AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1999.82
Data decisione, Autorità:
17.05.1999, CDT
Incarto n.
80.99.00082
Lugano
17 maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della
Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 13 aprile 1999
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
nato nel 1968, celibe, domiciliato a __________,
negli anni di computo 1995-96 ha lavorato presso diversi datori di lavoro e,
meglio:
dal 1° giugno 1995 al 31 maggio 1995 alla __________
di __________ e __________
- dal
1° giugno 1996 in poi presso l'Ufficio di __________
__________ di __________ nel __________
__________.
Nella dichiarazione
d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di
trasporto di un importo di fr. 10'000.- di media annua, oltre alle spese di
doppia economia domestica di fr. 18'160.- (due pasti più la camera).
Nella notifica di
tassazione del 16 febbraio 1998 l’UT limitava la deduzione per spese di
trasporto a fr. 5'660.- e quella per doppia economia domestica a fr. 9'600.-.
- Con tempestivo
reclamo del 10 marzo 1998 il contribuente contestava la limitazione delle
deduzioni operata dall’UT, facendo presente, da una parte, l’impossibilità di
utilizzare i mezzi di trasporto pubblici per la trasferta da __________ a __________
e ritorno e, dall'altra, che la spesa mensile per l'alloggio ammonta a fr.
1'080.-.
Con decisione del 15 marzo
1999 l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, elevando la deduzione per spese
di trasporto a fr. 6'100.- e quella per doppia economia domestica a fr.
12'250.-.
- Con il presente
tempestivo ricorso __________ __________ chiede, innanzi tutto, che la
deduzione delle spese di trasporto da __________
a __________ e ritorno sia calcolata
sulla base dell’impiego dell'automobile, poiché, se usasse il mezzo pubblico,
la trasferta si dilaterebbe da quattro a dieci ore per ogni fine settimana.
Rileva in particolare di fare rientro ogni fine settimana a __________, dove i suoi anziani genitori
risiedono nella casa di sua proprietà. Chiede inoltre la deduzione delle spese
di trasporto da __________, dove dimora
durante la settimana a __________, dove
lavora, in considerazione dei diversi mezzi pubblici cui dovrebbe far capo. Fa
infine presente di dover utilizzare l'automobile anche per spostamenti di lavoro.
Chiede infine che le spese
di doppia economia domestica tengano conto di due pasti fuori casa e del costo
dell’appartamento di fr. 1'080.- al mese.
L'UT propone invece di
respingere il ricorso.
-
Conformemente all’art.
26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre
1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide
nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza.
-
Spese di alloggio
e doppia economia domestica
5.1.
In linea di principio, il
contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre
il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia
(il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è costretto
a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig,
p. 688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328;
Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31
dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).
5.2. Imposta cantonale
Secondo l'art. 5 del
Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il
periodo fiscale 1997-1998 del 10 dicembre 1996, sono considerate spese
supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro
quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra
regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cpv. 1). È ammessa
la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a
titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio
fiscale oltre a quelle stabilite dall'articolo 3 per il trasporto dalla propria
abitazione al luogo di lavoro (cpv. 2).
Secondo l'art. 4 cpv. 2
lett. b) del Decreto esecutivo del 10 dicembre 1996, se il contribuente
soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente
al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori
casa, ha diritto a una deduzione di fr. 12.-, vale a dire fr. 24.- il giorno o
fr. 5200.- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.
5.3. Imposta federale
Analogamente, secondo l'art.
9 dell' Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone
esercitanti un’ attività lucrativa dipendente ai fini dell’ imposta federale
diretta, i contribuenti che durante i giorni lavorativi risiedono al luogo di
lavoro e vi passano di conseguenza la notte ma che , i giorni festivi ,
rientrano regolarmente al proprio domicilio fiscale , possono dedurre le spese
supplementari del soggiorno fuori domicilio (cpv. 1). Per le spese
supplementari causate dall’ alloggio possono essere dedotte le spese per una
camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno (cpv. 3)
Per le spese supplementari
causate dai pasti presi fuori casa (cpv. 2) la deduzione forfetaria ammonta,
negli anni di calcolo 1995 e 1996, a fr. 5'600.- (cfr. Appendice all'art. 3
della citata Ordinanza).
