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Numero d'incarto:
80.1999.38
Data decisione, Autorità:
23.04.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00038
Lugano
23 aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1997-98, inoltrata in data 26 marzo 1997, __________ __________,
domiciliato a __________, chiedeva la
deduzione dal reddito di un importo di fr. 6'000.–, per spese di malattia,
infortunio o invalidità. Alla dichiarazione erano allegate due note d'onorario
di fr. 3'000.- ciascuna del dott. __________
per trattamento laser della miopia.
Nella notifica di
tassazione del 14 aprile 1998 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona negava la
deduzione per spese di malattia.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 24 aprile 1998, ribadendo tra l'altro la
richiesta di deduzione delle spese di malattia per la laserterapia della
miopia.
Il reclamo veniva respinto
dall'UT con decisione dell' 8 febbraio 1999, argomentando che l'intervento di laserterapia
non è deducibile in quanto non riconosciuto dalla cassa malati.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ contesta la decisione su
reclamo dell'UT, precisando che l'intervento di laserterapia da parte del __________ __________
si è reso necessario, su consiglio del proprio medico curante, dottor __________, per ovviare alle frequenti
emicranie provocate dalle lenti per la correzione della miopia.
L'UT di Bellinzona propone
invece di respingere il ricorso.
La Divisione giuridica
dell'imposta federale diretta ha invece rinunciato, d'accordo con il Servizio
giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni, a pronunciarsi,
rimettendosi al giudizio della Camera.
- Imposta cantonale
(IC)
3.1.
Per l'art. 32 cpv. 1 lett.
i LT 1994 sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
del reddito imponibile.
La deduzione in questione,
che rappresenta una delle novità dell'imposta sul reddito disciplinata dalla
legge tributaria del 1994, non rientra nella categoria delle c.d. «deduzioni
organiche», cioè di quelle detrazioni dei costi connessi con il conseguimento
del reddito, che sono dettate dal principio di capacità contributiva. Si tratta
per contro di una deduzione fondata su considerazioni di carattere extrafiscale:
vi sono cioè spese che, pur rientrando nel novero dei costi per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia – la cui deduzione pertanto sarebbe
esclusa dall'art. 33 lett. a LT – sono invece ugualmente dedotte dal
reddito, in particolare per esigenze di politica sociale (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 212; Höhn, Steuerrecht,
7a ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 192).
3.2.
La legge tributaria non
definisce la nozione di «spese per malattia, infortunio o invalidità», ragione
per cui si deve procedere ad un'interpretazione alla luce dei materiali
legislativi. La creazione di nuove norme fiscali e la modifica di disposizioni
esistenti sono, infatti, sovente oggetto di estese consultazioni in commissioni
e parlamenti. Perciò i materiali offrono informazioni circa il senso delle
norme, permettendo di stabilire che cosa il legislatore abbia voluto o non
abbia voluto disporre. Intenzioni del legislatore che non hanno trovato
espressione nella legge non sono tuttavia vincolanti (Höhn, op.
cit., p. 94 e giurisprudenza citata).
3.3.
Dai verbali della
Commissione speciale in materia tributaria, si evince che, nell'ambito
dell'esame del disegno di nuova legge tributaria, vi è stata effettivamente una
discussione circa i casi in cui ammettere la deduzione in esame. Un commissario
ha pertanto affermato espressamente quanto segue:
«La legislazione
fiscale non crea nuove categorie di malattia, infortunio o invalidità ma si
riferisce a quelle dichiarate tali dalla specifica LF.
Possono quindi essere
dedotti in ambito fiscale i costi non coperti dalla cassa malati riferiti a
interventi di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero.
Gli interventi sui
denti non rientrano, ad esempio, nelle casistiche ammesse in deduzione poiché
non configurano una malattia ai sensi della LF e della relativa giurisprudenza»
(Verbale del 10 novembre 1993, p. 11).
