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Numero d'incarto:
80.1999.39
Data decisione, Autorità:
04.07.2000, CDT
Incarto n.
80.99.00039
Lugano
4 luglio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 1999
in
materia di: IC/IFD 93/94 e IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
e sua moglie __________ gestivano negli
anni di computo 1991-1994 due stazioni di benzina a __________, risp. a __________.
. L'Ufficio di tassazione di
Mendrisio, rilevata l'incompletezza delle dichiarazioni fiscali dei
contribuenti, allo scopo di meglio accertare il reddito aziendale, disponeva
una verifica fiscale sugli esercizi dal 1991 al 1994.
Il 30 aprile 1997 aveva
luogo un’audizione davanti all’ __________
di __________, presenti anche gli
ispettori fiscali cui era stato affidato il compito di eseguire la verifica. Al
termine della stessa veniva redatto il seguente verbale:
Vengono discussi i
risultati della verifica fiscale esperita negli esercizi in oggetto.
I1 reddito aziendale netto medio
viene definito come segue:
-
esercizi 1991-92: utile
Fr. 250'000.--
-
esercizi 1993-94: utile
Fr. 120'000.--
Le altre posizioni (valore
locativo e deduzioni) verranno definite in sede separata.
I1 __________
__________ si impegna:
-
ad allestire la dichiarazione
fiscale 1997-98 in modo completo corredata da tutti i suoi allegati. Nel caso
in cui venga presentata una dichiarazione come quella prodotta per gli
anni in esame si procederà d'ufficio senz'altra formalità;
-
il __________ __________ si impegna
inoltre ad allestire una vera contabilità dall'esercizio 1997.
Seguono le firme della DdC e del
contribuente.
Il
9 giugno 1997 l’UT notificava a __________
__________ e a sua moglie __________:
la tassazione IC/IFD 1993-94, in cui esponeva loro un reddito aziendale di
fr. 250'000.--;
la tassazione IC/IFD 1995-96, in cui esponeva loro un reddito aziendale di
fr. 120'000.--.
- Il 7 luglio 1997 __________ __________
presentava reclamo sia contro la notifica di tassazione 1993-94 sia contro la
successiva notifica 1995-96, contestando di aver inteso dare il proprio
consenso ai redditi determinati dall’UT sottoscrivendo il verbale e precisando
d’aver subito fatto presente all’atto stesso della firma di non aver mai
conseguito quei redditi.
Con due distinte decisioni
del 25 gennaio 1999 l’UT respingeva i due reclami presentati da __________ __________
fondandosi sull’accordo raggiunto in occasione dell’audizione del 30 aprile
1997.
- 3.1.
Con il presente tempestivo
ricorso __________ __________ contesta nuovamente d’aver voluto acconsentire,
firmando il verbale del 30 aprile 1997, all’imposizione dei redditi espostigli
dall’UT nelle notifiche di tassazione 1993-94 e 1995-96.
3.2.
A seguito dell'udienza del
6 settembre 1999, il giudice, dopo aver chiesto e ottenuto dal contribuente il
versamento di un anticipo di fr. 2'000.-, ordinava l'allestimento di una
verifica, nell'ambito della quale i contribuenti avrebbero consegnato
all'ispettore fiscale della Camera la documentazione contabile relativa agli
esercizi litigiosi.
3.3.
In data 4 maggio 2000 __________ __________
comunicava alla Camera di ritirare il ricorso relativo al periodo fiscale
1993-94 e di mantenerlo soltanto per il periodo successivo.
3.4.
Il 21 giugno 2000
l'Ispettore fiscale rassegnava il proprio rapporto, che veniva esteso con
l'accordo dell'Ufficio di tassazione anche ai periodi fiscali 1997-98 e
1999-2000.
Al rapporto era pure
allegato il verbale relativo all'accordo raggiunto sul periodo rimasto in
contestazione davanti a questa Camera e sui due successivi, di competenza
dell'Ufficio di tassazione.
- Dal rapporto di
verifica è emerso che il reddito aziendale degli anni di computo 1993-94,
determinanti per la tassazione 1995-96, ammontava, tenuto conto degli
adeguamenti dovuti a margini di utile lordo manifestamente insufficienti, a fr.
80'000.- di media annua, di cui fr. 60'000.- attribuibili al marito e fr.
20'000.- alla moglie. L'Ispettore fiscale sottoponeva quindi una proposta di
transazione in tale senso, che veniva accettata sia da __________ __________ sia
da sua moglie __________.
Questa Camera non ha
motivo di scostarsi da queste conclusioni, scaturite dopo un complemento
d'istruttoria e una verifica fondata sui dati contabili presentati in sede di
ricorso e sottoposti ad esame dell'ispettore.
Il ricorso, per quanto
concerne il periodo fiscale 1995-96, va pertanto deciso in tal senso.
- Pendente causa, come
si è visto, il giudice ha chiesto e ottenuto il versamento di un anticipo di
fr. 2'000.-.
Le spese di verifica
ammontano complessivamente a fr. 450.- e vanno poste a carico del ricorrente in
via equitativa in ragione di fr. 225.-, considerato come la verifica si sia
estesa anche ai due periodi fiscali, tuttora pendenti davanti all'Ufficio di
tassazione e come l'accordo includa anche questi due periodi.
Va inoltre rilevato che il
ricorrente risulta integralmente soccombente per il periodo fiscale 1993-94,
avendo egli ritirato il ricorso. Egli ha invece ottenuto parzialmente
soddisfazione per il periodo successivo.
La tassa di giustizia di
complessivi fr. 800.- gli va quindi posta a carico solo in ragione di metà e
così come le spese di procedura davanti al TA, escluse quelle di verifica, che
complessivamente ammontano a fr. 150.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- 1.1.
Il ricorso, nella misura
in cui contesta la tassazione IC/IFD 1993-94, è stralciato dai ruoli per
desistenza.
1.2.
Il ricorso, nella misura
in cui contesta la tassazione IC/IFD 1995-96, è parzialmente accolto.
§ Il
reddito aziendale è quindi ridotto da fr. 120'000.- a fr. 80'000.- di media
annua e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. spese di verifica fr.
450.-
c. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 150.–
per un totale di fr. 1'400.-
sono a carico del ricorrente in ragione di metà.
L'anticipo versato in
eccedenza sarà retrocesso al ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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