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che __________ __________
ha acquistato nel corso del 1992 la part. n. __________
del Comune di __________ dai signori __________ e __________
__________;
-
che, con decisione del 24
novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava
all’acquirente, quale terzo proprietario del pegno, un conteggio per la
quantificazione dell’ipoteca legale, con riferimento all’imposta sulla sostanza
degli anni 1991 e 1992, per un ammontare di complessivi fr. 1036.40 più
interessi;
-
che il proprietario
dell’immobile in questione impugnava la suddetta decisione con reclamo del 17
dicembre 1998, argomentando di avere acquistato la casa con la garanzia
dell’inesistenza di pegni immobiliari a suo carico e allegando una lettera del
notaio rogante, che prometteva che il debitore principale avrebbe pagato le imposte
scoperte;
-
che l'Ufficio di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 20 gennaio 1999;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ contesta di dover pagare i
debiti d’imposta dei signori __________
e lamenta la circostanza che l’autorità fiscale non abbia preso posizione sulle
censure da lui sollevate con il reclamo;
-
che, conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che per l’art. 836 CC le
ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto
pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i
proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel
registro fondiario, salvo disposizione contraria;
-
che, secondo il Tribunale
federale, «questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno
legali delle legislazioni cantonali, le quali sono libere nella determinazione
del contenuto, dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto
la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali,
esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare» (DTF
110 II 237 e riferimenti);
-
che l’imposta sulla
sostanza, nella misura in cui si riferisce all’immobile acquistato dal
ricorrente, è senz’altro garantita dall’ipoteca legale (cfr. fra l’altro la
recente sentenza del Tribunale federale del 28 settembre 1998, in RF
1999 p. 53);
-
che l’autorità di
tassazione ha pertanto proceduto a notificare al ricorrente, quale proprietario
dell’immobile gravato dall’ipoteca legale in questione, il conteggio relativo,
non essendo riuscita ad incassare i corrispondenti crediti d’imposta dai debitori
principali;
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che deve poi essere
respinto l’argomento del ricorrente, secondo cui il notaio avrebbe garantito
che l’immobile da lui acquistato era libero da pegni: tale affermazione
contenuta nel rogito si riferisce evidentemente alle sole ipoteche iscritte a registro
fondiario, fra le quali, come già rilevato, non rientra il diritto di pegno
legale che garantisce i crediti d’imposta;
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che, quanto alle asserite
promesse dei debitori principali, di voler adempiere i loro debiti nei
confronti del Cantone, esse non consentono di interrompere la procedura di
ipoteca legale;
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che deve infatti essere
ricordato al ricorrente che l'ipoteca legale è semplicemente uno strumento, a
disposizione dell'ente pubblico creditore, per garantirsi l'incasso delle
imposte: il terzo proprietario del pegno non diventa pertanto debitore, cioè
non ha un obbligo giuridico di pagare l'imposta dovuta da colui che gli ha
venduto l'immobile;
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che dunque, l'autorità di
tassazione non ordina, nel conteggio dell’ipoteca legale, il pagamento del
debito d'imposta, ma si limita a far notare al terzo proprietario che, se
l'importo di cui si tratta non dovesse essere pagato, si vedrebbe costretta a
promuovere l'esecuzione in via di realizzazione del pegno (Pedroli,
L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in: Borghi [a cura di], La
riforma della legge tributaria, Lugano 1995, pp. 80 e 109; anche in RDAT I-1995
pp. 530 e 559; inoltre Hess, Das
gesetzliche Steuerpfandrecht des bündnerischen Einführungsgesetzes zum
Zivilgesetzbuch, in ZGRG 1994 p. 121; Koller, Gesetzliche Grundpfandrechte zur Sicherung von Steuerforderungen – Probleme
für Grundstückkäufer und Banken, in: Wiegand
[a cura di], Theorie und Praxis der Grundpfandrechte,
Berna 1996, p. 43);
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che, proprio per questa
caratteristica dell'ipoteca legale, se il proprietario dell'immobile paga il
debito del venditore, per evitare l'incanto dell'oggetto del pegno, il debitore
dell'imposta viene liberato nei confronti del creditore originario, cioè il
fisco, mentre il terzo proprietario subentra al creditore nel diritto di
credito verso il debitore; si ha cioè una surrogazione, secondo il combinato disposto
degli articoli 827 CCS e 100 CO (Pedroli, op. cit., p. 109 e RDAT I–1995
p. 559; Zucker, Das Steuerpfandrecht
in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 149 ss.; Hess, op. cit., p.
121);
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che si deve poi ricordare
che la procedura di ipoteca legale contro il terzo proprietario può essere
avviata già quando è chiaro che non si incasserà il credito fiscale presso il
debitore, e, giuridicamente, non occorre pertanto che l’insolvenza del debitore
sia accertata in un attestato di carenza beni (StE 1997 B 99.2 n. 9);
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che, per quanto concerne
infine le considerazioni in merito alla responsabilità del notaio, è vero che l’art.
252 cpv. 4 LT prevede l'obbligo, per l'autorità fiscale, di rilasciare, su
richiesta del notaio rogante o di terze persone autorizzate dal debitore dell'imposta,
come pure di terze persone portatrici del pegno immobiliare sul fondo oggetto
della domanda, attestazioni vincolanti sull'importo del credito garantito da
ipoteca legale, anche quando la relativa imposta non è ancora scaduta, ma, nel
caso concreto, il ricorrente non poteva avvalersi, al momento dell'acquisto
dell'immobile di __________, del diritto
riconosciutogli dall'art. 252 cpv. 4 LT, non essendo stata tale disposizione
allora in vigore;
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che il ricorso deve
pertanto essere respinto, con la conseguenza che tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
visto per le spese l'art. 231 LT
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.