Tale interpretazione
restrittiva trova riscontro nel Rapporto della stessa Commissione, in cui si
precisa espressamente che «le spese che entrano in linea di conto sono
quelle di tipo medico, farmaceutico e ospedaliero riferite a malattia,
infortunio o invalidità secondo le disposizioni della relativa legislazione
federale, per la parte assunta direttamente dal contribuente per se stesso o
per le persone al cui sostentamento egli provvede». La Commissione conclude
pertanto che «le casistiche non coperte dalla legislazione federale come ad
esempio le cure dei denti non possono quindi beneficiare di questa deduzione» (Rapporto
di maggioranza della Commissione speciale in materia tributaria sul messaggio
13 ottobre 1993 concernente il progetto di nuova legge tributaria, n. 4169 R1,
del 26 aprile 1994, p. 39).
Il Gran Consiglio ha
accolto l'art. 32 cpv. 1 lett. i del disegno di legge annesso al citato
Rapporto di maggioranza, senza discussione né modifiche (cfr. Verbali
del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino, vol. II, Sessione
ordinaria primaverile 1994, pp. 606-615).
3.4.
La disposizione legale in
questione deve dunque essere interpretata nel senso che entrano in
considerazione unicamente le categorie di spese assicurabili riferite a
casistiche considerate di malattia, infortunio o invalidità dalle relative
legislazioni federali (cure mediche e ospedaliere, prestazioni farmaceutiche,
per occhiali, ecc.) (Bernardoni, Le principali modifiche della
nuova legge tributaria, in: La riforma della legge tributaria, Lugano
1995, p. 38; cfr. anche la recente CDT n. ..__________ del 10 maggio 1996 in re I.M.).
3.5.
Sulla base
dell'interpretazione descritta dell'art. 32 cpv. 1 lett. i LT 1994,
questa Camera ha così avuto occasione di escludere che le spese per le cure
dentarie abbiano il carattere di «spese per malattia, infortunio o invalidità»
(CDT n. ..__________
del 10 maggio 1996 in re I.M.; CDT n. 80.96.00094 del 22 agosto
1996 in re G.F.).
La cura medica prevista
dalla legge federale sull'assicurazione contro le malattie serve infatti a
riconoscere una malattia (diagnosi), a sottoporla ad un trattamento
specialistico (terapia) ed a curarla o migliorarla o almeno a rendere il suo
decorso più sopportabile, nella misura in cui non è più possibile una cura con
mezzi ragionevoli. L'art. 25 LAMAl disciplina dal 1° gennaio 1996 le
prestazioni minime o obbligatorie (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea 1993, p. 278; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 1994, p. 178).
Partendo da questo
presupposto, la Divisione delle contribuzioni ha pertanto emanato una circolare
in cui circoscrive le spese deducibili a quelle riconosciute dalla legislazione
federale e cantonale (LF sull'assicurazione contro le malattie, LF sull'assicurazione
contro gli infortuni e LF sull'invalidità, LC sull'assicurazione obbligatoria
contro le malattie) (cfr. Circolare n. 25 del 20 aprile 1995
concernente la deduzione delle spese per malattia, infortunio o invalidità, p.
3), ad esclusione quindi, per es., delle cure dentarie (cfr. Circolare
cit. p. 6) e dei trattamenti estetici (cfr. Circolare cit. p. 3).
Fanno tuttavia eccezione le spese per l'acquisto di medicamenti sperimentali,
anche se non riconosciute dalla Cassa malati, a condizione che vi sia una
prescrizione medica (cfr. Circolare cit. p. 3 .
- Imposta federale diretta
(IFD)
4.1.
Con una disposizione
analoga a quella della legge cantonale, anche la legge federale sull'imposta
federale diretta prevede all'art. 33 cpv. 1 lett. h LIFD che sono deducibili
le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone
al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo
le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
4.2.
Diversamente da quanto si
è detto valere in materia di imposta cantonale, ai fini dell'imposta federale
diretta il legislatore ha voluto invece creare delle nozioni di malattia,
infortunio ed invalidità meno vincolate a quelle delle corrispondenti leggi
federali sulle assicurazioni sociali.
