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Numero d'incarto:
80.2000.10
Data decisione, Autorità:
24.01.2000, CDT
Incarto n.
80.2000.00010
Lugano
24 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 dicembre 1999
in materia di: IC/IFD 95/96 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
rappr. da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che a
seguito del decesso di __________ __________, l'Ufficio di tassazione ha
allestito una tassazione intermedia con effetto dal 23 dicembre 1995 al 31
dicembre 1996, esponendo alla vedova __________ __________ i redditi
pensionistici (rendita AVS e rendita della Cassa pensione), dai quali ha
dedotto per l'IC fr. 2'000.- a titolo di deduzione dalle pensioni del II
Pilastro e fr. 3'600.- per premi assicurativi (Cassa malati) (cfr. notifica di
tassazione del 17 maggio 1999) e per l'IFD fr. 4'647.- risp. fr. 1'950.-;
-
che il
reclamo presentato dalla contribuente veniva respinto con decisione del 15
novembre 1999, in cui si avvertiva che gli importi delle rendite AVS e II
Pilastro erano stati dedotti dalla documentazione contenuta nell'incarto e che
le spese per vitto, luce, gas, vestiario, ecc. non sono deducibili;
-
che con
scritto del 3 dicembre 1999 all'Ufficio di tassazione il figlio della contribuente
lamenta la deduzione dei premi assicurativi limitata a soli fr. 3'600.- quando
l'importo pagato sarebbe addirittura doppio, facendo tra l'altro rilevare
d'essersi rivolto a esponenti del mondo politico che avrebbero capito la sua
situazione e gli avrebbero assicurato il loro interessamento;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che
secondo l'art. 32 cpv. 1 lett. g LT i
versamenti, premi e contributi assicurazioni sulla vita, contro le malattie e,
in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli
interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui
sostentamento egli provvede,sono deducibili fino a concorrenza di una somma
globale di 7200.-- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e
di 3600.-- franchi per gli altri contribuenti;
-
che pure
secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le
malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché
gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui
sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
– 2300
franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica;
– 1200
franchi per gli altri contribuenti;
queste
somme sono aumentate della metà per i contribuenti che non versano contributi
ai sensi della lettera d ed e;
-
che
l'Ufficio di tassazione ha concesso la deduzione massima prevista sia dalla legge
cantonale sia da quella federale;
-
che con
ogni evidenza il giudice non ha la facoltà di sostituirsi al legislatore e di modificare
gli importi massimi delle deduzioni previste dalla LT e dalla LIFD;
-
che in
simili condizioni, malgrado la comprensione che anche questo giudice può
manifestare al ricorrente, associandosi a quella già manifestatagli da
esponenti del mondo politico, il ricorso non può che essere respinto, con il
carico, conformemente alla legge, di spese e tassa di giustizia, seppure nella
misura minima prevista;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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