ Le
decisioni su reclamo del Comune dell'11 novembre 1999 e le decisioni del 23 settembre
1999 sono annullate. Gli atti del procedimento sono retrocessi al Comune di
__________ -__________ per l'emissione di nuovi conteggi di quantificazione
dell'ipoteca legale 1995-98 conformemente a quanto stabilito al consid. 3.3.
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster