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Numero d'incarto:
80.1999.273
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.1999.00273
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1999
in materia di: imposte alla fonte 1998
presentato da:
__________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 26
marzo 1999 __________ __________ -__________ contestava la trattenuta
dell’imposta alla fonte effettuata dal suo datore di lavoro, Camping __________
di __________;
-
che il 15
aprile 1999 l’Ufficio di tassazione imposte alla fonte chiedeva alla
contribuente informazioni circa l’esatta data d’inizio e di cessazione
dell’attività;
-
che con
lettera dell’8 settembre 1999 l’Ufficio, dopo aver esaminato la scheda
salariale della contribuente del 1998, confermava la correttezza dell’aliquota
d’imposta applicata;
-
che il 12
novembre l’Ufficio si rivolgeva ulteriormente alla contribuente chidendole di
precisare se aveva percepito nel periodo da marzo a giugno delle indennità di
disoccupazione;
-
che con
decisione su reclamo del 24 novembre 1999 l’Ufficio imposte alla fonte
rettificava il conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte, aggiungendo al
reddito del lavoro di fr. 11'537,75 le indennità di disoccupazione erogate
dalla cassa di disoccupazione __________ in ragione di fr. 6'018,75, con la
conseguenza che l’imposta dovuta, stante un’aliquota dell’8,7%, ammontava a fr.
1'527,40 e non a fr. 1'305,35;
-
che con
il presente, tempestivo ricorso la ricorrente contesta l’applicazione
dell’aliquota e la differenza chiestale dall’Ufficio imposte alla fonte di fr.
222,35;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e
penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto
tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che
non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che il
ricorso appare destituito di ogni e qualsiasi fondamento;
-
che,
contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, l’Ufficio non le ha applicato
l’aliquota del 10,7%, bensì - come emerge chiaramente dalla decisione su
reclamo - quella dell’8,7%;
-
che tale
aliquota è conforme ai redditi conseguiti dalla ricorrente, nei quali devono
essere incluse anche le indennità di disoccupazione non dichiarate e a quelli
del marito (cfr. Tabella C in caso di doppio reddito);
-
che pertanto
la differenza chiestale dall’Ufficio non è dovuta tanto all’aliquota d’imposta,
quanto piuttosto all’assoggettamento dei redditi derivanti dalle indennità di
disoccupazione;
-
che in
simili condizioni il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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