5.4.
Nella fattispecie, sia per
l' IC sia per l'IFD l' Ufficio di tassazione ha ammesso le deduzioni massime
per spese di doppia economia domestica: fr. 5'200.– per il pranzo e per la cena
e di fr. 9'600.-- per la camera per tutto il periodo, calcolato pro rata temporis,
in cui il ricorrente ha lavorato dapprima per la __________
di __________ / __________ e in seguito per l'Ufficio __________ __________ di __________.
La valutazione dell'UT
sfugge a critiche fondate. Essa è infatti conforme a quanto stabilito dal
Decreto esecutivo del 10 dicembre 1998 concernente l'imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 1997-98.
Occorre comunque far notare
al ricorrente che, qualora si volesse ammettere la deduzione per le spese di un
appartamento (e non soltanto di una camera), non si giustificherebbe più la
concessione della doppia economia domestica per il pasto serale, avendo a
disposizione, nell'abitazione che occupa durante la settimana, anche la cucina.
Diversamente si finirebbe per cumulare indebitamente la maggior spesa per avere
a disposizione un appartamento con cucine e la deduzione per il pasto serale.
Nel suo caso il risultato
non muterebbe in modo sostanziale. Secondo il calcolo effettuato dall'UT, la
deduzione annuale complessiva ammonta a fr. 14'800.-. Tenendo invece in
considerazione il costo effettivo della locazione dell'appartamento, la
deduzione ammonterebbe a fr. 15'560.-.
In simili condizioni, sia
per l'IC sia per __________, non si
giustifica quindi di scostarsi dalla regola generale stabilita dal Decreto
esecutivo.
- Spese di
trasporto
6.1.
Quanto alle spese di
trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un
importo di fr. 3'500.-- a copertura delle spese per l'abbonamento generale FFS
(fr. 3'000.-) per il trasferimento settimanale da __________
a __________ e da __________ al luogo di lavoro (fr. 500.-).
Nel ricorso, il
contribuente sostiene che, servendosi dei mezzi pubblici di trasporto il tempo
di trasferta complessivo si dilaterebbe da quattro a dieci ore per settimana.
Fa inoltre presente di
dover percorrere giornalmente quindici chilometri per la tratta __________ - __________
e ritorno, non percorribile con mezzi pubblici se non cambiando a due riprese
il mezzo (bus - treno - bus).
6.2.
Con riferimento al
tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha
stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una
soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire
irragionevole (CDT n. ..__________
dell'11 luglio 1996 in re D.B.).
Il limite entro il quale è
possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si
determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è
possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi
criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi
concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di
risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto
di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton
Zurigo, cifra 144bis, lett. a; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig,
Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE
1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere
la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico
richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in
tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber,
Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staats- und Gemeindesteuern,
5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei
Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà
di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di
lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno
alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).
6.3.
Nel caso del cosiddetto Wochenaufenthalter
la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.
I Wochenaufenthalter sono
invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la
compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali
spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di
mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale
la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi
contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da
considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi
restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op.
cit., p. 108). È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la
fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese
necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).
6.4.
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente
in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro.
Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile
dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di
domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola,
sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di
quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale,
quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e
autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle
prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
6.5.
Nel caso in esame, posto
che il contribuente rientri effettivamente ogni settimana a __________ da __________,
se la scelta di usare il mezzo privato può essere condivisa da un punto di
vista meramente personale, non può esserlo dal profilo fiscale per le ragioni
sopra illustrate.
Dalla consultazione
dell'orario ferroviario, risulta che il ricorrente può rientrare il venerdì
sera in quattro ore e mezza partendo alle 17.15 o il sabato mattina in quattro
ore, con partenze ogni ora a partire dalle 06.15. La domenica sera la tratta
inversa è percorribile quattro ore partendo alle 18.09 da __________.
