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Numero d'incarto:
80.1999.263
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00263
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 1999
in materia di: IC 97/98 e IC 99/00
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: lic. jur. __________. __________,
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che i
coniugi __________ sono limitatamente imponibili in Ticino dal 1° giugno 1997,
in quanto proprietari di un immobile nel Comune di __________;
-
che nella
dichiarazione d'imposta IC 1997-98 chiedevano la deduzione di un importo di fr.
6'500.- di media annua per spese di manutenzione;
-
che sia
nella notifica di tassazione IC 1997-98 del 17 maggio 1999, a valere dal 1°
giugno 1997, sia nella notifica di tassazione IC 1999-2000, pure del 17 maggio
1999, l'Ufficio di tassazione concedeva loro unicamente la deduzione forfetaria
del 25% del valore locativo, per un importo di fr. 2'956.- di media annua;
-
che anche
in sede di reclamo veniva confermata la suddetta deduzione, poiché il
patrocinatore dei ricorrenti, la __________ __________ di __________, non aveva
prodotto i giustificativi delle spese effettive (cfr. decisioni su reclamo IC
1997-98 e 1999-2000, entrambe del 27 settembre 1999);
-
che con
lettera del 27 ottobre 1999, pervenuta all'Ufficio di tassazione il giorno successivo,
i contribuenti, assistiti dall'avv. __________, presentavano i giustificativi
delle spese di manutenzione;
-
che con
scritto del 17 dicembre 1999 il giudice invitava l'Ufficio di tassazione a
voler prendere posizione sulla richiesta di dedurre le spese effettive sulla
base della documentazione prodotta;
-
che il 3
marzo 2000 il giudice sollecitava l'Ufficio di tassazione a prendere posizione
sul ricorso;
-
che
finalmente in data 7 aprile 2000 l'Ufficio di tassazione comunicava che dall'esame
della documentazione presentata non era dato sapere se si tratti di spese di
manutenzione o di miglioria, che occorrono al riguardo maggiori delucidazioni
da parte del patrocinatore dei ricorrenti e che comunque per il periodo IC
1997-98 (inizio assoggettamento dal 1° giugno 1997) le spese sopportate negli
anni 1997-98 sono spese straordinarie, che possono essere considerate solo nel
periodo seguente;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, a
seguito della produzione in sede di ricorso, dei giustificativi delle spese l'Ufficio
di tassazione stesso avverte la necessità di ulteriore approfondimento circa la
natura delle stesse se di manutenzione ordinaria o se di miglioria;
-
che in
simili condizioni appare opportuno annullare in ordine entrambe le decisioni su
reclamo del 27 settembre 1999 e retrocedere gli atti all'Ufficio di tassazione
per ulteriori accertamenti, convocando se del caso il rappresentante dei
ricorrenti;
-
che
questo Giudice rinuncia a prelevare spese e tassa di giustizia, anche se il presente
ricorso avrebbe potuto essere evitato con la tempestiva produzione della documentazione
da parte dei ricorrenti già in sede di reclamo (cfr. art. 231 cpv. 2 LT), ma
non concede alcuna indennità a titolo di ripetibili;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è accolto nel senso che,
annullate in ordine le decisioni su reclamo del 27 settembre 1999, gli atti del
procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per nuove decisioni
suscettibili d'essere impugnate, dopo ulteriori accertamenti.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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