Per quanto dal Messaggio
del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale
sull'imposta diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che
permettono di delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del
Consiglio federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF
1983, vol. III, p. 110), tuttavia l'Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) ha emanato delle direttive che permettono di concludere che
il concetto di «malattia», in particolare, è più esteso di quello contenuto
nella LAMI.
Ebbene, secondo l'AFC «sono
considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte al
mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in particolare
le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per farmaci e rimedi,
apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che superano il limite
delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso ecc.), non rientrano
nella nozione di spese per malattia...» (Circolare n. 16 del
14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1).
4.3.
In realtà, anche le
direttive dell'autorità fiscale federale sono sostanzialmente ispirate alle
stesse considerazioni che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le
malattie: la Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per
cure di ringiovanimento e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare
cit., par. 2.3); quanto alle «particolari misure terapeutiche prescritte dal
medico come massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali
prestazioni siano riconosciute dalla cassa malati», mentre le spese per
«soggiorni di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato
prescritti dal medico sono considerate spese per malattia qualora superino le indennità
della cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti
nell'economia domestica» (Circolare cit., parr. 2.4 e 2.5). Come
si vede, la prassi in materia di imposta federale diretta tende così ad
allinearsi a quella in materia di assicurazione contro le malattie. Al punto
che, in dottrina, si può affermare che, in generale, per trattamenti che non
sono stati assunti dalla cassa malati, si può escludere che siano stati
necessari dal punto di vista medico. La sola eccezione sarebbe rappresentata
dai costi per cure dentarie, che non sono riconosciuti dalle casse malati (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).
Queste ultime sono equiparate alle spese per malattia a condizione che si
tratti di spese causate da malattia dentaria, ma sono deducibili altresì le
spese per provvedimenti di carattere preventivo, come l'igiene dentaria.
Esclusa è per contro la deduzione delle spese per cure di natura puramente
estetica (Circolare cit., par. 2.4; cfr. CDT n. ..__________ del 22 agosto 1996 in re G.F.).
- Il ricorrente ha
prodotto due note d'onorario di fr. 3'000.- ciascuna del __________. __________,
specialista FMH per le malattie degli __________,
relative a due trattamenti laser della miopia.
5.1.
Va subito rilevato che,
quand’anche si potesse ammettere la deduzione di simili spese mediche, la
stessa non comporterebbe una deduzione di fr. 6'000.- di media annua, come
indicato dal contribuente nella dichiarazione d’imposta, bensì soltanto di fr.
3'000.- di media annua. Da detto importo andrebbe poi defalcata la franchigia,
pari al 5% del reddito imponibile. La deduzione ammonterebbe così teoricamente,
con una leggera variazione per l’IFD rispetto all’IC, a ca. un quarto di quella
indicata nel ricorso.
5.2.
Fatta questa precisazione,
il ricorso non può comunque essere ammesso nel merito.
In effetti, la mancata
assunzione del provvedimento da parte della Cassa malati esclude che la spesa in
questione possa essere fatta rientrare nel novero delle spese di malattia
deducibili tanto per l'IC quanto per l'IFD. Il trattamento al laser della miopia
non è infatti un provvedimento terapeutico scientificamente riconosciuto, che
rientra tra le prestazioni obbligatorie da parte dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie (cfr. OPre, Allegato 1, cifra 6).
Vero è che il ricorrente
afferma che il trattamento al laser della miopia sarebbe stato dettato, secondo
il proprio medico curante, dall’intento di evitare frequenti emicranie dovute
alle lenti correttive. Tuttavia, in assenza di prove che dimostrino in maniera
inoppugnabile l’indicazione medica all’intervento, questa Camera non può considerare
detta spesa, benché di natura medica, come usuale e necessaria, bensì piuttosto
quale trattamento che si situa al di là del limite di quanto usuale o
normalmente necessario e che, quanto meno in taluni casi, ha valenza preponderantemente
estetica.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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