È certo che con
l’automobile, in condizioni favorevoli di traffico e di viabilità, la tratta
sarebbe percorribile in un tempo sensibilmente inferiore. Tuttavia, trattandosi
del rientro settimanale, in questo caso, non diversamente da molti, appare
esigibile, dal profilo fiscale, l’uso del mezzo pubblico.
È appena il caso di
ricordare che la deduzione concessa dal diritto fiscale concerne le spese per
così dire necessarie, ferma restando la libertà di scelta personale del
contribuente di utilizzare mezzi più comodi e adeguati.
Anche sotto questo
profilo, quindi, la decisione dell’UT sulla deduzione delle spese di trasporto
con il mezzo pubblico per il rientro settimanale deve essere condivisa.
6.6.
Resta da esaminare la
questione del tragitto giornaliero.
Come ha ripetutamente
stabilito la giurisprudenza, la necessità di utilizzare l’automobile privata
durante il lavoro non giustifica dal profilo del diritto fiscale l’uso del
mezzo privato, quando ve ne è uno pubblico a disposizione. È semmai questione
di rifusione delle spese da parte del datore di lavoro (per le molte: CDT
n. ..__________ del
10 maggio 1996 in re C. C. con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Occorre pertanto chiedersi
unicamente se il tragitto da __________
a __________ possa ragionevolmente
essere effettuato con i mezzi pubblici di trasporto.
Dalla consultazione
dell’orario ferroviario, accessibile via Internet, risultano tempi di percorrenza
da stazione a stazione che oscillano dai 33 ai 40 minuti la mattina di 25
minuti la sera per compiere un tragitto indicato dal ricorrente in quindici
chilometri.
. L’uso del mezzo pubblico,
ancorché meno comodo di quello privato in condizioni favorevoli di traffico e
viabilità, appare in concreto esigibile, non appena si ponga mente alla
giurisprudenza riassunta al consid. 6.2.
6.7.
L’UT ha aumentato il costo
dell’abbonamento ferroviario di un ulteriore importo di fr. 500.- all’anno per tener
conto dei costi supplementari per recarsi quotidianamente al lavoro.
Dagli atti dell’incarto
non risulta quale sia il costo dell’abbinamento del bus, di cui si potrebbe
servire il ricorrente per percorrere parte della tratta che lo separa dal luogo
di dimora a quello di lavoro e viceversa.
D’altra parte, l’UT non ha
tenuto conto delle eventuali spese supplementari necessarie il fine settimana
per percorrere la tratta __________
stazione – __________ e viceversa.
Ragioni di economia
processuale inducono questo giudice a non annullare in ordine la decisione
dell’UT e a retrocedergli gli atti per questi ulteriori accertamenti, ma a
elevare prudenzialmente l’importo aggiunto dall’UT al costo dell’abbonamento
ferroviario da fr. 500.- all’anno a fr. 1'800.- all’anno.
Le spese di trasporto
vanno pertanto così definite:
-
__________ - __________
(1.1.95 - 31.5.95) fr. 6'670.-
-
__________ __________ /__________ (1.6.- 31.12.95),
(7/12 di fr. 3'500.-) fr.
2’800.-
- __________ – __________ –
__________ (1.1. – 31.12.96) fr.
4'800.-
Totale (due anni) fr.
14'270.-
Media annua fr.
7'185.-
Il ricorso può così essere
parzialmente accolto, elevando la deduzione per spese di trasporto da fr.
6'100.- a fr. 7'200.-.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è riformata nel senso
che la deduzione per spese di trasporto viene elevata da fr. 6'100.- a fr.
7'200.-, confermata la deduzione per doppia economia domestica in fr. 12'250.-
e quella per altre spese professionali di fr. 2'000.-.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione
per l’emissione di nuovi conteggi.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un totale di fr. 390.–
sono a carico del ricorrente in ragione di due terzi.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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